Tax court process extinguished by expiration of deadline under Art. 6, para. 13 of D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 2020 deadline. The Regional Tax Commission had previously rejected the taxpayer's request for simplified settlement under the specific legislative framework. Consequently, the court ruled that the procedural timeline expired without intervention, terminating the case and assigning costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, para. 13 of D.L. 23 October 2018, n. 119; Art. 391, para. 3 of the Civil Procedure Code: The tax proceeding is extinguished by the expiration of the deadline for requesting a hearing if no party intervenes, with costs borne by the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 1646/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Telit Communications Spa rappresentata e difesa dagli Avv.ti Di Garbo Gianfranco, Polacco Giuliana e Brocchieri Guido con domicilio eletto in Roma, viale di villa Massimo, n. 57, presso lo Studio Professionale Associato Baker&Mckenzie; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia n. 218/9/15, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TI3CR0400001-12.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma DEPOSITATO IN CANULLERIA oggi, 2. 5 (A 20