Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal after unfavorable prior ruling on sanctions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the main appeal. The plaintiff had previously lost a preliminary legal issue regarding tax sanctions and thus lost interest in continuing the proceedings. Consequently, the Court dismissed the incidental counter-appeal as it depended on the outcome of the withdrawn main appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; When a party withdraws a cassation appeal after an unfavorable ruling on a relevant legal issue, the judgment is extinguished, rendering any dependent incidental appeals inadmissible due to lack of interest.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24723/2015 R.G. proposto da: FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giancarlo Zoppini, dall’avv. Leone Pontecorvo, dall’avv. Giuseppe Pizzonia, in forza di procura a margine del ricorso ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Zoppini in Roma alla via della Scrofa n. 57 –ricorrente e controricorrente incidentale– contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura g enerale dello Stato che la rappresenta e difende –controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 311/1/15, pronunciata in data 28 febbraio 2015 e pubblicata in data 10 marzo 2015, non notificata; DINIEGO DI SGRAVIO udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2022 dal consiglieredott. Federico Lume. Rilevato che:
1. Con ricorso notificato il 12 ottobre 2015 e depositato il 29 ottobre 2015, la Fondazione ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 311, resa dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, pronunciata il 28 febbraio 2015, depositata il 10 marzo 2015, avente per oggettol’impugnazione del diniego di annullamento in autotutela dell’avviso di accertamento n. R4K4000022 e di sgravio del ruolo n. 2010/271, recato dalla cartella di pagamento n. 05620100003808042, nella parte in cui era richiesto, a titolo di sanzioni, un importo pari ad € 12.084.867,08, in conseguenza del disconoscimento dell’agevolazione di cui al combinato disposto degli artt. 1, l. 26 novembre 1993, n. 489 e 7, l. 18 luglio 1990, n. 218.
2. L’Agenzia delle e ntrate resiste con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato contro la sentenza, nella parte in cui ha rigettato la doglianza avente carattere preliminare afferente all’inammissibilità del ricorso introduttivo proposto dalla Fondazione avverso il provvedimento di diniego di annullamento in autotutela. La Fondazione ha presentato controricorso al ricorso incidentale condizionato. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 22 giugno 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31 agosto 2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n. 197. Considerato che:
1. In data 30 maggio 2022 la ricorrente principale, dato atto che successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, la Corte si è espressa, in senso sfavorevole alle ragioni della Fondazione, sulla questione giuridica rilevante anche ai fini della decisione del presente giudizio, afferente all’esigibilità delle sanzioni correlate al disconoscimento dell’agevolazione di cui al combinato disposto degli artt. 1, l. n. 489, citata, e 7, l. n. 218, citata (cfr. ordinanza n. 32578/2019), e di non avere quindi più interesse alla prosecuzione del giudizio, ha depositato atto di rinuncia, con firma digitale di Andrea Corradino, legale rappresentante della società, autenticata dall’avv. Giancarlo Zoppini, con accettazione, anche per la compensazione delle spese, dell’avv. Paolo Gentili, per l’Avvocatura dello Stato (sempre con firma digitale).
2. In conseguenza di ciò ed in applicazione degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. deve dichiararsi l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia. La dichiarazione di estinzione del giudizio concernente il ricorso per cassazione proposto in via principale, per avvenuta rinuncia allo stesso, determina la carenza di interesse alla decisione sul ricorso incidentale condizionato, poiché la decisione di quest'ultimo presuppone l'accoglimento del ricorso principale, escluso dall'estinzione del giudizio su di esso (Cass. 03/10/2005, n. 19295).
3. Le spese, in ragione dell’accettazione della rinuncia, peraltro con specifica richiesta di compensazione delle stesse, sono compensate ( Cass., Sez. U., 28/07/2021, n. 21645) Non sussistono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 12/11/2015, n. 23175)in quanto tale disposizione si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
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