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Ordinanza — n. 22888/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to extinguished dispute after taxpayer filed new registration tax request within statutory limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22888/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the underlying dispute ceased to exist. The taxpayer had previously challenged a registration tax assessment, but subsequently filed a new request for registration tax under specific legislative provisions. The State argued this new filing resolved the original controversy, rendering the prior litigation moot.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, D.L. n. 119/2018; When a taxpayer files a new request for registration tax within the prescribed terms, the previous tax dispute is extinguished, and the litigation must be terminated without further examination.

Parole chiave

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tax appeal extinguishment registration tax request cessation of dispute D.L. 119/2018 tax litigation mootness crescita in giudicato della tassazione opposizione al precetto esecutivo differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, D.L. n. 119 del 2018
a seguito del ricorso, l'Avvocatura dello Stato ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dal momento che la direzione provinciale di Benevento dell'Agenzia delle entrate aveva comunicato che la contribuente aveva presentato domanda ex art. 6 e 7 del D.L.

Giurisprudenza citata

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Cass. 11 novembre 2019, nn. 29015, 29016, 29017, 29019, 29020
Cass. 6 novembre 2019, n. 28560
Cass. 5 novembre 2019, n. 28438
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso 36-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente– contro BATTISTA VINCENZINA, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. DOMENICO CHINDEMI - Presidente - TRIBUTI ALTRI Dott. GIACOMO STALLA - Consigliere - Dott. UGO CANDIA - Consigliere - Ud.7/7/2022 - CC Dott.ssa STEFANIA BILLI - Consigliere - R.G.N.36/2018 Dott.ssaANTONELLA DELL’ORFANO - Rel.

Consigliere - dall’Avvocato CLAUDIO PREZIOSI, giusta procura speciale estesa a margine del controricorso -controricorrente – verso la sentenza n. 4467/10/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 15/5/2017, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7/7/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva accolto l’appello erariale avverso la sentenza n. 494/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Benevento in accoglimento del ricorso proposto avviso di liquidazione imposta di registro e bollo in relazione a sentenza n. 1470/2012 del Tribunale di Benevento; la contribuente resiste con controricorso CONSIDERATO CHE 1.1. a seguito del ricorso, l'Avvocatura dello Stato ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dal momento che la direzione provinciale di Benevento dell'Agenzia delle entrate aveva comunicato che la contribuente aveva presentato domanda ex art. 6 e 7 del D.L. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018, e che la domanda e il relativo versamento erano stat i effettuat i n ei termini prescritti dal citato art. 6; 1.2 alla declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere segue la compensazione delle spese di lite, secondo quanto previsto dal comma 13 dell'art. 6 cit. (cfr.

Cass. 11 novembre 2019, nn. 29015, 29016, 29017, 29019 29020; 6 novembre 2019, n. 28560; 5 novembre 2019, n. 28438)

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere; spese compensate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cass