Italian tax court process extinguished due to missed deadline for simplified settlement request under 2018 decree.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party filed the required settlement request by the December 31, 2020 deadline. The taxpayer submitted documentation for simplified settlement, but the administrative authority did not respond, and no formal objection was lodged. Consequently, the court ruled that the procedural time limit expired, terminating the case and assigning costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23/10/2018 n. 119; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure is extinguished if the parties fail to file the settlement request within the statutory deadline, terminating the litigation and assigning costs to the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
ETO sul ricorso iscritto al n. 4645/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro FEP s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore Prestini Angelo Michele, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Caumont Caimi Cristiano, Russo Corvace Giuseppe e Pizzonia Giuseppe, con domicilio eletto in Roma (RM), Via della Scrofa, n. 57, presso lo studio di quest'ultimo avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 3443/34/2014, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T9303TE02071/2011.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 ; . 2 rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione " di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma i L; • íu idente