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Ordinanza — n. 22917/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax appeal as litigation extinguished by voluntary payment of simplified settlement amount.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22917/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished due to the cessation of the subject matter of the dispute. The taxpayer had voluntarily paid the amount required for a simplified settlement, prompting the tax authority to request the court's declaration of extinction. Consequently, the appeal was dismissed without a substantive ruling on the merits of the tax dispute.

Regesto Legislator

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Art. 6 D.L. 119/2018; Art. 46 comma 3 D.Lgs. 546/1992: When a taxpayer fulfills the payment obligations for a simplified settlement, the tax authority must declare the litigation extinguished, terminating the proceedings regardless of any pending appeals.

Parole chiave

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simplified settlement extinction of litigation tax appeal dismissal cessation of subject matter voluntary payment tax procedure simplified procedure rettifica delle detrazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 6 D.L. 119/2018
Art. 46 comma 3 D.Lgs. 546/1992
Le spese del giudizio sono compensate ai sensi dell’art. 46 comma 3 delD.lgs.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3515/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore elettivamente domiciliato in Roma via Dei Portoghesi 12, presso l’ Avvocatura Generale dello Stato che l a rappresenta e difende ope legis -ricorrente- contro AGRICOLA DIEVOLE SPA, società con socio unico , in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in Roma Via Ludovisi 35,presso lo studio dell’avvocato MARIO GIUSEPPE RIDOLA che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SERGIO MENCHINI -controricorrente- avverso la sentenza d i COMM.TRIB.REG.

TOSCANA n. 116/2017 depositata il18/01/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/06/2022dal Consigliere RITA RUSSO. RILEVATO CHE La società Dievole ha impugnato l'avviso di rettifica e liquidazione notificato dall'Agenzia delle entrate in data 19 dicembre 2014 avente ad oggetto imposta di registro(anno 2012), con il quale l'ufficio ha riqualificato l'atto di trasferimento a titolo oneroso di terreni e fabbricati in cessione di ramo di azienda. Il ricorso della contribuente è stato accolto in primo grado. L'Agenzia delle entrate h a proposto appello che la Commissione tributaria regionale della Toscana ha respinto.

L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per c assazione affidandosi adue motivi; si è costituita con controricorso la società . In data 6 giugno 2019 la società ha presentato istanza di sospensione del processo ai sensi dell'art . 6 del D.L. 119 / 20 1 8 dichiarando di avere presentato domanda di definizione agevolata. Di seguito, l'Agenzia delle entrate ha depositato istanza per la dichiarazione dell'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere,poiché la contribuente ha provveduto al pagamento previsto per la definizione agevolata, come da comu nicazione di regolarità di definizione della lite proveniente d a lla direzione provinciale di Siena.

Il giudizio ̀ pertanto da dichiarare estinto per cessata materia del contendere. Le spese del giudizio sono compensate ai sensi dell’art. 46 comma 3 delD.lgs. 546/1992

P.Q.M.

Dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate. Roma, camera di