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Decreto — n. 23096/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax dispute dismissed as process extinguished by statutory time limit under Art. 6 D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Decreto — n. 23096/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax appeal process extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 31, 2020 deadline. The Regional Tax Commission had previously rejected the taxpayer's request for simplified settlement under the specific tax law provisions. Consequently, the court ruled that the procedural timeline expired without intervention, terminating the case and assigning costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, Civil Procedure Code: The process extinguishes by lapse of time if parties fail to request a hearing within the statutory period, with costs borne by the anticipator.

Parole chiave

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process extinguishment tax appeal procedure statutory time limit simplified settlement costs allocation Civil Procedure Code lapse of time procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

ETO sul ricorso iscritto al n. 9302/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Dicanio Margherita Antonia, rappresentata e difesa dall'Avv. Di Pede Giuseppe Fausto, con domicilio eletto in Roma, V.le Regina Margherita, n. 290, presso lo studio dell'Avv. Chito Maria Bruna; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata n. 162/1/14, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n.88801R101178.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del di. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere 24DC/Zsl l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma i 7 LIG TAJflANj/.L:.A \, D.2022