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Ordinanza — n. 23505/2022 — snciv Generato dall'IA

Civil appeal dismissed due to voluntary settlement; both parties withdrew appeals and requested case extinction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23505/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The civil appeal was extinguished because both the plaintiff and defendant voluntarily withdrew their respective appeals and accepted a friendly settlement. The plaintiff had initially sought payment of waste management fees, while the defendant argued against the imposition, but the first-instance judgment was overturned on appeal. The court declared the proceedings terminated based on the parties' mutual agreement to end the litigation and compensate each other for legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 306, 390, 391 c.p.c.: When both parties in a civil appeal voluntarily withdraw their appeals and request the extinction of the proceedings, the court must declare the case extinguished and order the compensation of litigation expenses as agreed.

Parole chiave

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voluntary withdrawal of appeal friendly settlement agreement extinction of proceedings compensation of litigation costs amicable resolution of dispute tassa sui rifiuti servizi alberghieri e di ristorazione azione di contestazione

Disposizioni normative citate

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Art. 306 c.p.c.
In considerazione dell'intervenuta rinuncia, deve essere dichiarata la estinzione del processo ex art. 306, 390 e 391 c.p.c.
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2539/2015 R.G. proposto da : ELBANA SERVIZI AMBIENTALI ESA SPA, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA via Della Conciliazione 44, presso lo studio dell’avvocato MARTONE MICHEL rappresentato e difeso dagli avvocati BALDASSARRI MARCO -ricorrente- Contro HOTEL HERMITAGE SPA, in persona del suo legale rappresentante pro elettivamente domiciliato in ROMA via Nomentana 122, presso lo studio dell’avvocato ALBANESE GINAMMI LORENZO che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANASTASI SALVATORE e FALASCHI PAOLO EMILIO -controricorrente ricorrente incidentale- avverso della sentenza di COMM.TRIB.REG. della TOSCANA n. 1141/2014depositata il 05/06/2014 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2022dal Consigliere RITA RUSSO. FATTI DI CAUSA La società Elbana in qualità di soggetto gestore del servizio rifiuti per il Comune di Portoferraio, ha notificato alla H otel H ermitage s.p.a. avviso di accertamento con il quale ha richiesto il pagamento della TIA ed accessori per l’anno 2005,relativamente ad alcune aree demaniali nella disponibilità della società. L'avviso è stato opposto dall'Hotel H ermitage , che ha eccepito, tra l'altro , il difetto di legittimazione passiva e la in sussistenza dei presupposti per l'imposizione.

Il ricorso del contribuente è stato accolto in primo grado. La società di gestione ha proposto appello che è stato respinto dalla C ommissione tributaria regionale della Toscana . Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società di gestione e si è costituita r esistendo la società H otel Hermitage proponendo ricorso incidentale. Successivamente la Elbana servizi s.p.a. ha depositato rinuncia al ricorso per definizione bonaria della lite, ed analoga rinuncia al ricorso incidentale ha depositato la Hotel Hermitage s.p.a. accettando la rinuncia al ricorso principale; le parti hanno concordemente chiesto l’estinzione del giudizio e la compensazione delle spese di lite.

In considerazione dell'intervenuta rinuncia, deve essere dichiarata la estinzione del processo ex art. 306, 390 e 391 c.p.c. con compensazione delle spese come da accordo tra le parti.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese. Roma, Camera d