Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22547/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax appeal extinguished after taxpayer completed simplified settlement for three tax notices.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22547/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the tax appeal extinguished because the taxpayer had completed the simplified settlement procedure for three of the four tax notices in question. While the first notice was already annulled by a lower court, the taxpayer successfully finalized the settlement for the remaining three by paying the due amounts and submitting the required documentation. Consequently, the court ruled that no further judicial intervention was necessary as the administrative matter was resolved.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018; When a taxpayer completes the simplified settlement procedure for all outstanding tax notices within the statutory timeframe, the related cassation proceedings are declared extinguished.

Parole chiave

Generato dall'IA
simplified settlement procedure tax appeal extinction IVA tax notices IRPEG tax assessment Cassation Court ruling revisione delle prestazioni d'invalidità sanità mentale sospensione della procedura di fallimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018
La contribuente, nelle more del giudizio di cassazione, ha chiesto la definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 d.l.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 63 del 29 agosto 2007 della CTR della Lombardia sez. staccata di Brescia
Sentenza n. 6229/2013 della Corte di Cassazione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 20558/2015R.G. proposto da Mind Spa, rappresentata e difes a dagli Avv.ti Giuseppe Tinelli e Giovanni Contestabile, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma via di Villa Severinin. 54, giusta procura a margine del ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia sez. staccata di Brescia n. 3071 / 6 6 /1 4 , depositata il 10 giugno 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del17 maggio 2022 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli. RILEVATO CHE L’Agenzia delle entrate emetteva quattro avvisi di accertamento nei confronti di Mind Spa per Iva, Irpeg, Ilor per gli anni 1996 e 1997. Oggetto: Accertamento L’impugnazione della contribuente era accolta solo in parte dalla CTP di Bergamo. La sentenza era riformata dalla CTR sez. distaccata di Brescia che, con decisione n. 63 del 29 agosto 2007, annullava tutti gli avvisi. La sentenza della CTR, su impugnazione dell’Ufficio per l’Iva e per gli avvisi relativi al 1997, era cassata dalla Suprema Corte con la sentenza n. 6229/2013, con rinvio innanzi al medesimo giudice d’appello in diversa composizione, il quale, a seguito di riassunzione, rigettava il ricorso della contribuente.

Mind Spa propone ricorso per cassazione con due motivi, cui resiste l’Ufficio con controricorso. La contribuente, nelle more del giudizio di cassazione, ha chiesto la definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018, depositando altresì memoria illustrativa. CONSIDERATO CHE 1. Va premesso che dei quattro originari avvisi quello relativo a Irpeg e Ilor per il 1996 è stato definitivamente annullato dalla sentenza n. 63 del 2007 della CTR della Lombardia sez. staccata di Brescia, la cui statuizione non è stata impugnata sul punto dall’Agenzia delle entrate.

La procedura di definizione agevolataex art. 6, comma 10, d.l. n. 119del 2018, pertanto, è stata avviata solo per gli altri tre avvisi ed essa deve ritenersi andata a buon fine attesa la documentazione prodotta dalla contribuente (prima rata per due avvisi e pagamento integrale delle somme dovute per il restante avviso, tutti quietanzati con mod. F24), senza che , alla data del 31 di cembre 2020, sia stata presentata alcuna nuova istanza di trattazione. Il processo va pertanto dichiarato estinto. Le spese restano a carico della parte che le ha sostenute.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo. Deciso