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Ordinanza — n. 23492/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax court dismisses appeal and declares case extinguished due to voluntary settlement and payment of supplemental registration tax.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23492/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the taxpayer voluntarily submitted a request for simplified resolution and paid the required amount. The Agency of Revenue argued for judgment termination based on this payment, while the taxpayer contested the initial tax assessment regarding the company's value. The court ruled that the dispute ceased to exist upon the taxpayer's fulfillment of the payment obligation, thereby extinguishing the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 6 D.L. 119/2018; Art. 46 comma 3 D.Lgs. 546/1992: When a taxpayer requests simplified resolution and pays the tax, the litigation is extinguished due to cessation of the subject matter of the dispute.

Parole chiave

Generato dall'IA
simplified resolution request cessation of subject matter supplemental registration tax voluntary payment settlement extinction of proceedings tax appeal dismissal company value assessment procedura di liquidazione dei conti

Disposizioni normative citate

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Art. 6 D.L. 119/2018
119 / 2018 avendo presentato domanda di definizione agevolata.Con memoria del 23 maggio 2022 l’Agenzia delle entrate ha reso noto che la Direzione Provinciale di Napoli I ha comunicato che la contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell'art. 6 del D.L.
Art. 46 comma 3 D.Lgs. 546/1992
119/2018, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione;ha pertanto chiesto che la Corte dichiari l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 46 comma 3 D.Lgs.
art. 46 comma 3 D.Lgs. n. 546/92
119/2018, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione;ha pertanto chiesto che la Corte dichiari l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 46 comma 3 D.Lgs. n. 546/92.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13652/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del suo Direttore , elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis - ricorrente - contro ARAV FASHION SPA, in persona del legale rappresentante domiciliato ex lege in Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione , rappresentato e difeso dagli avvocati DI IACOVO TONIO e ROSSI BENEDETTA - controricorrente - nonchécontro GIULIANO ANGELO -intimato- avverso la sentenza di COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 9104/2018depositata il 22/10/2018 ; u dita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2022dal Consigliere RITA RUSSO.

RILEVATO CHE I contribuenti hanno impugnato l’avviso di liquidazione con il quale l’ufficio ha richiesto alle parti il pagamento di imposta suppletiva di registro, in relazione ad un contratto di azienda rideterminando il valore dell’azienda oggetto di compravendita. Il ricorso è stato respinto in primo grado . L a società contribuente proponeva appello che la CTR della Campania ha accolto. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'Agenzia, affidandosi a due motivi. S i è costituita resistendo con controricorso la società contribuente,contestualmente chiedendo la sospensione del giudizio ai sensi dell'articolo 6 del D.L. 119 / 2018 avendo presentato domanda di definizione agevolata.Con memoria del 23 maggio 2022 l’Agenzia delle entrate ha reso noto che la Direzione Provinciale di Napoli I ha comunicato che la contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell'art. 6 del D.L. 119/2018, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione;ha pertanto chiesto che la Corte dichiari l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 46 comma 3 D.Lgs. n. 546/92.

Il giudizio ̀ pertanto da dichiarare estinto per cessata materia del contendere. Le spese del giudizio sono compensate ai sensi dell’art. 46 comma 3 del D.lgs. 546/1992

P.Q.M.

Dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate. Roma, il 27/06/2022. IL PRESIDENTE Domenic