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Ordinanza Interlocutoria — n. 22914/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower tribunal regarding late appeal admissibility and sector study application.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 22914/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to a new hearing role due to procedural irregularities. Alberto Tomassini challenged a regional tax commission decision based on nullity claims regarding a late appeal and improper application of sector studies. The court found the procedural defect required a fresh examination of the appeal's admissibility and merits.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, no. 3 and no. 4 of the Code of Civil Procedure; Art. 39, para. 1, lett. d) of D.P.R. 600/1973: When a lower court fails to declare an appeal inadmissible within the prescribed term or incorrectly applies sector study findings without specific reasoning, the case must be remanded for a new hearing.

Parole chiave

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procedural nullity late appeal admissibility sector study application tax assessment review remand for new hearing ripresa dell'imposta sul valore aggiunto tassazioni fiscali inchiesta per frode fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, no. 3 and no. 4 of the Code of Civil Procedure
Con il primo motivo di ricorso Alberto Tomassini lamenta la nullità del procedimento, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 39, para. 1, lett. d) of D.P.R. 29 September 1973, no. 600
Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39, primo comma, lett.
Art. 7, para. 1 of Law 27 July 2000, no. 212
civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, della l.
art. 327 cod. proc. civ
civ., ovvero la violazione dell’art. 327 cod. proc. civ., in relazione all’art.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 10810/2016 R.G. proposto da Tomassini Alberto, elettivamente domiciliato in Lapedona (FM), borgo Castellano n. 36, presso lo studio dell’avv. Mario Chiarini, che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. Giampaolo Antonelli giusta procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -resistente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 377/04/15, depositata il 27 novembre 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2022 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. Oggetto : Tributi- Studi di settore -Rinvio a nuovo ruolo. FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza n. 377/04/15 del 27/11/2015, la Commissione tributaria regionale delle Marche (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 194/01/10 della Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di Alberto Tomassini nei confronti di un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2002. 1.1.

Come emerge dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso in applicazione degli studi di settore.

2. Alberto Tomassini impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

3. AE si costituiva in giudizio al solo fine della partecipazione all’eventuale udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso Alberto Tomassini lamenta la nullità del procedimento, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc. civ., ovvero la violazione dell’art. 327 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto tardivamente in data 23/03/2011, a fronte di un termine lungo decorrente dal 20/09/2010. 1.1.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR, da un lato, erroneamente attribuito alle risultanze dello studio di settore i connotati della gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge e, dall’altro, disatteso senza alcuna motivazione i rilievi mossi dal contribuente. 1.2. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, della l. 27 luglio 2000, n. 212, dell’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, degli artty. 62 bis e 62 sexies, comma 3, del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. con modif. nella l. 29 ottobre 1993, n. 427, dell’art. 11 del d.l. 2 marzo 1989, n. 69, conv. con modif. nella l. 27 aprile 1989, n. 154, dell’art. 10 della l. 8 maggio 1998, n. 146 e dell’art. 3 del d.P.R. 31 maggio 1998, n. 146 e della circolare ministeriale n. 5/E del 2008, per non essere stato l’accertamento motivato con specifico riferimento alle ragioni del contribuente, indicate sommariamente.

2. L’esame del primo motivo di ricorso implica l’acquisizione del fascicolo d’ufficio, consultabile da questa Corte in ragione della natura processuale della censura proposta. 2.1. La causa va, dunque, rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo p