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Ordinanza — n. 22899/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding burden of proof for irrigation scheme benefits in tax disputes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22899/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the Consortium's appeal against a Regional Tax Commission decision that upheld a taxpayer's challenge to irrigation fees. The taxpayer argued no direct benefit existed, while the Commission claimed the burden of proving such benefit lay with the Consortium. The court ruled that the taxpayer successfully provided contrary evidence of land neglect, making the Commission's burden-shifting error merely a correctable legal argument rather than a ground for cassation.

Regesto Legislator

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Art. 112 cod. proc. civ.; Art. 10 RD n. 215/1933; In irrigation scheme tax disputes, the burden of proving land improvement lies with the taxing entity unless the taxpayer provides contrary evidence of no benefit, and errors in burden allocation are not cassable if the factual assessment remains sound.

Parole chiave

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irrigation scheme benefits burden of proof allocation taxation of irrigation fees presumption of improvement cassation of tax decisions contrary evidence standard procedural nullity lite in materia di contribuzioni pubbliche

Disposizioni normative citate

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Art. 112 cod. proc. civ.
Art. 10 RD n. 215/1933
con il secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 10 RD n. 215/1933, dell’art.
Art. 860 c.c.
215/1933, dell’art. 860 c.c., dell’art.
Art. 2697 c.c.
860 c.c., dell’art. 2697 c.c. e degli artt.
Art. 12 LR n. 4/2003
Art. 21 LR n. 4/2003
Art. 30 LR n. 4/2003
Art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
art. 112 cod. proc. civ
art. 860 c.c
215/1933, dell’art. 860 c.c., dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 10422/2019
Cass. nn. 10422/2019, 25154/2018, 1876/2018, 22083/2013, 1701/2009); 2.1.
Cass. n. 25154/2018
Cass. n. 1876/2018
Cass. n. 22083/2013
Cass. n. 1701/2009
Cass. n. 8079/2020
Cass. n. 6839/2020
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso 26614-2019 proposto da: CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA DEL BACINO INFERIORE VOLTURNO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato ORESTE CANTILLO, che lo rappresenta e difende assieme all’Avvocato GUGLIELMO CANTILLO giusta procura speciale estesa a margine del ricorso -ricorrente– contro LETIZIA PASQUALE -intimato – Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. DOMENICO CHINDEMI - Presidente - CONSORZIO CONTRIBUTI Dott. GIACOMO STALLA - Consigliere - Dott.

UGO CANDIA - Consigliere - Ud.7/7/2022 - CC Dott.ssa STEFANIA BILLI - Consigliere - R.G.N.26614/2019 Dott.ssaANTONELLA DELL’ORFANO - Rel. Consigliere - verso la sentenza n. 1201/23/2019 della Commissione Tributaria Regionale della CAMPANIA, depositata il 12/2/2019, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7/7/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 7/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta in accoglimento del ricorso proposto da Pasquale Letizia avverso avviso di pagamento per oneri consortili per l' annualità 2016; il contribuente è rimasto intimato CONSIDERATO CHE 1.1. con il primo motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia in ordine al motivo di appello con cui si lamentava vizio di extrapetizione della sentenza impugnata; 1.2 le censure sono infondate; 1.3. il vizio di omessa pronuncia è configurabile, invero, solo nel caso di mancato esame, da parte della sentenza impugnata, di questioni di merito, e non già nel caso di mancato esame di eccezioni pregiudiziali di rito (come nel caso in esame), al che consegue che la sentenza che si assuma avere erroneamente rigettato l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per vizio di extrapetizione non è censurabile in sede di legittimità per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. (cfr.

Cass. nn. 10422/2019, 25154/2018, 1876/2018, 22083/2013, 1701/2009); 2.1. con il secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 10 RD n. 215/1933, dell’art. 860 c.c., dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 12, 21 e 30 LR n. 4/2003, per avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto l’Ente impositore onerato della prova del beneficio fondiario; 2.2. questa Corte ha già affermato che in tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), riguardanti l’individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio, ma in tal caso, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (cfr.

Cass. nn. 8079/2020, 6839/2020); 2.3. pertanto, opera in favore del Consorzio una presunzione iuris tantum che ammette la prova del contrario, anche quando il piano di classificazione e il perimetro di continenza non sono impugnati; 2.4. nel caso in esame, secondo il giudice di merito (si tratta nella fattispecie di una c.d. doppia conforme) questa prova contraria è stata ampiamente fornita dalla contribuente, tramite una perizia di parte attestante uno stato di incuria per mancanza di manutenzione ed interventi in cui versano i canali di bonifica, ostruiti dalla presenza di rovi, canne e detriti che non solo impediscono il regolare deflusso delle acqua ma anzi ne favoriscono il ristagno e la conseguente impraticabilità di alcune parti del terreno ; 2.5. l'errore rilevato nell'argomento giuridico utilizzato dalla Commissione Tributaria Regionale, che ha deciso la lite ponendo l'onere probatorio in questione a carico del Consorzio, sebbene la parte contribuente non avesse, né principalmente né incidentalmente, proposto specifica impugnativa o contestazione del piano di classifica in quanto tale, -essendosi infatti limitata ad affermare che nessun vantaggio era di fatto alla sua proprietà derivato dall'esecuzione delle opere di bonifica -, deve essere, tuttavia, soltanto corretto, risultando comunque conforme a diritto la statuizione impugnata, avendo i Giudici d’appello in ogni caso valutato la prova offerta dal contribuente al fine di superare la presunzione di miglioramento e vantaggiosità di per sé scaturente, per i fondi comprovatamente ricompresi nel comprensorio di bonifica e contribuzione, dal piano di classifica che egli non aveva specificamente contestato in quanto tale, e, quanto al resto, si tratta di un giudizio di fatto di cui in questa sede non si può sollecitare le revisione;

3. ne consegue il rigetto del ricorso;

4. nulla sulle spese in difetto di costituzione dell’intimato

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio