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Ordinanza — n. 22548/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares proceedings extinct due to voluntary withdrawal by the taxpayer under Article 390 of the Code of Civil Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22548/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the proceedings extinct following the taxpayer's voluntary withdrawal of the appeal against the Regional Tax Commission's decision. Intesa San Paolo Assicura Spa, having previously withdrawn the contested act via self-administration, formally renounced the lawsuit in accordance with Article 390 of the Code of Civil Procedure. The court accepted this withdrawal and the tax agency's agreement on expense compensation, thereby terminating the litigation without a substantive ruling on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 100 c.p.c.: The proceedings are declared extinct when the party voluntarily renounces the appeal, provided the renunciation is formalized and accepted by the opposing party, resulting in the termination of the judicial process.

Parole chiave

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voluntary withdrawal extinction of proceedings tax appeal Code of Civil Procedure self-administration annulment esenzione dal pagamento dei contributi garanzia fiscale computo dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
La rinunzia, sottoscritta direttamente dalla parte e dal difensore,è conforme all’art. 390 c.p.c. ed è stata accettata dall’Agenzia delle entrate, con accordo per la compensazione delle spese.
Art. 100 c.p.c.
art. 390 c.p
La rinunzia, sottoscritta direttamente dalla parte e dal difensore,è conforme all’art. 390 c.p.c.
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Testo completo

to la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 25968/2015R.G. proposto da Intesa San Paolo Assicura Spa, rappresentatae difesa dagli Avv.ti Tonio Di Iacovo e Andrea Russo, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Roma Viale Castro Pretorio n. 122, giusta procura speciale notarile; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 425/36/15, depositata il 17 aprile 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del17 maggio 2022 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli. RILEVATO CHE L’Agenzia delle entrate emetteva atto di contestazione nei confronti di Intesa San Paolo Assicura Spa per l’omessa autofatturazione di Oggetto: Atto di contestazione–Rinuncia al ricorso prestazioni ricevute con riguardo alle commissioni di delega corrisposte in qualità di delegante nell’ambito degli accordi di coassicurazione di cui la società era parte. L’impugnazione, accolta dalla CTP di Torino, era rigettata dalla CTR in epigrafe.

Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione la contribuente con quattro motivi, cui resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso. CONSIDERATO CHE Intesa San Paolo Assicura Spa,a seguito di annullamento in via di autotutela del provvedimento impugnato da parte dell’Ufficio, ha rinunziato al ricorso. La rinunzia, sottoscritta direttamente dalla parte e dal difensore,è conforme all’art. 390 c.p.c. ed è stata accettata dall’Agenzia delle entrate, con accordo per la compensazione delle spese. Il giudizio va dichiarato estinto.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo. Deciso in