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Ordinanza — n. 23537/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court declares case extinguished due to settlement and payment of disputed amount.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23537/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the tax dispute extinguished after the taxpayer paid the disputed sum to finalize a simplified settlement procedure. Although the taxpayer initially sought suspension of proceedings, the tax agency later requested the case be closed upon payment, which the taxpayer confirmed. The court ruled that the lack of evidence regarding the agency's formal request did not prevent the declaration of extinction, as the material settlement was evident.

Regesto Legislator

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Art. 6 D.L. 119/2018; When a taxpayer pays the disputed amount to finalize a simplified settlement procedure, the court must declare the case extinguished regardless of missing formal documentation regarding the tax authority's request.

Parole chiave

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tax dispute settlement simplified procedure case extinction payment compensation tax administration procedural termination litigation costs accoglimento parziale del contribuente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6 D.L. 119/2018
Art. 46 comma 3 D.lgs.
Le spese del giudizio sono compensate ai sensi dell’art. 46 comma 3 del D.lgs.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.238/2013 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12 , presso l’Avvocatura Generale dello Statoche lo rappresenta e difende ope legis -ricorrente- contro JORIO DANIELA MARIA ELISA, elettivamente domiciliatain Roma Via Crescenzio 91,presso lo studio dell’avvocato LUCISANO CLAUDIO che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ZAMBONI DANIELA, VULCANO MARIA SONIA, CARMINI STEFANO -controricorrente ricorrente incidentale- JORIO VINCENZO -intimato- avverso la sentenza di COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA n . 93/2012depositata il 03/07/2012 ; u dita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/06/2022dal Consigliere RITA RUSSO.

RILEVATO CHE La contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento notificatole dalla Agenzia delle entrate relativo all'anno d'imposta 2001, per plusvalenze non dichiarate. Il ricorso d ella contribuente è stato respinto in primo grado.La contribuente ha proposto appello che è stato accolto dalla Commissionetributaria regionale della Lombardia. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle entrate affidandosi a due motivi. Si è costituita con controricorso la contribuente proponendo ricorso incidentale . Successivamente la contribuente h a depositato una istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell'art . 6 comma 10 del decreto legge 119/ 2018 .

Con ulteriore memoria del 20 dicembre 2021 la contribuente ha reso noto che l'Agenzia delle entrate le ha chiesto, ai fini di perfezionare la definizione agevolata , il versamento della somma di euro 9 . 909, 23 che ella ha versato in data 20 m arzo 2020,e ha chiesto dichiararsi , cessata la materia del contendere , l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite. Sono non stati depositati i documenti attestanti la richiesta formulata dall'Agenzia delle entrate nonché il versamento nei termini indicati dall'ufficio. Nulla ha opposto sul punto l'Agenzia delle entrate.

Il giudizio ̀ pertanto da dichiarar e estinto per cessata materia del contendere, ai sensi dell’art 6 del D.L. 119/2018. Le spese del giudizio sono compensate ai sensi dell’art. 46 comma 3 del D.lgs.

P.Q.M.

Dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate. Roma, camera di cons