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Ordinanza — n. 23359/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal regarding wind turbine support poles exclusion from cadastral rent calculation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23359/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Revenue Agency's appeal against a regional tax commission ruling that wind turbine support poles are excluded from cadastral rent calculations. The agency argued these poles constitute structural works, while the commission determined they are functional equipment integral to the production process. The court upheld the commission's decision, emphasizing that the legal test focuses on the equipment's functional role in production rather than its physical stability or structural connection to the ground.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 21, legge n. 208 del 2015; The exclusion of wind turbine support poles from cadastral rent is based on their functional role in the production process, not merely their structural connection to the ground.

Parole chiave

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cadastral rent calculation wind turbine support poles functional equipment exclusion tax appeal dismissal cadastral assessment rules energia eolica indennità di prima sistemazione deducibilità dei contributi di mantenimento

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 21, legge n. 208 del 2015
La CTR rilevava, infatti, che il palo di sostegno doveva intendersi quale elemento strutturalmente connesso all’impianto di produzione di energia eolica e, in quanto, tale escluso dal computo della stima utile a determinare la rendita catastale dell’immobile ex art. 1, comma 21, legge n. 208 del 2015 2.
Art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
L’Agenzia delle entrate deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 25784 del 2021
Cass. n. 21462/2020
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25164/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ENEL GREEN POWER SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 14, presso lo studio dell’avvocato DTUDIO DI TANNO E ASSOCIATI (null) rappresentato e difeso dagli avvocati PAULETTI ENRICO (PLTNRC65B23E514D), NICASTRO ROSAMARIA (NCSRMR66E51D643U) -controricorrente- avverso SENTENZAdi COMM.TRIB.REG.

CAMPOBASSO n. 128/2019 depositata il30/01/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/07/2022 dal Consigliere STEFANO PEPE. Ritenuto che 1. La Commissione tributaria Regionale del Molise (CTR), con sentenza n. 128/1/19, depositata il 30.1.2019 rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate e, per l’effetto, confermava la sentenza di primo grado che, in accoglimento del ricorso proposto da Enel Green Power s.p.a., aveva annullato l’avviso di accertamento con il quale era stata rettificata la rendita catastale proposta dalla contribuente il 21.4.2016 ai sensi dell’art. 1, comma 21, legge n. 208 del 2015, per gli impianti eolici di sua proprietà includendo nel computo il valore del palo di sostegno degli aereogeneratori .

La CTR rilevava, infatti, che il palo di sostegno doveva intendersi quale elemento strutturalmente connesso all’impianto di produzione di energia eolica e, in quanto, tale escluso dal computo della stima utile a determinare la rendita catastale dell’immobile ex art. 1, comma 21, legge n. 208 del 2015 2. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

5. La Enel Green Power s.p.a. si è costituita con controricorso. Considerato che 1. L’Agenzia delle entrate deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015. La ricorrente, nel riportare diverse sentenze di merito, rileva che, diversamente da quanto affermato dalla CTR, i pali eolici devono essere annoverati tra le opere edili strutturali da valorizzare a fini catastali e non semplici congegni esclusivamente funzionali al processo produttivo come tali da escludere dalla rendita catastale, assumendo all’uopo rilievo la circostanza che la “torre eolica” necessita di apposite autorizzazioni quanto alla realizzazione del basamento in cemento che, dunque, costituisce elemento autonomo rispetto alla navicella posta alla sua sommità; questa si elemento necessario alla produzione di energia.

2. Il motivo non è fondato. Va premesso il quadro normativo di riferimento. La legge n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, (Legge di stabilità 2016), ha statuito che «A decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categoriecatastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento.

Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo». Con la circolare n. 2/E del 10 febbraio 2016, l'Agenzia delle Entrate ha indicato i nuovi criteri di individuazione dell'oggetto della stima diretta relativamente agli immobili a destinazione speciale e particolare, alla luce delle previsioni della legge n. 208 del 2015, art. 1, comma 21. In particolare, viene precisato che «le componenti costituenti l'unità immobiliare urbana possono essere sostanzialmente distinte, in funzione della rilevanza nella stima catastale, nelle seguenti quattro categorie:

1) il suolo;

2) le costruzioni;

3) gli elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l'utilità;

4) le componenti impiantistiche, di varia natura, funzionali ad uno specifico processo produttivo (…)». Alla categoria "costruzioni" (punto 2) anch'esse da includere nella stima catastale afferisce qualsiasi opera edile avente i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo, realizzata mediante qualunque mezzo di unione, e ciò indipendentemente dal materiale con cui tali opere sono realizzate. Nella circolare viene altresì specificato che sono inclusi nella stima catastale anche di quegli «elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l'utilità» (punto 3).

Trattasi di quelle componenti che, fissate al suolo o alle costruzioni conqualsiasi mezzo di unione, anche attraverso le sole strutture di sostegno - in particolare quando le stesse integrano parti mobili - risultano caratterizzate da una utilità trasversale ed indipendente dal processo produttivo svolto all'interno dell'unità immobiliare. Le componenti così caratterizzate conferiscono all'immobile una maggiore fruibilità, apprezzabile da una generalità di utilizzatori e, come tali, ordinariamente influenti rispetto alla quantificazione del reddito potenzialmente ritraibile dalla locazione dell'immobile, ossia della relativa rendita catastale Il secondo periodo della disposizione in esame dispone, espressamente, l'esclusione dalla stima catastale di «macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo» (punto 4).

Si tratta di quelle componenti, di natura essenzialmente impiantistica, che assolvono a specifiche funzioni nell'ambito di un determinato processo produttivo e che non conferiscono all'immobile una utilità comunque apprezzabile, anche in caso di modifica del ciclo produttivo svolto al suo interno. Tali componenti sono, pertanto, da escludere dalla stima, indipendentemente dalla loro rilevanza dimensionale. Così, ad esempio, a far data dal 1° gennaio 2016, per le specifiche attività sotto riportate si opererà come segue: Centrali di produzione di energia e stazioni elettriche.

Non sono più oggetto di stima gli aerogeneratori (rotori e navicelle), gli inverter e i pannelli fotovoltaici, ad eccezione, come detto, di quelli integrati nella struttura e costituenti copertura o pareti di costruzioni. Successivamente, e con specifico riferimento alle centrali eoliche, la Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità con nota prot. n. 60244 del 27 aprile 2016, ha chiarito che «Considerate... le caratteristiche tipo-logiche e costruttive di tali elementi, è possibile riconoscere negli stessi la natura di "opera edile avente i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione alsuolo", così come precisato nella circolare n. 2/E del 2016.

Pertanto, ai sensi della legge, richiamato art. 1, comma 21, per le unità immobiliari in argomento vanno considerate, tra le componenti immobiliari oggetto di stima, il suolo, le torri con le relative fondazioni, gli eventuali locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione e le sistemazioni varie, quali recinzioni, percorsi, ecc.». Tale indicazione è stata confermata anche con la circolare n. 27/E del 13 giugno 2016: «Quanto alle strutture di sostegno degli aerogeneratori delle centrali eoliche, più che di semplici pali, trattasi di vere e proprie torri, spesso accessibili al loro interno e talvolta dotate di strutture di collegamento verticale.

Le caratteristiche tipologico-costruttive di tali strutture, nelle quali è possibile riconoscere i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo, così come indicato nella circolare n. 2/E del 1 febbraio 2016 dell'Agenzia delle Entrate, portano ad annoverare le stesse tra le "costruzioni" e, come tali, quindi, da includere nella stima diretta finalizzata alla determinazione della rendita catastale della centrale eolica». L'interpretazione corretta della legge, data da questa Corte non consente di avallare la prassi amministrativa.

La Corte si è pronunciata sulla questione veicolata con il motivo di ricorso così statuendo: la nozione che emerge dall'art. 1, comma 21, legge n.208/2015 di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, non è legata alla consistenza fisica né all'ancoraggio stabile al suolo dei manufatti e si incentra invece sul loro impiego nel, sulla loro strumentalità rispetto al, processo produttivo; tale conclusione è conforme alla ratio sottostante alla disciplina introdotta dall'art. 1, comma 21, legge n. 208 del 2015 che sancisce l'irrilevanza catastale di tutta la componente impiantistica che, in quanto tale, risulta inidonea ad apportare al fabbricato a cui accede — al di fuori dello specifico processo produttivo ivi svolto — un'effettiva (residua) utilità produttiva/reddituale:

è quindi possibile che un elemento strutturalmente connesso al suolo o alla costruzione che ne accresce la qualità o l'utilità, come il caso delle torri, debba essere escluso dalla valutazione catastale in ragione della sua specifica funzionalità al processo produttivo (ex plurimise da ultimo Cass. n. 25784 del 2021 Rv. 662324 -01). 2.1 Il Collegio intende dare continuità all'orientamento così formatosi. Ribadisce pertanto che la nozione che emerge dall'art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015 di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, non è legata alla consistenza fisica del manufatto, al fatto che esso sia o non sia infisso stabilmente al suolo, essendo invece centrata sulla strumentalità del manufatto rispetto al processo produttivo.

E' possibile che un elemento strutturalmente connesso al suolo o alla costruzione che ne accresce la qualità o l'utilità debba essere espunto dalla valutazione catastale in ragione della sua specifica funzionalità rispetto al processo produttivo. E’ rimesso al giudice del merito l'accertamento se la torre eolica, bench́ stabilmente infissa al suolo, assolva, oltre alla «funzione passiva di sostegno al pari di un traliccio di una linea elettrica» e, quindi, di mero supporto statico, anche quella di «componente essenziale ed attiva della macchina, che svolge una funzione di contrasto della forza impressa dal vento sulle pale, al fine di consentire alle pale di offrire la massima resistenza possibile e al generatore di sfruttare la potenza del vento per generare cos̀ l'energia elettrica» (Cass., n. 21462/2020), nel qual caso la torre risulterebbe esente dal carico impositivo, al pari del rotore e della navicella. 2.2 Nella specie, l'accertamento della funzionalità del palo eolico allo specifico processo produttivo ̀ stato compiuto dalla CTR con accertamento in fatto, immune da censure in sede di legittimità, nonch́ conforme ai suindicati principi.

La CTR ha, difatti, accertato, che, nella fattispecie concreta, la torre costituisce una componente essenziale dell'impianto eolico, strutturalmente integrata con la navicella e il rotore, funzionale al processo di produzione di energia elettrica, in quanto tale soggetta quindi ad esenzione ai sensi dell'art. 1, comma 21, I. n. 208/2015. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

3. Le spese del giudizio sono compensate tra le parti in considerazione della recente formazione della giurisprudenza di legittimità in materia. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura G