Cassation remands case to Regional Tax Court regarding registration tax on donation and social pact modification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax official's appeal against a Regional Tax Court decision regarding registration tax on a donation and social pact modification. The Regional Court had accepted the tax authority's argument that the donation act also served as the instrument for a loan, applying Article 22 of DPR 131/86 substantively. The Cassation Court found this application erroneous because the norm does not cover such a factual scenario and remanded the case for a new hearing pending guidance from the Unified Sections.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 22 DPR 131/86; The Court holds that Article 22 of DPR 131/86 cannot be applied substantively to a donation act that simultaneously serves as the instrument for a loan, as the norm does not contemplate this specific factual scenario.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.35971/2019 R.G. proposto da : BIONDI FEDERICO, elettivamente domiciliato in Roma Via Crescenzio, 91, presso lo studio dell’avvocato CIRULLI FABIO rappresentato e difeso dall'avvocato SARDELLA SIMEONE -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE , in pers ona del Direttore elettivamente domiciliata in Roma v ia Dei Portoghesi 12, presso l’ Avvocatura Generale dello Statoche lo rappresenta e difende ope legis -controricorrente- avverso la sentenza d ella COMM.TRIB.REG. delle MARCHE n. 421/2019depositata il 07/06/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/06/2022dal Consigliere RITA RUSSO.
RILEVATO CHE Con avviso n. TQQ 13061003854/2013 l'Agenzia delle e ntrate liquidava ai sensi dell'art 22 DPR 131/86 l'imposta principale di registro, in relazione all’atto del 19/07/2013 con il quale Rossi Giancarlo, Rossi Leandra Maria, Impiglia Nella e Cenci Giorgio, stipulavano un atto di donazione e modifica di patti sociali che prevedeva anche la cessione di un credito da finanziamento che il donante Rossi Giancarlo vantava nei confronti della società. L’Agenzia ha ritenuto che con il predetto atto sia stato enunciato il finanziamento effettuato dal socio Rossi Giancarlo in favore della società VILLA LEANDRA di Rossi Giancarlo C s.a.s. L’avviso di liquidazione era impugnato dal Notaio.
Il ricorso era accolto in primo grado. L’Agenzia delle entrate ha proposto appello che la Commissione tributaria regionale delle Marche ha accolto. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il notaio affidandosi a due motivi. Si è costituita con controricorso l'Agenzia. RITENUTO CHE 1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art. 22 DPR 131/86. Il ricorrente deduce che ha errato la CTR delle Marche a ritenere che siano parti dell'atto enunciante anche le medesime parti dell'atto enunciato, cioè del finanziamento, atteso che l'atto enunciante aveva ad oggetto anche la modifica dei patti sociali e che l'atto veniva sottoscritto anche da tutti i soci e dallo stesso legale rappresentante della società finanziata.
Il Giudice del gravame ha così accolto implicitamente la tesi dell'ufficio per cui l'art. 22 andrebbe interpretato, quanto al presupposto soggettivo, in maniera sostanzialistica, ossia individuando le parti dei due negozienunciato ed enunciante come coloro che, direttamente o indirettamente, siano gli effettivi destinatari degli effetti economici dell'atto.Così facendo però la CTR erroneamente applica l'art. 22 DPR 131/86 ad una fattispecie non contemplata dalla norma. 2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la n ullità della sentenza per -violazione dell'art. 132 n.
4) c.p.c. e dell’ art. 36 n.4) e 61 D.lgs.546/92 , nonché dell’ art. 118 disp. Att c.p.c. in relazione all'art. 360 c. 4 c.p.c. per omessa o appar ente motivazione . I l ricorrente deduce che l a motivazione è del tutto apodittica e apparente – come tale omessa - in quanto non vengono esposte le ragioni di fatto e di diritto che hanno indotto la CTR a ritenere l'identità delle parti tra atto enunciato ed atto enunciante. La questione, così come prospettata, attinge i temi rimess i alla attenzione delle sezioni unite da questa sezione quinta, con ordinanze n. 33313/2021 e n. 11118/2022 . Pertanto il processo deve essere rinviato a nuovo ruolo, in attesa che le sezioni unite si pronuncino.
P.Q.M.
Rinvia il processo a nuovo ruolo. Rom