Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22671/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, quashing lower court decision for insufficient evidence review on sponsorship expenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22671/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal while dismissing the taxpayer's incidental appeal against a regional tax commission decision. The taxpayer argued the lower court relied solely on bank records without evaluating other evidence, but the court found the decision flawed for ignoring substantial proof of non-existent operations. Consequently, the lower judgment was quashed and remanded for a new evaluation of all available evidence.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.: The court must evaluate all evidence presented; a decision based exclusively on bank movements while disregarding other substantial elements constitutes a violation of the duty to examine the case.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax appeal cassation insufficient evidence review sponsorship expense deduction bank records evaluation tax commission decision contratto di sponsoring tassa di promozione del turismo federazione di riassicurazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 109 del d.P.R. n. 600/1973
Art. 360, primo comma, numero 3 cod. proc. civ.
Art. 360, primo comma, numero 5 cod. proc. civ.
Art. 12, comma 7, della l. 27 luglio 2000, n. 212
Questa Corte ha infatti ripetutamente affermato che “In tema di accertamento fiscale, il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della l.
Art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002
Con riguardo alla reiezione del ricorso incidentale sussistonoi presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 19/07/2021, n. 20436
Cass. 21/05/2021 n.14039
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21197/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, –ricorrente – contro TERIN- Consorzio tra imprese del Terziario Innovativo , corrente in Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura a margine del controricorso dall’Avvocato PAOLA RUGGIERI FAZZI, ed elettivamente domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione. -controricorrente e ricorrente incidentale– avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale della Puglia, sez. staccata di Lecce, sez. 24, n. 1277/24/15, depositata in data 3 giugno 2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’otto giugno 2022 dal consigliereAlberto Crivelli RILEVATO CHE: 1.L’Agenzia recuperava a tassazione, ai fini IRES e IVA ed a carico della società controricorrente, un maggior reddito per l’anno 2006 non avendo riconosciuto la deducibilità di spese di sponsorizzazione versate a ADS FLORENS in virtù di una serie di dati indiziari che avrebbero comprovato la inesistenza delle operazioni.

Il Consorzio proponeva allora ricorso alla CTP eccependo il mancato rispetto del termine di sessanta giorni di cui all’art.12, comma 7, della l. 27 luglio 2000, n. 212; l’effettività delle sponsorizzazioni; l’insussistenza dei presupposti per il raddoppio dei termini, con conseguente decadenza.

2. La CTP confermava gli atti impugnati respingendo il ricorso. 3.Il Consorzio proponeva appello ribadendo le difese anche in relazione all’art.12, comma 7, l. n.212/2000, e, in par ticolare , rilevando la correttezza delle operazioni bancarie. Nelle more interveniva, peraltro , un annullamento parziale in autotutela dell’avviso. La CTR, quindi, rilevando che le operazioni da riprendere a tassazione si riferivano solo al 2007, mentre per le altre non sussisteva documentazione idonea o prova certa, accoglieva il gravame. 4.L’Agenzia delle entrate ricorre avverso tale sentenza proponendo due motivi.

La contribuente si è costituita a mezzo di controricorso e ha propo sto contestualmente rico rso incidentale condizionato , basato a sua volta su due motivi. CONSIDERATO CHE: 1.con il primo motivo di ricorso l' Agenzia delle entrate denuncia violazione dell'articolo 109 del d. P . R . n . 600 /1 973 in relazione all'articolo 360, primo comma,numero 3 cod. proc. civ. La ricorrente principale imputa alla C T R di aver basato la sua decisione esclusivamente sulla base delle movimentazioni bancarie per trarne la conseguenza che , relativamente alle operazioni di sponsorizzazione del 2006, non si trovassero do cumenti sufficienti a ritenere che le stesse fossero inesistenti, tralasciando così ogni valutazione su elementi ritenuti più pregnanti, come , ad esempio , la mancata corresponsione da parte del Consorzio della somma di euro 190.000 a fronte di un importo complessivo di fatture emesse dall'associazione pallavolistica Florens pari ad euro 210.000 .

I n sostanza,la CTR si sarebbe limitata a valutare un solo aspetto della complessa vicenda omettendo l'apprezzamento di tutti gli altri elementi:le movimentazioni della Floren s per diversi milioni di euro in accredito e in addebito con frequentissimi prelievi; i diversi appunti manoscritti relativi a somme di denaro restituite alle società sponsor; in particolare l'appunto manoscritto rinvenuto tra la documentazione extracontabile Florens recante la dicitura “T erin restituito euro 10.000 bonifico euro 20.000”; l'esame della contabilità dell'impresa da cui era emerso che circa la metà delle fatture emesse dalla Florens erano risultate pagate con assegni e bonifici e una piccola parte in contanti mentre tutte le restanti erano rimaste insolute;le dichiarazioni rese dal rappresentante del Consorzio in merito al fatto di non ricordare il nome del referente della Florens, le quali apparivano inattendibili in considerazion e dell'entità delle sponsorizzazioni che ammontavano a complessivi euro 450.000; infine la cessione del titolo sportivo alla Florens società sportiva dilettantistica a r.l.

In conclusione, l’aver valorizzato esclusivamente i versamenti in denaro da parte dei soci sui conti correnti agli stessi riconducibili avrebbe determinato una violazione dell’art.109 TUIR (essendo il riferimento al d. P.R. n.600/1973 da considerarsi frutto di un refuso);

2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'art . 360 , primocomma, numero 5 cod. proc. civ. per difetto di motivazione circa una circostanza rilevante per il giudizio dedotta da una delle parti, in quanto sarebbe ro emers i dalla comparazione dei dati rilevati nel controllo incrociato e di quelli rilevati sui conti correnti bancari intestati sia a Giovanni de Rocco sia ad altra società di cui quest'ultimo è legale rappresentante, dei versamenti in contanti avvenuti dopo o nello stesso periodo dei bonifici effettuati a favore della Florens.

Tale elemento sarebbe stato preso in considerazione dalla CTR, ma non come elemento probatorio, bensì come autonoma fonte di tassazione. Sempre secondo la difesa dell’Agenzia “in altre parole, l'opera di interpretazione richiesta al giudicante doveva involgere l'esame dell'intero quadro indiziario delineato dall'ufficio e non già limitarsi all'esame di un unico elemento di prova quale quello delle movimentazioni bancarie…”; 3.Con il proprio controricorso il contribuente ha, anzitutto , ritenuto l’inammissibilità del primo motivo, che tenderebbe a suo avviso a una rivisitazione del merito, rimproverandosi in concreto al giudice di aver erroneamente ravvisato nella situazione di fatto la ricorrenza degli elementi costitutivi di una fattispecie, piuttosto che l’erronea individuazione della norma regolatrice.

Lo stesso ha, poi , ritenuto viziato da contraddittorietà il secondo motivo col primo, poiché a suo avviso qui le indagini finanziarie ritenute sopra come la prova principe, perderebbero di significato.

4. Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato il Consorzio denuncia la violazione del previo contraddittorio anteriore alla notificazione dell’avviso di accertamento, che costituisce una condizione di procedibilità per cui il relativo inadempimento non potrebbe che determinare la nullità dell’intero procedimento, anche in forza degli artt. 21-septiese 21- octies della l. 7 agosto 1990, n.241.

5. Con il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato il Consorzio denuncia il mancato rispetto del termine di 60 giorni di cui all’art.12, comma 7, della l. n.212/2000, ritenendosi così illegittima la decisione del giudice d’appello sul punto a seguito soprattutto dell’orientamento del SC sul punto con particolare riferimento alla sentenza Cass. Sez. U. 29/07/2013, n.18184.

6. I motivi di ricorso incidentale, attenendo a questioni asseritamente pregiudicanti la validità dell’atto, vanno esaminati prioritariamente. Gli stessi, che per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente, risultano infondati. Con i medesimi infatti si denuncia violazione dell’art.12, 7° comma, l. n.212/2000 sotto il duplice aspetto della violazione del contraddittorio e dell’omesso rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni ivi previsto per l’emissione dell’avviso di accertamento. Osserva in proposito il Collegio come tale disciplina sia però applicabile solo in ipotesi di accesso ai locali dell’impresa, circostanza nella specie non provata né dedotta.

Questa Corte ha infatti ripetutamente affermato che “In tema di accertamento fiscale, il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 opera soltanto in caso di controllo eseguito presso la sede del contribuente e non anche alla diversa ipotesi, non assimilabile alla precedente, di accertamenti cd. a tavolino, atteso che la naturale "vis expansiva" dell'istituto del contraddittorio procedimentale nei rapporti tra fisco e contribuente non giunge fino al punto di imporre termini dilatori all'azione di accertamento derivanti da controlli eseguiti nella sede dell'Amministrazione sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente o acquisiti documentalmente” (Cass. 05/11/2020, n.24793).

Quanto all’obbligo di contraddittorio endo-procedimentale, ne viene affermata l’obbligatorietà, anche in caso di accertamenti c.d. “a tavolino”, quindi su base documentale o sulla base di dichiarazioni rese dal contribuente e senza accesso all’impresa, nell’ipotesi di tributi armonizzati (e nella specie veniva accertata anche maggior imposta IVA); tuttavia l’invalidità dell’atto in caso tale ipotesi è subordinata all’assolvimento dell’onere, da parte del contribuente, di enunciare le concrete le ragioni che avrebbe potuto far valere (da ultimo Cass.19/07/2021, n. 20436).

Nella specie alla lamentata omessa notifica della segnalazione da parte della guardia di finanza, non viene collegata nessuna concreta e specifica ragione che si sarebbe potuto far valere, limitandosi in proposito il contribuente a lamentare genericamente che con ciò gli sarebbe stato precluso di “poter esprimere proprie osservazioni e/o chiarimenti in merito”.

6. Venendo ai motivi del ricorso principale, va premesso che l’esame del secondo motivo del ricorso principale è prioritario in quanto il suo accoglimentorende ultroneo l’esame de ll’altro in base al principio della ragione più liquida (con riferimento all’applicabilità di quest’ultimo al giudizio di legittimità da ultimo Cass. 21/05/2021 n.14039). In proposito di detto motivo con esso si denuncia violazione dell’art.360, 1° comma, n.5, ed effettivamente ritiene la Corte la fondatezza dello stesso. Emerge infatti con chiarezza dalla lettura della sentenza di secondo grado come la stessa sia basata essenzialmente sulle risultanze della movimentazione bancaria in entrata dei soci De Rocco e Barione, ritenendo in alcuni casi la sussistenza della mancata giustificazione delle movimentazioni in entrata ed in altre la loro imputazione a fatti del tutto autonomi.

Orbene la verifica dell’inesistenza delle operazioni di sponsorizzazione non poteva trascurare gli altri elementi portati dall’Ufficio, e cioè 1) la sussistenza di numerosi movimenti bancari in accredito ed in addebito, questi ultimi in concomitanza con i versamenti, in denaro contante anche a mezzo di operazioni extra- conto per cambio assegni;

2) gli appunti manoscritti con indicazione di somme restituite agli sponsor, tra cui uno in cui si indica “Terin restituito € 10.000,00 bonifico € 20.000,00”;

3) le risultanze della contabilità del Consorzio Terin da cui emergeva che quasi la metà delle fatture emesse dalla Florens erano rimaste insolute;

4) le dichiarazioni rese dal legale rappresentante del consorzio Terin secondo cui lo stesso non ricordava il nome del referente Florens, a fronte del fatto che all’associazione erano state erogate sponsorizzazioni per € 450 mila.

7. Come anticipato, dall’accoglimento del superiore motivo deriva l’assorbimento del primo motivo.

9. Al postutto il ricorso principale dev’essere accolto mentre quello incidentale dev’essere respinto, e la sentenza impugnata dev’essere cassata, con rinvio alla commissione tributaria regionale che provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio 10. Con riguardo alla reiezione del ricorso incidentale sussistonoi presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributounificato , se dovuto. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso principale, nei limiti del motivo accolto, e respinge quello incidentale. Cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, in altra composizione, cui demanda altresì la liquidazione delle spese del