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Ordinanza — n. 23363/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to termination of dispute via self-annulment of tax amnesty denial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23363/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax litigation extinguished because the tax authority self-annulled its prior denial of a tax amnesty request. The company had sought a simplified resolution under specific decree laws, but the authority rejected this and instead annulled its own previous decision to deny the amnesty. Consequently, the court ruled that the underlying subject matter no longer existed, terminating the proceedings without a merits decision.

Regesto Legislator

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Art. 6 comma 13 d.l. 119/2018; Art. 16 comma 1 L. 15/2022: When a tax authority self-annuls a prior act denying a tax amnesty request, the litigation is extinguished for cessation of the subject matter of the dispute.

Parole chiave

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tax amnesty self annulment cessation of dispute tax litigation extinguishment of proceedings contenzioso tributario deduzione delle spese di manutenzione di immobili deduzione per spese

Disposizioni normative citate

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Art. 6 comma 13 d.l. 119/2018
Art. 16 comma 1 L. 15/2022
228, art. 16, comma 1, conv.
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Testo completo

pronunciato la seguente -Consigliere - ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28733 d el ruolo generale dell’anno 201 5 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - r icorrente principale - contro Drylock Technologies s.r.l. (già Cipassorbenti s.r.l.), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Zizzo, Claudio Lucisano e Maria Sonia Vulcano per procura speciale a Oggetto: esterovestizione –presupposti -prova - margine del controricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio, n. 91, presso lo studio di questi ultimi; - controricorrente incidentale - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale della Lombardia, n. 2424/28/2015, depositata in data4 giugno 2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio d el 2 3 marzo 2022 dal Consigliere Giancarlo Triscari, in base alla disciplina dettata dal D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in L. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16, comma 1, conv. in L. 25 febbraio 2022, n. 15, senza l'intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto procuratore generale Dott.

Giuseppe Locatelli, con le quali ha chiesto l’accoglimento del secondo motivo di ricorso principale, assorbito il primo, e l’inammissibilità del ricorso incidentale; ritenuto che: dall’esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di Cipassorbenti s.r.l. (ora Drylock Technologies s.r.l.) con il quale, ai fini Ires, Irap e iva, relativamente all’anno di imposta 2008, aveva contestato la non deducibilità dei costi; avverso l’atto impositivo la società aveva proposto ricorso che era stato parzialmente accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Milano; avverso la pronuncia del giudice di primo grado la società aveva proposto appello principale e l’Agenzia delle entrate appello incidentale; la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha parzialmente accolto l’appello principalee rigettato quello incidentale, in particolare ha ritenuto che: con riferimento alla questione della certezza dei costi relativi alle prestazioni di servizi ricevuti dalla società, dai contratti prodotti erano evincibili gli elementi essenziali, con particolare riferimento al contenuto dell’oggetto e del profilo finanziario, né l’Agenzia delle entrate aveva dato prova della natura simulata o della mancata esecuzione; con riferimento, poi, alla deducibilità del costo conseguente al subentro nel contratto di leasing relativo a beni strumentali, l’ammortamento era stato regolarmente eseguito, ai sensi dell’art. 108 TUIR; erano assorbiti gli altri rilievi; avverso la suddetta pronuncia l’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso principale per la cassazione affidato a tre motivi di censura, cui ha resistito la società depositando controricorso, contenente ricorso incidentale, affidato a cinque motivi di censura; con memoria del 20 luglio 2021 la società ha chiesto l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 6, comma 13, decreto-legge n. 119/2018, per avere presentato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie; l’Agenzia delle entrate, con nota del 26 ottobre 2020, ha segnalato l’intervenuto atto di diniego della domanda ed ha chiesto, quindi, che venisse fissatal’udienza di discussione; con istanza del 25 ottobre 2021, la società ha evidenziato di avere segnalato all’Agenzia delle entrate l’erroneità del provvedimento di diniego e di avere chiesto l’annullamento in autotutela; questa Corte, con ordinanza del 27 ottobre 2021, ha disposto il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione alla pubblica udienza; con memoria del 18 febbraio 2022 l’Agenzia delle entrate ha presentato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo provveduto all’annullamento in autotutela del provvedimento di diniego del condono; considerato che:in via preliminare ed assorbente va dato atto del fatto che, a seguito di presentazione della domanda di definizione agevolata delle liti, presentata dalla società ai sensi dell’art. 6, d.l. n. 119/2018, l’Agenzia delle entrate ha segnalato di avere provveduto all’annullamento in autotutela del diniego di condono ed ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere; va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese a carico della parte che le ha anticipate;

P.Q.M.

La Corte: dichiara l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, co