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Ordinanza — n. 23386/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax authority appeal against Regional Tribunal ruling that sole administrator is not liable for company tax penalties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23386/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the tax authority's appeal against a Regional Tribunal decision that absolved a sole administrator of personal liability for company tax penalties. The administrator argued that his failure to sign the tax return was not a punishable offense because he had resigned and the company's debts were not his personal fault. The court upheld the lower court's finding that the administrator was not personally liable under the specific fiscal laws applicable at the time, as the alleged violation did not meet the criteria for personal responsibility.

Regesto Legislator

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Art. 2, comma 2 d.lgs. 472/1997; Art. 7, comma 1 d.l. 269/2003: The tax authority cannot impose personal sanctions on a company administrator unless the violation was committed for the company's benefit and advantage, not for personal interest.

Parole chiave

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tax administrator liability company tax penalties personal responsibility sole administrator tax return signature fiscal sanctions Cassation appeal dichiarazione dei redditi

Disposizioni normative citate

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Art. 2, comma 2 of D.Lgs. 472/1997
è vero che questa Corte ha avuto modo di precisare che la deroga al principio della responsabilità personale dell'autore della violazione di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs.
Art. 7, comma 1 of D.L. 269/2003
deve, peraltro, evidenziarsi che l’art. 7, comma 1, del d.l.
Art. 360, para. 1, no. 3 of Civil Procedure Code
472, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 13, para. 1 quater of D.P.R. 115/2002

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 25757/2020
Cass. n. 29038/2021
Cass. n. 10975/2019
Cass. n. 5955/2014
Cass. n. 23514/2014
Cass. n. 1778/2016
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7563/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro Basile Sebastiano, elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio n. 19, presso lo studio dell’avv. Lucilla Lenti, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandra Clerici, giusta procura speciale a margine del ricorso; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 4278/02/14, depositata il 9 luglio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 novembre 2021 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. Oggetto: Tributi -Atto di contestazione sanzioni - Amministratore. RILEVATO CHE 1. con la sentenza n. 4278/02/14 del 09/07/2014, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 332/36/12 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di Sebastiano Basile nei confronti di un provvedimento di irrogazione sanzioni notificatogli nella qualità di amministratore unico di Elastica s.r.l. con riferimento all’anno d’imposta 2004; 1.1. come si evince dalla sentenza impugnata, l’atto di irrogazione sanzioni era stato emesso per avere Sebastiano Basile sottoscritto il modello unico di Elastica s.r.l., relativo all’anno d’imposta 2004, nonché per l’essere lo stesso destinatario di ordinanza del GIP nella qualità di coimputato con riferimento al reato previsto e punito dall’art. 3 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74; 1.2. la CTR rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate osservando che:

a) il contribuente non aveva sottoscritto il modello unico relativo all’anno d’imposta 2004 in quanto dimessosi nel dicembre dello stesso anno e non risultava tra i coimputati del reato di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 74 del 2000;

b) Sebastiano Basile, pertanto, avendo rassegnato le dimissioni, non aveva l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2004, fare i versamenti e tenere la contabilità, sicché non era sanzionabile;

2. avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo;

3. Sebastiano Basile resisteva con controricorso. CONSIDERATO CHE 1. con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, secondo comma, e 9 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente escluso la responsabilità dell’amministratore di Elastica s.r.l. sul semplice presupposto della mancata sottoscrizione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2004, mentre le condotte contestate sarebbero comunque riferibili all’attività dallo stesso posta in essere; 1.1. il motivo si sottrae alle contestazioni di inammissibilità formulate dal controricorrente in quanto:

a) l’Agenzia delle entrate ha effettuato le trascrizioni necessarie a comprendere la natura della contestazione rivolta nei confronti di Sebastiano Basile e, peraltro, le circostanze di fatto rilevanti emergono dalla stessa sentenza della CTR;

b) la censura non intende rimettere in discussione l’accertamento in fatto compiuto dalla CTR, ma solo le conseguenze giuridiche di quell’accertamento;

c) l’indicazione dei presupposti giuridici della responsabilità dell’amministratore non costituisce indebita integrazione della motivazione dell’avviso; 1.2. il motivo è, peraltro, infondato, anche se la motivazione della sentenza impugnata va corretta ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.; 1.3. come già precedentemente chiarito la CTR ha escluso la responsabilità di Sebastiano Basile in ragione della circostanza che quest’ultimo, essendosi dimesso nel dicembre 2004 dalla carica di amministratore, non avrebbe sottoscritto la dichiarazione dei redditi e, conseguentemente, non avrebbe tenuto le condotte riferibili a tale dichiarazione; 1.4. in realtà, ogni attività compiuta dall’amministratore della società fino alle sue dimissioni è allo stesso riferibile indipendentemente dalla formale sottoscrizione della dichiarazione dei redditi che come noto, viene redatta e sottoscritta solo l’anno successivo; 1.4.1. pertanto, riguardando la contestazione l’anno 2004, nel corso del quale il Basile ha pacificamente ricoperto la carica di amministratore di Elastica s.r.l. (essendosi dimesso solo nel dicembre 2004) le condotte di omessa tenuta della contabilità e di indebita compensazione di debiti fiscali con crediti inesistenti è sicuramente imputabile allo stesso; 1.5. ha, quindi, errato la CTR nell’escludere la responsabilità dell’amministratore in base al semplice rilievo della mancata sottoscrizione della dichiarazione modello unico 2005; 1.6. deve, peraltro, evidenziarsi che l’art. 7, comma 1, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. con modif. dalla l. n. 24 novembre 2003, n. 326, applicabile ratione temporis (essendo il decreto entrato in vigore il 02/10/2003), ha affermato che «Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica», sicché nessuna sanzione può essere comminata all’amministratore; 1.7.

è vero che questa Corte ha avuto modo di precisare che la deroga al principio della responsabilità personale dell'autore della violazione di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, prevista in caso di riferibilità della sanzione alla persona giuridica ex art. 7, comma 1, del d.l. n. 269 del 2003, si applica soltanto quando la persona fisica che ha realizzato la violazione abbia agito nell'interesse ed a vantaggio della persona giuridica, effettiva beneficiaria della condotta, ma non anche quando abbia operato nel proprio esclusivo interesse, venendo, in tal caso, meno la ratio che giustifica l'applicazione della disposizione di cui all'art. 7 (Cass.n. 25757 del 13/11/2020; si vedano anche Cass. n. 29038 del 20/10/2021 e Cass. n. 10975 del 18/04/2019, con riferimento alle società cartiere o, comunque, artificiosamente costituite); 1.8. tuttavia, tale limite di operatività alla generale disposizione dell’art. 7 – involgente l’esistenza di un interesse esclusivamente personale dell’amministratore – non è stato neppure allegato dalla ricorrente, sicché non viene in discussione nel presente giudizio;

2. in conclusione, il ricorso va rigettato e l’Agenzia delle entrate va condannata a rifondere le spese di lite in favore del controricorrente, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 52.628,00; 2.1. il provvedimento con cui il giudice dell'impugnazione, nel respingere integralmente la stessa, ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile, disponga, a carico della parte che l'abbia proposta, l'obbligo di versare - ai sensi dell'art . 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis del medesimo ar t. 13, non può aver luogo nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass. n. 5955 del 14/03/2014;

Cass. n. 23514 del 05/11/2014; Cass. n. 1778 del 29/01/2016).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 5.000,00, oltre ad euro 200,00 per