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Ordinanza — n. 23318/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows taxpayer's appeal against tax authority's denial of expedited tax dispute resolution procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23318/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Alessandro Toccacieli's appeal against the tax agency's refusal to apply the expedited tax dispute resolution procedure. The taxpayer argued that the underlying tax assessment dispute regarding late VAT payments should qualify for this simplified process, which the lower courts had incorrectly denied. The court ruled that the payment order constitutes the first and sole notification of the tax claim, making the entire dispute eligible for expedited handling under the relevant decree.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. n. 119 del 2018; Art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992: When a tax payment order represents the first and sole notification of a tax claim, the entire dispute regarding its validity is eligible for expedited resolution procedures.

Parole chiave

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expedited tax dispute resolution payment order notification tax claim eligibility automated liquidation procedural absorption ricupero d'imposta tardivo pagamento delle spese imputazione dei pagamenti

Disposizioni normative citate

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Art. 6 d.l. n. 119 del 2018
600 del 1973, le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a controversia definibile in forma agevolata, ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119 del 2018, come convertito, con modificazioni, dalla legge n.
Art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
136 del 2018, quando detta cartella rappresenti, come nel caso in esame, il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente,essendo, come tale, impugnabile, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs.
Art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
di Roma che, per quanto ancora rileva, aveva accolto il ricorso del contribuente avente ad oggettol’iscrizione a ruolo, per gli anni d’imposta dal 2002 al 2006, di cui alle cinque cartelle di pagamento emesse a seguito della liquidazione automatizzata, ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R.
Art. 6 comma 3 d.l. n. 119 del 2018
Alessandro Toccacieli ha depositato istanza di sospensione in pendenza della domanda di definizione agevolata della controversia, presentata ai sensi dell’art. 6, comma 10,d.l.
Art. 6 comma 13 d.l. n. 119 del 2018
Alessandro Toccacieli ha depositato istanza di sospensione in pendenza della domanda di definizione agevolata della controversia, presentata ai sensi dell’art. 6, comma 10,d.l.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., 25/06/2021, n. 18298
Cass. n. 31732 del 07/12/2018
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3434/2016R.G. proposto da: EQUITALIA SUD S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, Via Gioacchino Rossini n. 18, presso lo studio dell’avvocatoGioia Vaccari che la rappresentat a e difende. –ricorrente – Contro TOCCACIELI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in Roma, via T. Arcidiacono, n. 209, presso lo studio dell’Avv. Gabriella Napoli che lo rappresenta e difende. –controricorrente – E nei confronti di IRPEFCARTELLA PAGAMENTO Cons. est.

Rosanna Angarano 2 AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. –resistente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO , n. 5028 / 38 / 1 5 , depositata il 23/09/2015. e sul ricorsodi cui al sub-procedimento proposto da TOCCACIELI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in Roma, via T. Arcidiacono, n. 209, presso lo studio dell’Avv. Gabriella Napoli che lo rappresenta e difende. –ricorrente – contro EQUITALIA SUD S.P.A in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma Via Gioacchino Rossini n. 18, presso lo studio dell’avvocato Gioia Vaccari che larappresentat a e difende.

–controricorrente – enei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. –resistente – avverso gli atti di diniego della definizione agevolata dellacontroversia Tributaria, di cui alle domande nn. 691 - 694 - 697 - 699 - 701 /2019, notificati il 12 maggio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 luglio 2022dal Consigliere Rosanna Angarano. Rilevato che:

Cons. est. Rosanna Angarano 3 1. Equitalia Sud s.p.a. ricorre, con due motivi, nei confronti di AlessandroToccacieli, ed evocando in giudizio l’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza in epigrafe di rigetto dell’appello dalla medesima proposto contro la sentenza della C.t.p. di Roma che, per quanto ancora rileva, aveva accolto il ricorso del contribuente avente ad oggettol’iscrizione a ruolo, per gli anni d’imposta dal 2002 al 2006, di cui alle cinque cartelle di pagamento emesse a seguito della liquidazione automatizzata, ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, del modello 770 semplificato, riguardante tardivi ed omessi versamenti Irpef.

2. La C.t.r. confermava la sentenza di primo grado che, a propria volta,aveva annullato le cinque cartelle rilevando, per una di queste che non era stata data prova della notifica e,per le altre, che mancava «la seconda raccomandata di avviso della consegna della cartella al contribuente».

3. Alessandro Toccacieli resiste con controricorso.

4. L’Avvocatura erariale ha depositato per l’Agenzia delle Entrate «atto di costituzione» ai soli fini dell a eventuale partecipazione all’udienza ex art. 370, primo comma, cod. proc. civ.

5. Alessandro Toccacieli ha depositato istanza di sospensione in pendenza della domanda di definizione agevolata della controversia, presentata ai sensi dell’art. 6, comma 10,d.l. 24 ottobre 20 18 n . 119 .

6. L’Agenzia delle Entrate, con nota datata 11 dicembre 2020, ha depositato i provvedimenti di diniego della definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 citato, tutti motivati in ragione dell’assunto cheg li atti impugnati, in quanto cartelle ex art.36 - bis del d.P.R. n.600 del 1973, non avesseronatura di atto impositivo ma di mera riscossione.

7. Alessandro Toccacieliha proposto ricorso, affidato a due motivi, avverso i citati provvedimento di diniego ed ha, successivamente, depositato memoria. Cons. est. Rosanna Angarano 4 Considerato che:

1. Conil primo motivo di ricorso la società di riscossione denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36, comma 2, nn. 2,3,4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. In particolare, secondo la ricorrente, la sentenza è viziata per motivazione apparente in merito alla questione de ll’ invalidità della notifica delle cartelle impugnate.

2. Con il secondo motivo di ricorso la società di riscossione denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ. , la violazione e falsa applicazione dell’art. 26, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell’art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. In particolare, censura la sentenza impugnata nella partein cui ha ritenuto invalida la notifica delle cartelle esattoriali in ragione del mancato invio della, così detta, raccomandata informativa, sebbenesi trattasse di adempimento non previsto dalla normativa richiamata. 3.Alessandro Toccacieli, con il primo motivo di ricorso, denuncia l’illegittimità dei dinieghi frapposti alla definizione agevolata censurando la motivazione sottesa ai medesimi e deducendo che la questione oggetto dei giudizi di merito riguardava non solo la notifica degli atti impositivi, ma anche il merito dei medesimi.

4. Con il secondo motivo il contribuente deduce l’inesistenza degli atti d i diniego in quanto sottoscritti dal capo dell’Ufficio legale senza alcuna indicazione della delega da parte del Direttore dell’Ufficio.

5. Per ragioni di ordine logico e giuridico va trattata, in via preliminare, l'impugnazione degli atti di diniego della definizione agevolata.

6. Il primo motivo è fondato. Cons. est. Rosanna Angarano 5 6.1. Deve darsi continuità al principio secondo il quale l'impugnazione della cartella di pagamento, con la quale l'Amministrazione finanziaria liquida, in sede di controllo automatizzato, ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a controversia definibile in forma agevolata, ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119 del 2018, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, quando detta cartella rappresenti, come nel caso in esame, il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente,essendo, come tale, impugnabile, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva (Cass., Sez.

U . , 25/06/2021, n. 18298). 6.2.In ragione del richiamato principio di diritto le cartelle oggetto di giudizio vanno valutate alla stregua di atti impositivi, sicché la controversia proposta del contribuente per contestarne la legittimità, in riferimento a motivi attinenti al fondamento della pretesa, è definibile in baseall'art.6 d.l. 119 del 2018.

7. In ragione delle considerazioni che precedono, il ricorso di Alessandro Toccacieli avverso il diniego di definizione agevolata è fondato e va accolto, con conseguente declaratoria di estinzione del giudizio e cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 6, comma 3 , d.l. n. 119 del 2018, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018.

8. A ciò consegue l'assorbimento sia dell’ulteriore motivo di impugnazione dei dinieghi, sia dei motivi del ricorso principale. 9.Le spese del giudizio, ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018restano a carico della parte che le ha anticipate.

10. N ell'ipotesi di cause di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti Cons. est. Rosanna Angarano 6 per imporre al ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato»(cfr. Cass.n.31732 del 07/12/2018).

P.Q.M.

Accoglie il ricorso di Alessandro Toccacieli avverso i dinieghi di definizione agevolata della lite e dichiara estinto il giudizio per cessazione della mate