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Ordinanza — n. 23342/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court rejects classification of highway charging stations as income-generating real estate due to lack of functional autonomy.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23342/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Italian Revenue Agency's appeal against a regional tax commission ruling that highway charging stations are non-income-generating real estate. The agency argued these units should be classified as D/1, but the lower court correctly identified them as special-purpose units within category E lacking functional and revenue autonomy. The supreme court upheld this precedent, rejecting the appeal and ordering the parties to bear their respective litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 5 RDL n. 652/1939; 40 DPR n. 1142/1949; 2 comma 40 D.L. n. 262/2006: Real estate units serving infrastructure illumination without functional or revenue autonomy are classified as special-purpose units in category E, not as income-generating units in category D/1.

Parole chiave

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tax classification real estate categories functional autonomy revenue generation highway infrastructure tax appeal cassazione classificazione delle strade

Disposizioni normative citate

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Art. 5 RDL n. 652/1939
40 DPR n. 1142/1949
652/1939, 40 DPR n. 1142/1949, 2 comma 40 D.L.
2 comma 40 D.L. n. 262/2006
1142/1949, 2 comma 40 D.L. n. 262/2006) e lamenta che la CTR abbia erroneamente escluso l’inserimento nella categoria catastale D/1 della cabina elettrica, in quanto essa non produce energia a fini di reddito; 1.2.

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 6147/2021
Cass. nn. 6147/2021, 6705/2020); 1.3.
Cass. nn. 6705/2020
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso 3361-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente– contro AUTOVIE VENETE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio legale Zunarelli e Associati, rappresentata e difesa dagli Avvocati MASSIMO CAMPAILLA e ALBERTO PASINO giusta procura speciale estesa in calce al controricorso Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto Dott. ORONZO DE MASI - Presidente - CATASTO Dott. UGO CANDIA - Consigliere - Dott. STEFANIA BILLI - Consigliere - Ud.13/7/2022 - CC Dott. GIUSEPPE LO SARDO - Consigliere - R.G.N.3361/2019 Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO - Rel. Consigliere - -controricorrente e ricorrente incidentale – verso la sentenza n. 142/2018 della Commissione Tributaria Regionale del FRIULI-VENEZIA GIULIA, depositata il 27/6/2018, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/7/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Friuli-Venezia Giulia aveva accolto l’appello di Autovie Venete S.p.A. avverso la sentenza n. 502/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Udine in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento relativi al classamento di due unità immobiliari (cabine elettriche) della contribuente; la contribuente resiste con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale condizionato affidato ad unico motivo CONSIDERATO CHE 1.1. con unico motivo la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (artt. 5 RDL n. 652/1939, 40 DPR n. 1142/1949, 2 comma 40 D.L. n. 262/2006) e lamenta che la CTR abbia erroneamente escluso l’inserimento nella categoria catastale D/1 della cabina elettrica, in quanto essa non produce energia a fini di reddito; 1.2. questa Corte, su questioni identiche a quella che occupa, ha affermato che la cabina di trasformazione, installata presso l'autostrada, per la somministrazione dell'energia elettrica occorrente all'illuminazione e al funzionamento degli apparati dell'infrastruttura, costituisce "unità immobiliare a destinazione particolare" compresa nel gruppo E delle categorie catastali e non presenta autonomia funzionale e reddituale rispetto all'immobile principale (cfr.

Cass. nn. 6147/2021, 6705/2020); 1.3. come riportato, e non contestato, dalla stessa ricorrente, la contribuente ha dedotto trattarsi, nella fattispecie, di cabina di trasformazione di energia «al fine di alimentare ... l’illuminazione dell’autostrada»; 1.4. il Collegio non ha quindi ragione di discostarsi dai precedenti citati, con assorbimento di ogni altra questione;

2. sulla scorta di quanto precede il ricorso va respinto, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato;

3. sussistono i presupposti per la compensazione delle spese dei gradi di merito e di legittimità in ragione del recente affermarsi di parte dei principi giurisprudenziali nella fattispecie applicati

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato; compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della C