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Ordinanza — n. 23334/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court allows appeal against regional ruling on property classification due to insufficient motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23334/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against a regional commission's decision to reject a taxpayer's appeal. The taxpayer argued the lower court failed to properly motivate the tax assessment regarding property classification. The court ruled that the regional commission's decision was insufficiently reasoned because it did not explicitly address factual differences between the taxpayer's declaration and the assessed value, treating the change as merely a technical valuation rather than a distinct factual basis.

Regesto Legislator

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Art. 2, comma 40, d.l. n. 262/2006; Art. 384 c.p.c.: When a tax authority changes a property's fiscal category based on a technical valuation rather than new factual elements, the administrative act must explicitly distinguish this from the taxpayer's original declaration to satisfy the duty of motivation and ensure the right of defense.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax assessment motivation property classification dispute administrative duty of reasoning tax appeal procedure fiscal category change right of defense technical valuation assessment stima fiscale immobiliare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2, comma 40, d.l. n. 262/2006 conv. in legge n. 286/2006
sulla interpretazione dell’art. 2, comma 40, d.l. n. 262/2006 conv. in legge n. 286/2006 e sulla categoria catastale nella quale inserire gli Enti fieristici e simili ; 2.8.
Art. 384 c.p.c., comma 1
inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 1, con il rigetto del ricorso introduttivo del la contribuente;
art. 366 c.p
sull'inammissibilità dei cosiddetti ricorsi farciti o sandwich , avutoriguardo al requisito di cui all'art. 366 c.p.c., n.
art. 384 c.p
inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 1, con il rigetto del ricorso introduttivo del la contribuente;

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 31809 del 2018
Cass. n. 23237 del 2014
Cass. n. 21532 del 2013
Cass. Sez. L, Sentenza n. 18713 del 23/09/2016
Cass. Sez. L, Sentenza n. 17935 del 23/08/2007
si è pure specificato (Cass. Sez. L, Sentenza n. 17935 del 23/08/2007; Sez.
Generato dall'IA
Ordinanza — n. 7962/2026 — snciv
Court allows taxpayer appeal against tax authority for lack of proper motivation in land registry reclassification.
Ordinanza Interlocutoria — n. 2482/2023 — snciv
Cassation court dismisses appeal due to failure to deposit petition within statutory time limits under CPC Art. 369.
Ordinanza — n. 4055/2022 — snciv
Italian Court allows taxpayer appeal against tax assessment increase due to insufficient reasoning in tax reclassification. The court found the lower court failed to explain how specific market value deviations translated into a higher tax yield. The decision establishes that tax assessments require precise calculation criteria, not vague references to general urbanistic interventions. The ruling mandates that administrative bodies must explicitly detail the methodology used to adjust tax yields based on market data. This case clarifies the burden of proof and motivation required in Italian tax reclassification proceedings. The court rejected the tax authority's defense of generic reasoning as legally insufficient. The outcome protects taxpayers from arbitrary increases in property tax assessments. The judgment reinforces the principle of reasoned administrative action in fiscal matters. The decision sets a precedent for future tax appeal cases involving reclassification disputes. The court emphasized the need for concrete data over abstract arguments in tax decisions.
Ordinanza — n. 31545/2021 — snciv
Italian Court dismisses tax appeal against land value increase due to insufficient reasoning in microzone assessment.
Ordinanza — n. 22563/2021 — snciv
Cassation court allows taxpayer appeal against tax office, ruling insufficient motivation for property reclassification.

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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso 4708-2019proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente– contro SOCIETÀ UDINE E GORIZIA FIERE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio degli Avvocati ROBERTO ESPOSITO e VALENTINA GUZZANTI, Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. ORONZO DE MASI - Presidente - TRIBUTI ALTRI Dott. UGO CANDIA - Consigliere - Dott.

STEFANIA BILLI - Consigliere - Ud.13/7/2022 - CC Dott. GIUSEPPE LO SARDO - Consigliere - R.G.N.4708/2019 Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO - Rel. Consigliere - che la rappresentano e difendono giusta procura speciale estesa in calce al controricorso -controricorrente– verso la sentenza n. 144/2018 della Commissione Tributaria Regionale del FRIULI-VENEZIA GIULIA,depositata il 28/6/2018, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/7/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Agenzia delle entratepropone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Friuli-Venezia Giulia aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 108/2016della Commissione Tributaria Provinciale di Udine in accoglimento del ricorso pro posto avverso avviso di accertamento relativo al classamento di unità immobiliare della contribuente; la contribuente resiste con controricorso CONSIDERATO CHE 1.1. va preliminarmente respinta l’eccezione di giudicato interno sollevata dalla controricorrente circa la pretesa mancata impugnazione, in appello, dell’autonoma statuizione, contenuta nella sentenza di prime cure, circa l’inammissibilità delle difese dell’Ufficio, poste ad integrazione dell’atto impositivo; 1.2. la doglianza è infondata; 1.3. sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la formazione della cosa giudicata su un capo della sentenza per mancata impugnazione può verificarsi solo con riferimento ai capi che siano completamente autonomi perché fondati su distinti presupposti di fatto e di diritto, sicché l'acquiescenza alle parti della sentenza non impugnata non si verifica quando queste si pongano in nesso consequenziale con altra e trovino in essa il suo presupposto (Cass.

Sez. L, Sentenza n. 18713 del 23/09/2016; Sez. 2 -, Ordinanza n. 12649 del 25/06/2020); 1.4. si è pure specificato (Cass. Sez. L, Sentenza n. 17935 del 23/08/2007; Sez. L -, Sentenza n. 24358 del 04/10/2018; Sez. 3 - , Ordinanza n. 2379 del 31/01/2018) che, mentre il giudicato interno può formarsi solo su capi di sentenza autonomi, sono privi del carattere dell'autonomia i meri passaggi motivazionali, ossia le premesse logico-giuridiche della statuizione adottata, come pure le valutazioni di meri presupposti di fatto che, unitamente ad altri, concorrono a formare un capo unico della decisione; 1.5. anche per Cass.

Sez. 1 -, Sentenza n. 21566 del 18/09/2017, in tema di appello, la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dar luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, avendo risolto questioni controverse che, in quanto dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente ad altri, concorrano a formare un capo unico della decisione; 1.6. con riferimento al caso di specie, l'individuazione contenuta nella sentenza di primo grado circa l’inammissibilità delle argomentazioni difensive dell’Ufficio rivolte a sopperire alla mancanza di motivazione dell’atto impositivo, non può costituire un capo autonomo della sentenza, che ha accolto il ricorso introduttivo per carenza di motivazione dell’avviso di accertamento in questione, rappresentando, invero, solo un elemento della vicenda processuale in relazione a quanto dedotto in appello dall’Ufficio circa l’insussistenza di un obbligo di motivazione dell’atto impositivo per mancata modifica delle caratteristiche del compendio immobiliare rispetto alle dichiarazioni DOCFA presentate dalla contribuente; 1.7. va altresìdisattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per essere formato con trascrizioni compilativedegli atti di causa precedenti, senza una sintesi dei contenuti; 1.8. sull'inammissibilità dei cosiddetti ricorsi farciti o sandwich , avutoriguardo al requisito di cui all'art. 366 c.p.c., n. 3, si è pronunciata più volte questa Corte ( cfr.

Cass. n. 784/2014 , n. 22792/2013, n. 10244/2013; n. 17447/2012, S.U. n. 5698/2012, n. 1380/2011, n. 15180/2010); 1.9. nel caso in esame, la materiale integrazione del ricorso per cassazione con documenti ed atti processuali delle fasi di merito non determina il paventato vizio, in quanto i documenti, integralmente riprodotti, risultano facilmente individuabili ed isolabili, il che consente di enucleare, con sufficiente chiarezza, i fatti salienti della vicenda processuale, e le ragioni dell'impugnazione (cfr. Cass. 13334/2019; Cass.2913/2019; Cass. 20112/2018, n. 18363/2015, n. 1957/2004); 1.10. va parimenti disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 360 bis n. 1 c.p.c., che, invero, si applica soltanto laddove la giurisprudenza della Corte di Cassazione già abbia giudicato nello stesso modo della sentenza di merito la specifica fattispecie proposta dal ricorrente oppure quando il caso concreto non sia stato ancora deciso ma, tuttavia, si presti palesemente ad essere facilmente ricondotto, secondo i principi applicati da detta giurisprudenza, a casi assolutamente consimili, e comunque in base alla logica pacificamente affermata con riguardo all'esegesi di un istituto nell'ambito del quale la vicenda particolare pacificamente si iscriva; 1.11. evenienze, queste, che non ricorrono nella fattispecie in esame perché le censure formulate, a prescindere dalla loro fondatezza, mettono in discussione la corretta applicazione, da parte dei Giudici di appello,dei principi di diritto già affermati da questa Corte in tema di motivazione di atto di rettifica di classificazione catastale proposta dai contribuenti a seguito di denuncia DOCFA; 1.12. va altresì disattesa l’ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto rivolto a sindacare la motivazione della sentenza impugnata diretto al mero riesame del merito; 1.13. le critiche sollevate dalla ricorrente risultano invero adeguatamente formulate con argomenti in iure circa l'erronea applicazione della normativa relativa alla motivazione dell’avviso di accertamento di rettifica dei dati catastali in presenza di dati rimasti immutati rispetto alla denuncia DOCFA; 2.1. poste tali premesse, con unico motivo la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (art. 7 L. n. 212/2000) e lamenta che la CTR abbia erroneamente accolto le doglianze della contribuente circa la mancanza di motivazione del provvedimento di classamento ed attribuzione della rendita; 2.2. la censura è fondata; 2.3. premesso che la stessa contribuente ha confermato di aver proposto richiesta DOCFA, con riferimento all'attribuzione della rendita catastale mediante la procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, conmodificazioni, in legge 24 marzo 1993, n. 75, e dal d.m. 19 aprile 1994, n. 701 (cosiddetta procedura DOCFA), questa Corte (Cass. n. 3394 del 2014) ha, condivisibilmente, ritenuto che, in ipotesi di classamento di un fabbricato mediante l ’ indicata procedura, l'atto con cui l'amministrazione disattende le indicazioni date dal contribuente deve contenere un'adeguata - ancorché sommaria - motivazione che delimiti l'oggetto della successiva ed eventuale controversia giudiziaria, affermando, appunto, che l'Ufficio «non può limitarsi a comunicare il classamento che ritiene adeguato, ma deve anche fornire un qualche elemento che spieghi perché la proposta avanzata dal contribuente conla Dofca viene disattesa»; 2.4. tale principio contrasta, solo in apparenza, con la giurisprudenza (cfr.

Cass. n. 2268 del 2014) secondo cui in tali ipotesi l'obbligo di motivazione è soddisfatto mediante la mera indicazione nell'atto di rettifica dei dati oggettivi e della classeattribuiti dall'Agenzia, trattandosi di elementi conosciuti o comunque facilmente conoscibili per il contribuente e tenuto conto della struttura fortemente partecipativa dell'atto; 2.5. ed invero, questa Corte ha precisato che l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati; in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del dirittodi difesa del contribuente sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Cass. n. 31809 del 2018, n. 23237 del 2014, n. 21532 del 2013); 2.6. nel primo caso, infatti, gli elementi di fatto indicati nella dichiarazione presentata dal contribuente, non disattesi dall'Ufficio, risultano immutati, di talché la discrasia tra la rendita proposta e la rendita attribuita si riduce ad una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, ed in simili ipotesi risulta evidente che la presenza e la adeguatezza della motivazione rilevino, non già ai fini della legittimità dell'atto, ma della concreta attendibilità del giudizio espresso, diversamente, laddove la rendita proposta con la DOCFA non venga accettata in ragione di ravvisate differenze relative a taluno degli elementi di fatto indicati dal contribuente, l'Ufficio dovrà, appunto, specificarle per i motivi sopra indicati; 2.7. nel caso inesame la CTR non ha fatto corretta applicazione di tali principi,laddove ha ritenuto non sufficientemente motivato l'avviso di accertamento pur ponendo in rilievo come l'atto di classamento traesse origine in conseguenza di una richiesta di variazione con DOCFA del contribuente sulla base dell’ampio dibattito apertosi in dottrina e giurisprudenza ... sulla interpretazione dell’art. 2, comma 40, d.l. n. 262/2006 conv. in legge n. 286/2006 e sulla categoria catastale nella quale inserire gli Enti fieristici e simili ; 2.8. l'atto impositivo risulta va quindi sufficientemente motivato, assumendo all'uopo rilievo l'attribuzione di una d iversa c ategoria catastale che pone in luce come il nuovo classamento non si sia fondato su elementi di fatto diversi da quelli indicati dal contribuente, ma su una differente valutazione compiuta dall'Ufficio sul valore economico del bene, ed a ciò consegue che l'onere motivazionale, in ragione della procedura partecipata in esame (DOCFA), può dirsi pienamente adempiuto con l'attribuzione della categoria diversa da quella indicata dal contribuente fondata proprio sulla indicata valutazione tecnica;

3. quanto sin qui illustrato comporta l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata;

4. inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 1, con il rigetto del ricorso introduttivo del la contribuente;

5. poiché l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in base al quale si è decisa la causa, s'è consolidato dopo la proposizione del ricorso introduttivo, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali delle fasi di merito, con condanna della controricorrente al pagamento delle spese del presente grado, con liquidazione come da dispositivo

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente, compensando tra le parti le spese processuali dei gradi di merito; condanna la controricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in Euro3.000,00 per