Tax appeal dismissed as extinguished by statutory time limit; parties failed to request hearing extension.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax appeal extinguished because neither party requested a hearing extension before the statutory deadline expired. The taxpayer and the tax agency failed to file an application for hearing fixation under Article 391 of the Civil Procedure Code within the prescribed period. Consequently, the proceedings terminated automatically, and the court ruled that procedural costs remain the responsibility of the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax procedure extinguishes by time lapse if parties do not request hearing fixation, with costs borne by the anticipator.
Parole chiave
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ETO sul ricorso iscritto al n. 18558/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Nilfilsk S.p.a., rappresentata e difesa dall'Avv. Christian Califano, con domicilio eletto in Roma, via F. Denza, n. 20, presso lo studio dell'Avv. Laura Rosa; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 1912/12/2015, i\P A, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T9B03TI05861.
Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma -,„ 022 nte r) trCíVN C: .