Italian tax court dismisses request for case extinction due to unpaid taxes and orders new procedural steps.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the taxpayer's request to extinguish the proceedings based on alleged tax payments, noting the tax authority had previously denied the simplified dispute resolution request. The taxpayer submitted a memorandum claiming payment without addressing the authority's specific denial of the simplified procedure. Consequently, the court ordered the taxpayer to notify the State Attorney's Office with proof of payments to allow for proper interposition on the matter.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 d.l. n. 119/2018; Art. 380 bis.1 c.p.c.: The court must verify the validity of payment claims against the tax authority's denial of simplified resolution before declaring case extinction.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20407/2014R.G. proposto da: GIUSEPPE PELLEGRINO (C.F. PLLGPP46A31A766V), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale a margine della memoria depositata in data 30 luglio 2018 ed in seguito alla revoca del precedente difensore, dall’Avv. Piergiorgio Finocchiaro e dall’Avv. Pietro Paternò Raddusa, con domicilio digitale indicato in ricorso; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATEE DEL TERRITORIO, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;
–controricorrente – r.g. n. 6246/2016 Cons. est. Angelo Napolitano avverso la sentenza n. 3406/34/2015 della C.T.R. della Sicilia – sezione distaccata di Catania; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 maggio 2022 dal dott. Angelo Napolitano, svoltasi mediante collegamento da remoto; Rilevato che: Giuseppe Pellegrino (d’ora in poi, anche “il contribuente”) ha proposto ricorso contro la sentenza indicata in epigrafe articolato in quattro motivi di ricorso; l’Agenzia delle Entrate e del Territorio si è difesa con controricorso; il contribuente con istanza del 10 giugno 2019 ha rappresentato di avere chiesto la definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, instando altresì per la sospensione del processo fino al 31 dicembre 2020; con atto del 29 giugno 2020 l’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Catania, ha fatto pervenire agli atti un diniego di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi degliartt. 6 e 7 del d.l. n. 119 del 2018 con contestuale istanza di trattazione del processo; il contribuente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1. c.p.c., con la quale ha chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio per avvenuto pagamento degli importi dovuti, senza confrontarsi con il diniego di definizione agevolata emesso dall’Agenzia delle Entrate;
è opportuno che il contribuente notifichi all’Avvocatura generale dello Stato l’allegato alla memoria contenente la prova dei pagamenti effettuati ai fini della definizione agevolata, affinché essa possa interloquire in merito al buon esito della definizione agevolata, anche considerato il citato diniego proveniente dall’Amministrazione. r.g. n. 6246/2016 Cons. est. Angelo Napolitano
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo, onerando, ex art.372 cod.proc.civ., il contribuente di notificare all’Avvocatura Generale dello Stato, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, l’allegato contenente le prove dei pagamenti effettuati al fine della definizione agevo