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Ordinanza — n. 22912/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as tax dispute extinguished by private settlement agreement between parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22912/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the tax appeal extinguished because the taxpayers and the Revenue Agency reached a settlement agreement before the final ruling. Although the taxpayers initially argued for cassation against a regional decision dismissing their registration tax appeal for tardiness, they later withdrew their claims upon signing the transaction. The court ruled that since both parties agreed to resolve the dispute and the Agency did not object, the litigation matter ceased to exist.

Regesto Legislator

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Art. 370 c.p.c.; Art. 163 c.p.c.: When parties reach a settlement agreement during proceedings, the court must declare the litigation extinguished if no further opposition is raised, thereby terminating the case regardless of prior procedural defects.

Parole chiave

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tax appeal extinguishment settlement agreement private transaction litigation termination cassation procedure tassa d'iscrizione nel registro addebito di tasse registro delle esecuzioni

Disposizioni normative citate

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Art. 370 c.p.c.
L’Agenzia delle entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c.
Art. 163 c.p.c.
art. 370 c.p
L’Agenzia delle entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3419/2015 R.G. proposto da : QUADRODUE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore BENNICI CARMELA, DELLA VEDOVA CINZIA, DELLA VEDOVA SABRINA, tutte elettivamente domiciliate in Roma Via G. Mercalli 80, presso lo studio dell’avvocato ROMEO MASSIMO che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato PARINI GIOVANNI -ricorrenti- Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del suo Direttore -intimata- avverso la sentenza di COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA 3425/2014depositata il 25/06/2014 ; u dita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/06/2022dal Consigliere RITA RUSSO.

RILEVATO CHE Quattrodues.r.l., in persona del legale rappresentante, Bennici Carmela, Della Vedova Cinzia e Della Vedova Sabrina proponevano ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano avverso la cartella esattoriale n. 0682010006675629, per imposta di registro relativa all’anno 2007, notificata a parte ricorrente il 10.2.2010. La Commissione Tributaria Provinciale, con sentenza n. 119/42/13, accoglieva il ricorso presentato dai contribuenti. L’Ufficio proponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che, con sentenza n. 3425/24/14, accoglieva il gravame dichiarando inammissibile il ricorso avverso la cartella di pagamento, per tardività.

I contribuenti hanno proposto ricor so per la cassazione della sentenza, svolgendo quattro motivi. L’Agenzia delle entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c. Con memoria, pervenuta in cancelleria in data 11.10.2021, i ricorrenti hanno comunicato che è intervenuto tra le parti un accordo transattivo, pertanto hanno rinunciato alle domande proposte con ricorso e chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Con ordinanza resa in esito alla udienza del 21 ottobre 2021, il Collegio invitava le ricorrenti a depositare copia della transazione.

Le ricorrenti depositavano i documenti relativi alla adesione agevolata con allegata quietanza di versamento delle cinque rate in cui è stato frazionato il pagamento. Ciò premesso, ritenuto che le ricorrenti, oltre ad avere ottemperato a quanto richiesto con l’ordinanza del 21 ottobre 2021, hanno rinunciato al ricorso e che nulla ha opposto l’Agenzia delle entrate, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio. Nulla sulle spese in difetto di regolare costituzione da parte dell’Agenzia.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio . Rom