Tax court process extinguished by expiration of simplified dispute resolution deadline under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished due to the expiration of the simplified dispute resolution deadline. The taxpayer and the Revenue Agency failed to file a request for settlement or a denial of definition by December 31, 2020. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure extinguishes automatically if parties do not request a hearing or a denial of definition within the statutory period, with costs borne by the anticipator.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
e DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1953/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Fornaci Laterizi Danesi S.p.A., De Porcellinis Roberto Maria, De Porcellinis Giuseppina, De Porcellinis Pietro e De Porcellinis Giorgio, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Stefano Carmini, Giancarlo Zoppini e Giuseppe Pizzonia, con domicilio eletto in Roma, via della Scrofa, n. 57, presso lo studio di questi ultimi; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 3772/2/2017, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 20041V000100000.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sénsi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma r Il DEPfl9TATO ,ELLLMA '7- G 2022