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Ordinanza Interlocutoria — n. 23524/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court for clarification on tax settlement procedure compliance by tax authority.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 23524/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court remanded the case to the lower tribunal to clarify the tax authority's compliance with the expedited settlement procedure. The tax agency had requested cassation after losing at the regional level, while the taxpayer sought an expedited settlement without making payments due to pending litigation. The court ruled that because the tax authority is the appellant, it must provide information regarding the regularity of its settlement procedure within 60 days.

Regesto Legislator

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Art. 100, comma 1, lett. a) c.p.c.; Art. 100, comma 1, lett. b) c.p.c.: When the tax authority appeals, the court must request information from the authority to verify the regularity of the expedited settlement procedure before proceeding.

Parole chiave

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tax appeal cassation expedited settlement procedure tax authority compliance remand for clarification registration tax dispute azione di rettifica rettifica del valore rettifica delle detrazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 100, comma 1, lett. a) c.p.c.
Art. 100, comma 1, lett. b) c.p.c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11840/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del suo Direttore elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso L’Avvocatura Generale dello Stato che a rappresenta e difende ope legis -ricorrente- Contro UNICREDIT SPA, in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliata in Milano Via Della Scrofa N. 57, presso lo studio dell’avvocato CAUMONT CAIMI CRISTIANO che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati BORZOMI' NICOLA e PIZZONIA GIUSEPPE -controricorrente- avverso la sentenza diCOMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA 963/2018 depositata il 07/03/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2022dal Consigliere RITA RUSSO. RILEVATO CHE Unicredit Xe lion Banca s.p.a. poi incorporat a in Unicredit Private Bankings.p.a. ha impugnato l'avviso di rettifica e liquidazione con il qualel’ufficio ha accertato il maggior valore del ramo di azienda cedutocon contratto ai rogiti del notaio Ajello del 21 gennaio 2004, liquidando la maggiore imposta di registro. Analogo ricorso era proposto dall’altra parte del contratto (ING S viluppo I nvestimenti SIM s.p.a.). Il ricorso delle contribuent i è stato parzialmente a c colto in primo grado.

L'Agenzia delle entrate ha proposto appello e le contribuenti hanno proposto appello incidentale. La C ommissione tributaria regionale con sentenza depositata il 22 luglio 2009 respingeva sia l'appello principale dell'ufficio che l'appello incidentale proposto dalle contribuenti . L’A genzia ricorreva quindi per cassazione e la Corte con sentenza pronunciata il 12 febbraio 2016 accoglieva il ricorso principale di Agenzia delle entrate respingendo quelloincidentale. L a cau sa era quindi riassunta e con la sentenza oggi in esame la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha respinto l'appello dell'Agenzia delle entrate.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle entrate e si è costituita resistendo con controricorso Unicredit spa, quale incorporante di Unicredit Private Banking spa. Successivamente Unicredit ha depositato domanda di definizione agevolata e istanza di estinzione del processo. Il 16 giugno ha depositatoulteriore memoria e in essa chiarisce di avere presentato domanda di definizione agevolata senza effettuare alcun pagamento poiché gli importi versati in pendenza di giudizio risultano capienti di quanto dovuto per la definizione.

Ciò premesso, rilevato che l’Agenzia delle entrate è parte ricorrente, devono richiedersi informazioni alla stessa in o r dine al regolare compimento della procedura di definizione agevolata.

P.Q.M.

Rinviala causa a causa a nuovo ruolo e chiede alla Agenzia delle entrate di fornire chiarimenti entro giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza sulla regolarità della procedura di definizione agevolata.