Tax appeal dismissed as extinguished by accelerated payment agreement under D.L. 119/2018 provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against the Regional Tax Commission's decision, ruling the proceedings extinguished. The tax authority confirmed the taxpayer submitted an accelerated payment request under D.L. 119/2018, triggering automatic termination of the litigation. Consequently, the court declared the process ended by statutory deadline, leaving costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. n. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The procedure for tax disputes extinguishes automatically upon the submission of an accelerated payment request and the lapse of the statutory period, unless parties request a hearing.
Parole chiave
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ETO sul ricorso iscritto al n. 2001/2016 R.G. proposto da Musetti Antonio Massimo, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Cecchella, con domicilio eletto in Roma, piazza Mazzini, n. 27, presso lo studio dell'Avv. Lucio Nicolais; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 1038/29/15, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T8M01TT101204/2011.
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHI