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Ordinanza — n. 23387/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation dismissed for inadmissibility due to lack of specificity regarding the disputed tax assessment facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23387/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the tax agency's appeal against a regional court ruling that reclassified gas metering points as non-autonomous property. The agency argued the lower court erred in denying functional and revenue independence, but the court found the appeal inadmissible because one ground cited decompression cabinets while the judgment concerned metering points. Consequently, the court rejected the appeal, leaving the regional court's decision intact.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 380-bis, comma 1 c.p.c.: The cassation appeal is inadmissible if a ground lacks specificity by referencing facts or objects unrelated to the specific decision under review.

Parole chiave

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cassation appeal lack of specificity tax assessment property classification inadmissibility functional autonomy revenue independence classificazione delle strade

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
Più precisamente, il principio dispecificità di cui all'art. 366, comma 1, n.
Art. 380-bis, comma 1 c.p.c.
Risulta depositata memoria ex art. 380-bis 1 cod.proc.civ.
Art. 2, comma 40, d.l. n. 262 del 2006
2.Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 2, comma 40, del d.l.
d.m. 28 del 1998
2 del d.m. 28 del 1998, 5 del r.d.
r.d. n. 652 del 1939
28 del 1998, 5 del r.d. n. 652 del 1939 e 40 del d.P.R.
d.P.R. n. 1142 del 1949
art. 360 cod.proc.civ

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, sent. n. 20652 del 25/09/2009
Sez. L, ord. n. 17224 del 18/08/2020
Sez. 6-5 n. 8326 del 2022
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18045/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata, in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che lo rappresenta e difende, -ricorrente- contro SNAM RETE GAS SPA, elettivamente domiciliata, in ROMA, PIAZZA VENEZIA 11, presso lo studio dell’avvocato SALVINI LIVIA (SLVLVI57H67H501M), che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE GIROLAMO DAVIDE (DGRDVD77A24H501P) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

LIGURIA n. 1594/2018 depositata il05/12/2018, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/06/2022 dal Consigliere FRANCESCA PICARDI. RILEVATO CHE: 1.La Snam Rete Gas s.p.a. ha impugnato l’avviso di accertamento catastale GE0032161/2015, emesso dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Genova a seguito di dichiarazione di nuova costruzione, consistente in punti di intercettazione di linea di una rete di metanodotti,su una proprietà superficiaria in Arenzano. Più precisamente l’Amministrazione finanziaria ha attribuito ai beni de quibus il classamento catastale D1 e la rendita di euro 75,00, rettificando la proposta della contribuente di ricondurre i cespiti nella categoria E9, con rendita di euro 78,00. 2.La Commissione tributaria provinciale ha rigettato il ricorso. 3.La sentenza di primo grado è stata riformata in appello, con accoglimento del ricorso.

Nella sentenza di secondo grado si legge che “il PIL (punto di intercettazione di linea) è un complesso di apparecchiature occorrenti per il sezionamento delle condotte, per lo scarico dei tratti di condotta di monte e di valle della valvola di intercettazione di linea, nonché per l’attivazione di un by pass della valvoladi linea stessa” e che conseguentemente, essendo riservata la classificazione nella categoria catastale D agli immobili destinati alla regolazione di parametri quali la portata e la pressione dei fluidi (liquidi e gassosi), impianti dalle caratteristiche diverse dai PIL, “deve ritenersi condivisibile la lamentala della contribuente in ordine alla mancanza di autonomia funzionale del manufatto, in quanto lo stesso non è utilizzabile in assenza di connessione alle altre porzioni immobiliari del compendio, e sotto altro profilo in ordine alla mancanza di autonomia reddituale, in quanto non in grado di produrre un reddito indipendente da quello ascrivibile agli altri cespiti ubicati nel compendio”. 4.Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, formulando due motivi. 5.Si è costituita la contribuente. 6.Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del 30 giugno 2022.

Risulta depositata memoria ex art. 380-bis 1 cod.proc.civ. della Snam Rete Gas s.p.a. Considerato che: 1.Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 2 del d.m. 28 del 1998, 5 del r.d. n. 652 del 1939 e 40 del d.P.R. n. 1142 del 1949, atteso che, in base a tale normativa, nell’atto di classamento catastale la rendita deve essere determinata in ragione delle caratteristiche intrinseche ordinarie e permanenti del manufatto, a prescindere dalla destinazione sicché è sufficiente che l’unità immobiliare – sia essa un fabbricato, una porzione di fabbricato o un insieme di fabbricati – presenti una potenzialità di autonomia funzionale e reddituale, come avviene appunto nel caso di specie e come è stato confermato dalla contribuente nella dichiarazione Docfa, in cui il punto di intercettazione è stato individuato come manufatto a sé e non è stato indicato nel perimetro di una unità urbana a cui sarebbe strettamente connesso. 2.Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 del 2006, convertito con modificazioni in l. n. 286 del 2006, in quanto alle cabine di decompressione del gas deve essere attribuita la categoria catastale D/1, trattandosi di immobili costruiti per speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni. 3.La controricorrente ha eccepito la inammissibilità e, comunque, infondatezza dei motivi, sottolineando, peraltro, la differenza tra i punti di intercettazione in esame e le cabine di decompressione, differenza accertata dai giudici di merito e non oggetto di impugnazione. 4.La prima censura, avente ad oggetto la violazione degli artt. 2 del d.m. 28 del 1998, 5 del r.d. n. 652 del 1939 e 40 del d.P.R. n. 1142 del 1949, è infondata.

La Commissione tributaria regionale della Liguria ha collegato l’accoglimento del ricorso all’assenza di autonomia funzionale e reddituale del cespite, che, in base all’accertamento di fatto compiuto nel giudizio di merito, non può essere utilizzato in assenza di connessione alle altre porzioni del metanodotto e non può conseguentemente neppure produrre un reddito indipendente da quello ascrivibile agli altri cespiti del compendio. La ricorrente non ha censurato tale accertamento di fatto, con la proposizione di un motivo riconducibile al n. 5 dell’art. 360 cod.proc.civ., ma ha piuttosto dedotto la violazione di legge, ritenendo la (negata) autonomia del cespite implicita nella proposta Docfa, con cui la contribuente ha individuato il punto di intercettazione di linea come una unità immobiliare a sé stante invece di indicarlo nel perimetro di altra unità urbana rispetto alla quale sarebbe connesso.

Tuttavia, tenuto conto, peraltro, che la contribuente ha chiesto la inclusione del cespite nella categoria E/9 proprio in considerazione della mancanza di autonomia funzionale e reddituale, la circostanza allegata è del tutto inidonea ed insufficiente a dimostrare l’autonomia funzionale e reddituale del cespite (e conseguentemente l’asserita violazione di legge da parte della sentenza impugnata), la cui assenza è stata affermata dalla Commissione tributaria regionale, con un accertamento di fatto non censurato, in considerazione della sua inutilizzabilità in maniera disgiunta dall’impianto a cui è strumentale. 5.La seconda censura, avente ad oggetto la violazione dell’art. 2, comma 40, deld.l. n. 262 del 2006, convertito con modificazioni in l. n. 286 del 2006, è inammissibile, in quanto, come eccepito dalla contro-ricorrente, non è pertinente rispetto all’accertamento compiuto dal giudice di merito.

Tutto il motivo è riferito, difatti, alle cabine di decompressione del gas, che sono impianti ubicati in un punto di consegna della rete di distribuzione del metano e destinati alla decompressione del gas ed alla sua regolazione, mentre nella sentenza impugnata si è chiaramente precisato che il cespite in esame è costituito da un punto di intercettazione di linea e, cioè, da “un complesso di apparecchiature per il sezionamento delle condotte del gas, per lo scarico dei tratti di condotta di monte e di valle della valvola di intercettazione di linea, nonché per l’attivazione di un by pass della valvola di linea”.

In proposito va ricordato che il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta la necessità dell'esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e dell'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione (Sez. 3,sent. n. 20652 del 25/09/2009, Rv. 609721 - 01).

Più precisamente, il principio dispecificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c. richiede per ogni motivo l'indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l'illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano lacassazione della pronunzia (Sez. L, ord. n. 17224 del 18/08/2020, Rv. 658539 -01). Nel caso di specie, il motivo, riferito alle cabine di decompressione del gas, non risulta collegato alla decisione riferita ai punti di intercettazione di linea del gas. 6.In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese di lite tra le parti devono essere integralmente compensate, in quanto la questione relativa alla corretta classificazione catastale dei punti di intercettazione di linea è particolarmente complessa e assolutamente nuova, non essendosi ancora formato un orientamento giurisprudenziale di legittimità, visto che l’unico precedente (Sez. 6-5 n. 8326 del 2022) non ha affrontato la problematica giuridica sottesa. Non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, risultando soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato.

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