Cassation court remits case to lower court pending ruling on tax rate for debt recognition in public deeds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court remitted the case to the lower court pending a ruling from the Unified Sections on the correct tax rate for debt recognition. The Agency of Revenue argued that such recognition in public deeds should be taxed at 1% as a declaratory act, while the taxpayer contended it was merely a premise for a transfer subject to fixed registration duties. The court decided to remand the matter because the specific issue regarding the tax rate for this scenario had been previously referred to the Unified Sections for a definitive interpretation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 tariffa DPR 131/1986; Art. 20, 21, 22 DPR 131/1986: The court remitted the case to the Unified Sections to determine the correct tax rate for debt recognition included in public deeds, as the lower court's application of the fixed rate versus the proportional rate requires a unified interpretation of the principle of alternativity between VAT and registration tax.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31149/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del suo Direttore elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis - ricorrente - contro IREN MERCATO SPA, in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in Roma Piazza Venezia 11, presso lo studio dell’avvocato LIVIA SALVINI che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato DAVIDE DE GIROLAMO -controricorrente- avverso la sentenzadi COMM.TRIB.REG. della LIGURIA n. 328/2019 depositata il 12/03/2019;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/06/2022dal Consigliere RITA RUSSO;
RILEVATO CHE La società CAE AMGA ENERGIA s . p . a . successivamente incorporata da IREN MERCATO s.p.a. ha stipulato in data 27 dicembre 2013 un atto pubblico intitolato “trasferimento beni a titolo oneroso in luogo di pagamento”: con l'atto veniva eseguita una ricognizionedi debito e quindi trasferita ai sensi dell'articolo 1197 cc la proprietà di alcuni immobili e diritti reali immobiliari; l'atto pubblico veniva auto liquidato dal notaio distinguendo il valore degli immobili ricadenti nel regime Iva da quello degli immobili soggetti a imposta di registro in misura proporzionale.
L'ufficio verificava che oltre al trasferimento immobiliare l'atto comprendeva una ricognizione di debito pari ad euro 17.279 218, disposizione negoziale connessa al trasferimento, e ritenendo di doverlo tassare con aliquota all’1% , chiedeva la differenza , con avviso di liquidazione notificato in data 28/12/2015.L'avviso è stato impugnato dalla società, contestando la sussistenza del potere impositivo in quanto il riconoscimento di debito non sarebbe da annoverare tra gli atti soggetti e imposizione; contestando altresì la violazione del principio di alternatività tra Iva e imposta di registro.
Il ricorso è stato respinto in primo grado. La società contribuente ha proposto appello che la CTR della Liguria ha accolto ritenendo che la ricognizione di debito sia una mera dichiarazione di scienza in relazione alla sussistenza di un rapporto preesistente fra le parti, che trattasi soltanto di una premessa dell'atto di trasferimento e che, s tante l'alternatività I va e registro , è da tassa re in misura fissa. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia affidandosi a due motivi. La società h a resistito con controricorso e depositato memoria.
La causa è stata trattata alla udienza camerale non partecipata del 30/06/2022. RITENUTO CHE 1.-Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n.3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della tariffa allegata al DPR 131 del 1986 e dell'art.21 dello stesso DPR . L’Agenzia deduce che la sentenza in oggetto nella parte in cui assoggetta il riconoscimento di debito alla sola imposta fissa di registro in luogo di quella proporzionale è errata in diritto per violazione e falsa applicazione dell'articolo 3 della tariffa ai sensi del quale gli atti contenenti disposizioni di natura dichiarativa vanno tassati nella misura dell'1%.
Osserva che la Corte di Cassazione in relazione all'aliquota di imposta da applicare alla ricognizione di debito ha affermato che va tassata al 3% nel caso di ricognizione pura, quando non sia stato indicato l'atto fonte dell'obbligazione sottostante e che invece va tassata all'1% quando la ricognizione di debito è titolata, cioè quando dall'atto risulta il rapporto fondamentale come nel caso di specie. Osserva ancora che il riconoscimento di debito nella fattispecie non è contenuto in una scrittura privata non autenticata per cui è errata la citazione dell'articolo 4 della tariffa operata dalla CTR, trattandosi invece di un riconoscimento di debito contenuto in un atto pubblico notarile funzionale alla datio in solutum cioè al trasferimento dei beni eseguito col predetto atto. 2.- Con il secondo motivo del ricorso s i lamenta i sensi dell'art . 360 n.3 c . p . c . la violazione falsa applicazione degli articoli 20, 21 e 22 del DPR 131 del 1986.
L'Agenzia deduce che la sentenza in esame è errata nella parte in cui afferma che il negozio in oggetto va tassato in misura fissa in ragione del principio dell'alternatività tra Iva e imposta di registro perché nell'avviso di liquidazione l'ufficio non ha tassato una nuova obbligazione nè un'obbligazione soggetta a tassazione Iva, bensì l'effetto dichiarativo della ricognizione di debito contenuta nell'atto. La questione, così come prospettata, attinge il tema rimesso alla attenzione delle sezioni unite da questa sezione quinta, con ordinanza n. 33313/2021.
Pertanto il processo deve essere rinviato a nuovo ruolo, in attesa che le sezioni unite si pronuncino.
P.Q.M.
Rinvia il processo a nu