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Decreto — n. 22733/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax court declares tax dispute extinguished due to failure to request settlement within statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 22733/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax dispute extinguished because neither party requested a settlement within the deadline set by the 2018 tax reform law. The taxpayer and the tax agency failed to file the necessary request for settlement by December 31, 2020, despite the availability of simplified procedures. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving the costs to the party who had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax procedure is extinguished if the parties do not request a settlement within the prescribed term, unless they subsequently apply to fix a hearing.

Parole chiave

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tax dispute extinction settlement request deadline tax reform 2018 procedural termination cost allocation rules contenzioso tributario assistenza amministrativa fiscale assoggettamento all'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo sì è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

te DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4541/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Autostrada Torino-Ivrea-Valle D'Aosta - A.T.I.V.A. S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Marchetti, con domicilio eletto in Roma, piazza Barberini, n. 12, presso lo studio dello stesso; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 1326/31/15, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. TSB080100365/2012 e TSB080100369/2012.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018, il processo sì è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL