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Decreto — n. 23029/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation declares tax dispute process extinguished due to failure to request mediation by deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 23029/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested mediation within the statutory deadline. Lemon & Co. challenged a regional commission decision regarding tax assessments, while the tax authority argued the case had lapsed. The court ruled that without a timely mediation request, the proceedings automatically terminated under the specific provisions of the 2018 decree.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes if mediation is not requested by the deadline, and costs remain with the party who advanced them.

Parole chiave

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process extinguishment tax mediation deadline civil procedure law tax dispute resolution cost allocation rules tempestività tributaria opposizione tardiva tardivo pagamento delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 8, 9, 10, d.l. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 delVart. 6 del d.l.
Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 delVart. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

DECRETO sul ricorso iscritto al n. 29774/2017 R.G. proposto da Lemon & Co srl, rappresentata e difesa dall'Avv. Manfredi Manfredonia, con domicilio eletto in Napoli, via Toledo, n. 265, presso lo studio dello stesso; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 4814/20/17, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. TF3C01102167/2013, TF3071103412/2013 e TF3071103413/2013.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 delVart. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

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