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Sentenza — n. 22559/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax appeal regarding mobile bungalows classified as real estate due to permanent construction features.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22559/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court rejected the taxpayers' cassation appeal against a regional tax commission decision. The taxpayers argued that 129 bungalows were mobile structures, but the court found they possessed permanent construction features like sewage and kitchen systems. Consequently, the court ruled these structures constituted real estate subject to standard valuation methods.

Regesto Legislator

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Art. 4 r.d. n. 652 del 1939; Cass. n. 17017/2020: Structures with permanent construction features and stable utility are legally classified as real estate, excluding them from mobile property status.

Parole chiave

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tax valuation procedure real estate classification mobile structures permanent construction features cassation appeal dismissal catastrial rent property law principles stima fiscale immobiliare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 4 r.d. n. 652 del 1939
Va premesso che, ai sensi dell'art. 4, r.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo i ricorrenti deducono, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 295 c.p.c.
La prima censura è infondata in quanto la sentenza impugnata esclude la sussistenza di un'ipotesi di sospensione necessaria, ai sensi dell'art. 295 c.
d.lgs. n. 546 del 1992
4, d.lgs. n. 546 del 1992, perché la CTR non specifica quali siano le caratteristiche costruttive dei bungalow in ragione delle quali gli stessi possono essere qualificati come stabili costruzioni infisse al suolo.
d.P.R. n. 115 del 2002
valore indeterminabile Si dà atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art.
artt. 295 c.p
3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 295 c.p.c., 1, comma 2, e 39, comma 1-bis, cl.lgs.
artt. 53 Cost
546 del 1992, nonché degli artt. 53 Cost.
art. 118 disp. att. c.p
546 del 1992, nonché dell'art. 118 disp.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 17017/2020
Secondo la disposizione richiamata, in termini generali, la stabile collocazione di una struttura determina un'alterazione del territorio, che non può ritenersi né precaria né transitoria (Cass. n. 17017/2020, n.
Cass. n. 4426/2020
Cass. n. 2103/72018
2334/10/15), richiamate nell'avviso di acc:ertamento per cui è causa, per cui rientrano nel percorso argomentativo desumibile attraverso l'integrazione della parte motiva delle richiamate decisioni (tra le altre, Cass. n. 2103/72018).
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Testo completo

la seguente SENTENZAsul ricorso iscritto al n. 22504/PY2-21R.G. proposto da 30 2. Sabatini Ala, Rossi Ciampolini Moira, Rossi Ciampolini Manoli„ Mannoni Emanuelina, Mannoni Gino Carlo, Mannoni Umberto, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Laura Castaldi e Nicola L. de Renzis Sonnino, con domicilio eletto in Roma, via Fabio Massimo n. 107, presso lo studio dell'Avv. Roberto Luca Lobuono Tajanii, giusta procura speciale a margine del ricorso. - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n.12, è elettivamente domiciliata. - con troricorrente - avverso la sentenza n. 1625/10/19 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 20/11/2019.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 16 giugno 2022 dal Consigliere Oronzo De Masi. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stanislao De Matteis, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Uditi gli Avv.ti Laura Castaldi e Nicola L. de Renzis che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. FATTI DELLA CAUSA Con la sentenza indicata in epigrafe la Commissione Tributaria della Toscana rigettava l'appello proposto dai contribuenti avverso la decisione della Commissione Tributaria di Firenze - Sezione staccata di Livorno pronunciata nel giudizio che aveva ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate elevava il valore catastale e rideterminava la rendita proposta con procedura DOCFA di un immobile di categoria D/8, destinato ad attività di campeggio, oggetto di altro contenzioso.

La CTP aveva respinto il ricorso e la CTR confermava tale decisione, tra l'altro, perché "i 129 bungalow meglio specificati in atti devono essere considerati beni immobili, tenuto conto delle loro caratteristiche costruttive; la relativa stima, quindi, è stata correttamente effettuata con il procedimento del costo di produzione deprezzato, a mezzo di una generale riduzione dei valori unitari richiamati dai contribuenti". Osservavano, altresì, i giudici di appello che "la pretesa dei contribuenti di vedere riconosciuto al complesso de quo nel 2015 un valore inferiore addirittura a quello resosi definitivo per il 2010 è veramente infelice" atteso che "l'operato dell'Ufficio è più che condivisibile, essendosi limitato a ritoccare il valore e la conseguente rendita catastale ancora sub judice in sede di legittimità, per un importo addirittura inferiore di circa un terzo rispetto al valore degli incrementi indicati nell'ultimo Docfa dagli appellanti".

Avverso la sentenza i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, illustrati con memoria; l'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato discusso in pubblica udienza a seguito di istanza. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo i ricorrenti deducono, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 295 c.p.c., 1, comma 2, e 39, comma 1-bis, cl.lgs. n. 546 del 1992, nonché degli artt. 53 Cost. e 2697 c.c., per aver la CTR erroneamente disatteso la richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello avente ad oggetto il precedente classamento n. L10073044/2013 costituente il presupposto di quello impugnato, stante l'evidente rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra i giudizi.

Con il secondo motivo deducono, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, I. n. 212 del 2000 e 3, I. n. 241 del 1990, per aver erroneamente disatteso il denunciato difetto di motivazione dell'avviso di accertamento.Con il terzo motivo deducono la erroneità della sentenza d'appello, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 29, d.p.r. n. 1142 del 1949, avuto riguardo al normale criterio di valutazione sintetico-comparativo applicabile avendo l'Ufficio fatto viceversa riferimento al criterio del "costo di ricostruzione".

Con il quarto motivo deducono la erroneità della sentenza, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell'art.

4. r. d. n. 652 dei 1939, per aver considerato fabbricati le strutture mobili per lo più condotte in locazione finanziaria ed ubicate su alcune delle 550 piazzole costituenti la potenzialità massima della ricettività del campeggio. Assumono i ricorrenti che, in realtà, le "case mobili" considerati fabbricati erano mezzi semovibili "(addirittura targati)". Con il quinto motivo deducono, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione omessa o comunque apparente, stante la violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 36, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, perché la CTR non specifica quali siano le caratteristiche costruttive dei bungalow in ragione delle quali gli stessi possono essere qualificati come stabili costruzioni infisse al suolo. il ricorso non merita accoglimento.

La prima censura è infondata in quanto la sentenza impugnata esclude la sussistenza di un'ipotesi di sospensione necessaria, ai sensi dell'art. 295 c. p.c., in quanto l'art. 39, comma 1 bis - aggiunto dall'articolo 9, comma 1, lettera o), d.lgs. n. 156 del 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016 - ("La commissione tributaria dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra commissione tributaria deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa") non è evidentemente applicabile al caso di specie, essendo da escludere la pregiudizialità/dipendenza invocata rispetto giudizio avente ad oggetto altro accertamento castale.

E' appena il caso di ricordare che .l'esito del procedimento di classamento è di tipo accertativo e mira solo a fornire chiarezza sul valore economico del bene, attraverso il sistema del catasto, in vista di una congrua tassazione secondo le diverse leggi d'imposta, sicché l'Ufficio può sempre intervenire a rettificare la rendil:a proposta dal contribuente, così come quest'ultimo può eventualmente correggere i propri errori od omissioni o sollecitare un adeguamento dell'esatto valore secondo il reddito effettivamente retraibile (tra le altre, Cass. n. 34001/2019).

La seconda censura è infondata. La Corte è ferma nel ritenere, in tema di classamento di immobili compresi nella categoria D, che l'obbligo di motivazione deve ritenersi osservato quando nel provvedimento siano indicati il capitale fondiario ed il saggio di redditività, poiché l'atto di classamento costituisce l'esito di un procedimento specificamente regolato dalla legge, che prevede la partecipazione del contribuente (Docfa) e che, per gli immobili appartenenti alla suindicata categoria, trova il proprio presupposto in una stima diretta eseguita dall'Ufficio, in relazione alla quale, viene espresso un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, stima che integra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell'avviso di classamento (tra le altre, Cass. n. 19459/2013, 8236/2021, n. 32861/2019, n. 17971/2018, n. 15495/2013, n. 5404/2012).

Ne discende che, nel caso in esame„ la CTR non avrebbe potuto rilevare il difetto di motivazione, essendo sufficiente, per l'adeguata motivazione dell'accertamento catastale e dunque per consentire l'apprestamento delle difese, l'indicazione del criterio applicato ("stima del fabbricato in base al costo di costruzione") e dei dati di riferimento ("Amp.-Tensostruttura", "Amp.-Terrazza", "Amp.- Tettoie", "Amp.- Terrazza" con relative consistenze), nonché per relationem dei dati contenuti nel precedente accertamento di cui al richiamato avviso n. L10073044/2013, oggetto di contenzioso tra le medesime parti e di decisione giudiziale non definitiva, anch'essa richiamata nell'atto, che era basato su una stima eseguita con il procedimento del costo di costruzione deprezzato, stima che la sentenza impugnata ritiene "correttamente effettuata", con ciò non incorrendo in alcuna violazione di giudicato ma anzi allineandosi con il dictum del primo giudice che aveva respinto l'originario ricorso dei contribuenti "affermando l'insostenibilità della pretesa" dagli stessi avanzata "senza una confutabile dimostrazione che i dati ufficiali siano successivamente divenuti incongrui per fatti oggettivi, di cui avrebbero invece dovuto fornire prova".

La bontà intrinseca della motivazione, e dei risultati valutativi, rileva, infatti, non già a fini della legittimità, ma della attendibilità concreta del giudizio accennato, e non v'è dubbio che, come emerge dall'atto impugnato (trascritto per l'autosufficienza del ricorso), esso riporta gli elementi di fatto indicati dai contribuenti, non disattesi dall'Ufficio, visto che la differenza con la rendita proposta deriva, piuttosto, da una diversa metodologia valutativa del valore economico dei beni in merito alla quale la CTR, sia pur sinteticamente, ha argomentato sottolineando che il valore delle voci corrispondenti alle opere di ampliamento erano "di importo addirittura inferiore di circa un terzo rispetto al valore degli incrementi indicati nell'ultimo Docfa" dai contribuenti (tra le altre, Cass. n. 30166/2019, 31809/2018).

Le censure tese all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto sono certamente estranee alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione. Le restanti censure, che in quanto strettamente connesse possono essere esaminati congiuntamente, sono parimenti infondate. I ricorrenti si dolgono del fatto che, nella determinazione della rendita, l'Ufficio abbia considerato anche le "strutture mobili" presenti su alcune delle piazzole del campeggio che individuano "la potenzialità massima della ricettività del campeggio" e che la CTR ha apoditticamente avallato la relativa qualificazione giuridica.

Va premesso che, ai sensi dell'art. 4, r. d. n. 65:2 del 1939, "si considerano come immobili urbani, i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costruite, diverse dai fabbricati rurali. Sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti stabilmente assicurati al suolo". Secondo la disposizione richiamata, in termini generali, la stabile collocazione di una struttura determina un'alterazione del territorio, che non può ritenersi né precaria né transitoria (Cass. n. 17017/2020, n. 4426/2020) ed i contribuenti non hanno contestato le caratteristiche costruttive dei bungalow in questione che, per quanto accertato dai giudici di merito "devono essere ritenuti beni immobili", per cui si deve desumere, in base dei principi sopra espressi, che le predette "strutture mobili" abbiano assunto una funzione stabile nel tempo, sicché la loro utilità prolungata e specifica finalità, esclude inequivocabilmente le asserite caratteristiche di provvisorietà e precarietà.

Orbene, la sentenza impugnata, che ha fatto corretta applicazione dei principi di cui sopra, neppure appare censurabile sotto il diverso profilo del difetto di motivazione, sul punto, in quanto i giudici di appello hanno tenuto conto "delle caratteristiche costruttive" dei "129 bungalow meglio specificati in atti", le quali afferiscono univocamente alla "presenza di un impianto fognario, di bagni di cucine", circostanza fattuale riferita (pag.

4) dagli stessi contribuenti nel ricorso per cassazione. Si tratta di caratteristiche emergenti dalle pronunce della CTP di Livorno (sent. n. 614/01/14) e, segnatamente, di quella della CTR della Toscana (n. 2334/10/15), richiamate nell'avviso di acc:ertamento per cui è causa, per cui rientrano nel percorso argomentativo desumibile attraverso l'integrazione della parte motiva delle richiamate decisioni (tra le altre, Cass. n. 2103/72018). L'obbligo motivazionale, quindi, può ritenersi assolto proprio attraverso l'esplicito riferimento contenuto nella sentenza qui impugnata, alla predette caratteristiche costruttive che non risultano affatto confutate dagli interessati e che la ricordata giurisprudenza di legittimità ritiene decisive ai fini qui considerati.

In tema di processo tributario, del resto, la nullità per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., va affermata - in relazione a sentenza motivata per relationem - soltanto laddove resti impossibile l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento della decisione, ipotesi che non ricorre nel caso esaminato.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidare in euro 3.500,00 oltre rimborso spese prenotate a debito. valore indeterminabile Si dà atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a tit