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Ordinanza — n. 22672/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal, allowing taxpayer's claim for IRPEF refund based on expired statute of limitations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22672/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional tax commission ruling in favor of the taxpayer. The agency argued the taxpayer's request for an IRPEF refund was barred by a 48-month statute of limitations introduced in 2011. The court held that this limitation period had expired for tax years prior to 2012, thereby validating the taxpayer's claim.

Regesto Legislator

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Art. 2, comma 1-quater, D.L. n. 201/2011; Art. 38, D.P.R. n. 602/1973: The 48-month statute of limitations for claiming IRPEF refunds due to IRAP deductibility applies only to tax periods where the deadline was still pending at the time of the law's entry into force.

Parole chiave

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IRPEF refund claim IRAP deductibility statute of limitations tax appeal cassation decadence period ricupero d'imposta rimborso dell'imposta preventiva imposte indirette

Disposizioni normative citate

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Art. 2, comma 1-quater, D.L. n. 201/2011
In proposito, va ricordato che in base alla giurisprudenza di questa Corte “In tema di imposte sui redditi, la disciplina introdotta dall'art. 2, comma 1-quater, del d.l.
Art. 38, D.P.R. n. 602/1973
cit., era ancora pendente il termine di quarantotto mesi per richiedere il rimborso previsto a pena di decadenza dall'art. 38 del d.P.R.
Art. 360, cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 11/11/2019, n. 29043
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19818/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro ROSSI MARISA RITA, RSSMSR51E62I472M - intimata – avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale dell’Emilia-Romagna, sez. 8, n. 1473 /14 , depositata in data 24 luglio 2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’otto giugno 2022 dal consigliereAlberto Crivelli RILEVATO CHE: 1.L'oggetto della controversia trae origine dall'istanza proposta da Marisa Rita Rossi avverso il silenzio rifiuto opposto dall'Ufficio all'istanza di rimborso da lei presentata relativa alla maggiore imposta Irpef versata a causa della indeducibilità dell'irap dalla base imponibile.

La CTP dando atto che, nelle more , era stato emanato l'articolo 6 comma 2 del D . L . 29 novembre 2008 n. 185 , convertito nella l. 29 gennaio2009 n.2, accoglieva parzialmente il ricorso nei limiti della normativa intervenuta. 2.La contribuente proponeva appello insistendonella declaratoria di incostituzionalità della norma, che prevede va l’indeducibilità totale o parziale dell'irap. La CTR a ccoglieva l'appello della contribuente. Per la cassazione del la sentenza della CTR ricorre l'Agenzia delle entrate proponendo un unico motivo. 3.Lacontribuente è rimasta intimata. .

CONSIDERATO CHE: 1.con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 2, commi 1 e 1 - quate , del r D . L . 6 dicembre 2011 n . 201 , convertito nella l . 22 dicembre 2011, n.214, in relazione all'articolo 360 , primo comma , num . 3 cod. proc . civ. D enuncia , infatti , l' A genzia che la C TR, essendo intervenuto nelle more del giudizio il d. l . n. 201 / 2011 , in base al quale è ammesso in deduzione un importo pari all'imposta regionale sulle attività produttive determinate ai sensi degli articoli 5, 5- bis , 6 , 7 e 8 del d .

Lgs. 15 dicembre 1997 n . 446 , relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente, ha fatto applicazione di tale disposizione d'ufficio. Tuttavia, la domanda di rimborso relativo agli anni pregressi il 2012,come nella fattispecie, avrebbe dovuto essere inoltrata esclusivamente per via telematica e sempre se era ancora pendente il termine decadenziale di 48 mesi dal versamento di cui all'articolo 38 d.P.R. n.602 del 1973 a partire dall'anno d'imposta 2012. Nella fattispecie, al contrario , si tratterebbe di rimborso Irpef Ires degli anni 2004e 2005 e , quindi , ben oltre i 48 mesi dal 2012 come disposto dal comma 1-quater dell'articolo 2d.l. n.201/2011 .

3. Il motivo è fondato laddove, appunto , rimarca che il termine decadenziale di 48 mesi stabilito dall’art.2 comma 1-quater del d.l. n.201/2011 era ormai decorso al momento della proposizione dell’istanza di rimborso e lo stesso era , comunque , spirato dal momento che si tratta di imposte relative agli anni 2004/2005. In proposito, va ricordato che in base alla giurisprudenza di questa Corte “In tema di imposte sui redditi, la disciplina introdotta dall'art. 2, comma 1-quater, del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., in l. n. 214 del 2011, che consente di chiedere il rimborso delle maggiori imposte versate in conseguenza dell'intervenuta deducibilità analitica dell'IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente, trova applicazione soltanto con riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla data di entrata in vigore del d.l. cit., era ancora pendente il termine di quarantotto mesi per richiedere il rimborso previsto a pena di decadenza dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, essendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di tale previsione, nella parte in cui non consente l'estensione delle richiamate disposizioni ai periodi d'imposta precedenti, perché, in materia di agevolazioni, il legislatore ha un potere ampiamente discrezionale, censurabile solo in caso di palese arbitrarietà o irrazionalità, nella specie insussistenti, tenuto conto dell'ancoraggio della norma al menzionato termine decadenziale e della recessività dell'esigenza di tutelare un eventuale affidamento incolpevole rispetto a quella di dare certezza alle situazioni giuridiche” (Cass.11/11/2019, n.29043) 4.

Da quanto precede emerge la nullità della sentenza per violazione della norma suindicata, e quindi la stessa va cassata. Non occorrendo ulteriore accertamento nel merito, va quindi accolto il ricorso della contribuente nei limiti accertati dalla sentenza della commissione tributaria provinciale. Essendosi la giurisprudenza di legittimità consolidata successivamente alla proposizione del ricorso, ed essendo le questioni rilevanti tutte inerenti a jus superveniens, va disposta la compensazione delle spese dell’intero giudizio. P. Q. M. Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata.

Decidendo nel merito, accoglie il ricorsodella contribuente nei limiti accertati dalla sentenza di primo grado. Dichi