Italian tax court process extinguished by statutory time limit under Decree Law 119/2018 without party intervention.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished after the statutory deadline expired without either party requesting a hearing. The Regional Tax Commission had issued a decision in 2016, but neither the tax authority nor the taxpayer filed the required request for treatment by December 31, 2020. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAComma 13, paragraph 6, Article 6 of Decree Law No. 119/2018; The tax litigation process is extinguished by the expiration of the statutory deadline if neither party requests the fixing of a hearing, with procedural costs remaining the responsibility of the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 10/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Yu Xukan, rappresentato e difeso dagli Avv. Gianluca Calzavara e Simone Ciccotti, con domicilio eletto in Roma, via Lucrezio Caro, n. 62, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 667/07/2016, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T6301FT02562/2011.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'ad. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'ad. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta o go/ intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'ad. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è I estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'ad. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'ad. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma DEPOSITATO IN CA LERIA oggi, Z 5 LUG 20 I