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Ordinanza — n. 22890/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses tax appeal due to failure to notify hearing date, violating defense rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22890/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the tax appeal against the Regional Commission's decision to reject the taxpayers' claim. The taxpayers argued that the Regional Commission erred in denying their specific land benefits despite evidence of completed drainage works. The court ruled that the Regional Commission's failure to notify the parties of the hearing date thirty days prior constituted a procedural nullity violating the right of defense. Consequently, the appeal was accepted, the lower decision was annulled, and the case was remitted to the Regional Commission for a new hearing.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 4 c.p.c.; Art. 31 d.lgs n. 546/1992: Failure to notify parties of the hearing date thirty days prior constitutes a procedural nullity violating the right of defense, requiring the annulment of the decision and remittal to the lower court unless only legal questions remain.

Parole chiave

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tax appeal procedural nullity failure to notify hearing date right of defense violation annulment of administrative decision remittal to lower court sussidio per la costruzione contributo per rimboschimento compensativo contributo per l'assistenza

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 4 c.p.c.
con il primo motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 n.
Art. 31 d.lgs n. 546/1992
questa Corte è ferma nel ritenere che nel contenzioso tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs n.
Art. 61 d.lgs n. 546/1992
Art. 2697 c.c.
Art. 860 c.c.
R.D. n. 215/1933
e 10 R.D. n. 215/1933) e vizio di motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio ex art.
artt. 2697 c.c
con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (artt. 2697 c.c., 860 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 27837/2018, 502/2017, 1786/2016, 11487/2013
Cass. nn. 27837/2018, 502/2017, 1786/2016, 11487/2013); 2.3.
Cass. n. 21985/2011
Cass. n. 27496/2014
Cass. n. 27496/2014; Cass.
Cass. n. 19579/2018
1786/2016; Cass. n. 19579/2018); 2.4.
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso 14732-2018 proposto da: CONSORZIO 2 ALTO VALDARNO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato PAOLO PANARITI, rappresentato e difeso dall’Avvocato BARBARA VITTIMAN giusta procura speciale estesa in calce al ricorso -ricorrente– contro MILA ALESSI MERLI MARCO MERLI ROBERTO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. DOMENICO CHINDEMI - Presidente - CONSORZIO CONTRIBUTI Dott. GIACOMO STALLA - Consigliere - Dott. UGO CANDIA - Consigliere - Ud.7/7/2022 - CC Dott.ssa STEFANIA BILLI - Consigliere - R.G.N.14732/2018 Dott.ssaANTONELLA DELL’ORFANO - Rel.

Consigliere - C.E. IMMOBILIARE S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati – verso la sentenza n. 2534/07/2017 della Commissione Tributaria Regionale della TOSCANA, depositata il 14/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7/7/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE il Consorzio 2 Alto Valdarno propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Toscana aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 37/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Arezzo in accoglimento del ricorso proposto da Mila Alessi, Marco e Roberto Merli e C.E. Immobiliare S.r.L. avverso intimazioni di pagamento relative al contributo di bonifica annualità 2011 e 2012; i contribuenti sono rimasti intimati CONSIDERATO CHE 1.1. con il primo motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 n. 4 c.p.c. per omessa, illogica e contraddittoria motivazione circa la censura formulata dall’appellante in merito alla nullità della sentenza di primo grado per mancata comunicazione dell’avviso di fissazione d’udienza; 1.2. con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (artt. 2697 c.c., 860 c.c. e 10 R.D. n. 215/1933) e vizio di motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente ritenuto non provato il beneficio specifico in favore dei terreni dei contribuenti, inseriti nel perimetro di contribuenza, nonostante che dalle risultanze in atti fosse emerso che il Consorzio aveva realizzato le opere idrauliche di sua competenza, recanti intrinseco vantaggio ai fondi; 2.1. il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo; 2.2. questa Corte è ferma nel ritenere che nel contenzioso tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs n. 546 del 1992, applicabile anche ai giudizi di appello in virtù del richiamo operato dall'art. 61 del medesimo decreto, adempie ad un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l'omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata, alla cui cassazione può seguire la decisione della causa nel merito da parte della Suprema Corte, ove non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto e debba essere risolta una questione di mero diritto (cfr.

Cass. nn. 27837/2018, 502/2017, 1786/2016, 11487/2013); 2.3. la trattazione dell'appello in pubblica udienza, senza preventivo avviso alla parte, costituisce una nullità processuale che travolge, per violazione del diritto di difesa, la sentenza successiva, ma non determina la retrocessione del processo alla commissione tributaria regionale, ove non siano necessari accertamenti di fatto nel merito e debba essere decisa una questione di mero diritto, atteso che il principio costituzionale della ragionevole durata del processo impedisce di adottare decisioni che, senza utilità per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, comportino l'allungamento dei tempi del giudizio (Cass. n. 21985/2011;

Cass. n. 27496/2014; Cass. n. 1786/2016; Cass. n. 19579/2018); 2.4. al suddetto principio non si è ispirato il giudice di appello che, malgrado la tardiva comunicazione della data di udienza al difensore -per come risulta dalla motivazione della stessa sentenza impugnata- ha trattato il giudizio definendolo con rigetto del gravame, ritenendo, in contrasto con i principi dianzi illustrati, che sussistesse un onere, a carico dell’appellante, di comparire in ogni caso all’udienza per far rilevare la mancata comunicazione nei termini di rito; 2.5. nella specie, le questioni sottoposte al vaglio della Corte riguardano la sussistenza dell’esecuzione delle opere di bonifica e del relativo beneficio fondiario così arrecato alla proprietà dei contribuenti, tutte questioni che involgono accertamenti di fatto devoluti al giudice del merito;

3. il ricorso va dunque accolto con riferimento al primo motivo, assorbito il secondo, con conseguente cassazione della sentenza e rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana in diversa composizione

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso con riferimento al primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana in diversa composizione che provvederà anche in ordine alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Cosìdeciso in Roma, nella camera di consiglio,