Cassation court remands case to verify debt nature to determine correct statute of limitations for tax collection notice.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the INPS's appeal and ordered a remand to a new hearing. The INPS argued the opposition was untimely because the debt was a registered contribution credit, while the bankruptcy trustee contended it was a tax credit subject to different rules. The court decided to remand the case to examine the factual nature of the debt in the original records before applying the correct limitation period.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999; Art. 59, l. n. 69/2009: The court must examine the factual nature of the debt in the original records to determine the correct statute of limitations for challenging a tax collection notice.
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ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 13825/2014R.G. proposto da: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (S.C.C.I.) S.P.A., elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’istituto, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carla D’Aloisio, Antonino Sgroi, Lelio Maritato ed Emanuele De Rose in virtù di procura speciale a margine del ricorso introduttivo, - ricorrente – contro CURATELA DEL FALLIMENTO SINCIES CHIEMENTIN S.P.A., in persona del Curatore prof. dott.
Mario Venezia, elettivamente domiciliata in Roma, via Alfredo Fusco n. 104, presso lo studio dell’avv. prof. Antonio Caiafa dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del controricorso, giusta autorizzazione e nomina del giudice delegato, –controricorrente – IRPEF – CARTELLA DI PAGAMENTO -2007. R.G. N.13825/2014 Cons. est. Valentino Lenoci EQUITALIA SUD S.P.A., già EQUITALIA GERIT S.P. A ., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita, - intimata - avverso la sentenza della COMMISSIONETRIBUTARIA REG IONALE del LAZIO – sede di ROMA n. 10 77 / 20/2014 , depositata il 2 1 febbraio 2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2022dal consigliere dott.
Valentino Lenoci ; -Rilevato che: 1.La Curatela del Fallimento Sincies Chiementin s.p.a. (dichiarato dal Tribunale di Roma con sentenza del 13 aprile 1995) conveniva dinanzi al Tribunale di Roma – sezione lavoro l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (d’ora innanzi: INPS) e la Equitalia Gerit s.p.a., impugnando la cartella di pagamenton. 097-2007-0147637427, con la quale il concessionario per la riscossione per la provincia di Roma, per conto dell’INPS, aveva intimato il pagamento della complessiva somma di euro 446.110,80 a titolo di contributi S.S.N. Aziende, nonché interessi di moraed accessori.
Deduceva, in particolare, la Curatela istante, l’inammissibilità della pretesa, in quanto, trattandosi di crediti di natura contributiva e non erariale, andavano seguite le relative procedure di insinuazione nel fallimento, nonché la prescrizione dei crediti contributivi e comunque l’infondatezza della richiesta. Si costituiva in giudizio l’INPS, il quale eccepiva la tardività dell’opposizione, e comunque il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Commissione tributaria provinciale di Roma, trattandosi di credito di natura tributaria, e comunque, nel merito, l’infondatezza dei motivi addotti.
R.G. N.13825/2014 Cons. est. Valentino Lenoci Il Tribunale adìto, con sentenza n.13653/2008, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, in favore della giurisdizione del giudice tributario.
2. Con ricorso notificato il 21 novembre 2008 la Curatela del Fallimento Sincies Chiementin s.p.a. riassumeva la causa dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, rivendicando la tempestività del ricorso proposto nei confronti della cartella opposta in quanto, seppure tardivo rispetto al termine di cui all’art. 34, comma 5, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46/1999 (posto che era stato presentato oltre i 40 giorni ivi previsti), era tuttavia tempestivo ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, perché presentato entro i 60 giorni dalla notificazione della cartella. Nel merito ribadiva i motivi di censura alla cartella di pagamento in questione. Si costituiva in giudizio l’INPS, reiterando le eccezioni opposte dinanzi al giudice ordinario. La Commissione tributaria provinciale adìta, con sentenza n. 581/47/2011, depositata il 14 dicembre 2011, dichiarava inammissibile il ricorso, condannando la Curatela alla rifusione delle spese di lite.
3. Interposto gravame dalla Curatela del Fallimento Sincies Chiementin s.p.a., la Commissione tributaria regionale del Lazio –sede di Roma, con sentenza n. 1077/20/2014 del 21 febbraio 2014, accoglieva l’appello e, per l’effetto, annullava la cartella di pagamento impugnata, condannando l’INPS alla rifusione delle spese di lite.
4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’INPS , sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso la Curatela del Fallimento Sincies Chiementin s.p.a. Non si è costituita in giudizio l’Equitalia Suds.p.a., già Equitalia Gerit s.p.a. R.G. N.13825/2014 Cons. est. Valentino Lenoci 5. La discussione del ricorsoè stata fissat a per la c amera di consiglio del 17 maggio 2022, ai sensi degli artt. 375 , secondo comma , e 380 - bis.1 cod. proc. civ., come introdotti dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge25 ottobre 2016, n. 197. La controricorrente Curatela del Fallimento Sincies Chiementin s.p.a. ha depositato memoria. -Considerato che:
6. Con l’unico motivo di ricorso l’INPS eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999, 59 l. 18 giugno 2009, n. 69, 2 d.lgs. n. 546/1992, nonché degli artt. 63 e 76 legge 23 dicembre 1978, n. 833, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Sostiene, in particolare, l’istituto ricorrente che erroneamente la C.T.R. avesse ritenuto ammissibile l’opposizione proposta dalla Curatela del Fallimento Sincies Chiementin s.p.a. avverso la cartella di pagamento in oggetto, in quanto, trattandosi di crediti iscritti a ruolo, il termine per impugnare la cartella era quello di cui all’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999, che riguardava proprio i crediti iscritti a ruolo nella titolarità degli enti previdenziali.
Pertanto, poiché la cartella in questione era stata notificata il 19 ottobre 2007, ed il ricorso avverso di essa, proposto dinanzi al Tribunale di Roma – sezione lavoro era stato depositato il 12 dicembre 2007, dovendosi, in ogni caso, fare riferimento a tale ricorso per valutare la tempestività dell’opposizione (secondo il principio della traslatio iudiciiex art. 59 l. n. 69/2009), essa era da considerare tardiva.
7. Ritiene la Corte che, al fine di valutare la tempestività dell’impugnazione della cartella di pagamento in oggetto, appare necessario acquisire i fascicoli di merito di primo e secondo grado, onde verificare la natura delle somme richieste mediante la cartella di pagamento suddetta. R.G. N.13825/2014 Cons. est. Valentino Lenoci Deve quindi disporsi l’acquisizione suddetta, con rinvio della causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo, man