Cassation court annuls regional tax court decision for failing to recognize partial annulment of tax assessment notice.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court annulled the Regional Tax Court's decision which had declared the tax assessment notice fully void. The lower court erred by ignoring the first-instance ruling that only partially annulled the notice due to a prior reduction of assessed income. Consequently, the notice remained valid for the remaining portion of the tax liability, requiring the tax authority to recalculate based on the reduced amount.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 68 d.lgs. n. 546/1992; Art. 360 n. 3 c.p.c.: When a tax assessment notice is partially annulled by a judgment reducing the assessed income, the notice remains valid for the residual amount, and a subsequent payment order based on the original full amount is legally flawed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 11558/2015R.G. proposto da Agenzia delle entrate , rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Lazzarin Salvatore, rappresentata e difes a dagli Avv.ti Emilio Rosso e Leonardo Gnisci, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma via Pisanelli n. 2, giusta procura a margine del controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 1656/25/14, depositata il 28 ottobre 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del17 maggio 2022 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli. RILEVATO CHE L’Agenzia delle entrate emetteva avvisidi accertamento per l’anno 2004 nei confronti delle società Mondial Srl, Lazzarin Srl e V eneta Sfilacciati Srl, nonché, in conseguenza, avviso di accertamento nei Oggetto: Cartella ex art. 68 d.lgs. n. 546/92 confronti del socio Lazzarin Salvatore, cui erano imputati i maggiori redditi in ragione della ristretta base sociale delle società. Tutti gli avvisi erano oggetto di impugnazione daparte delle società e del contribuente.
L’impugnazione avverso l’avviso emesso nei confronti della società Lazzarin Srl era parzialmente accolto dalla CTP di Venezia con la sentenza n. 48/03/2010, che riduceva l’ammontare del maggior reddito accertato, sicché, nel giudizio avverso l’avviso emesso nei confronti del socio, la CTP, con sentenza n. 129/03/11, disponeva “l’annullamento dell’avviso” notificato al socio e “ordinava all’Agenzia delle entrate di rideterminare il maggior reddito del contribuente” tenendo conto di quanto disposto con la citata sentenza n. 48/2010.
L’Agenzia delle entrate, pertanto, procedeva all’iscrizione a ruolo delle somme residue ed emetteva cartella di pagamento ai sensi dell’art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992. Avverso la suddetta cartella Lazzarin Salvatore proponeva ricorso, deducendo che la sentenza n. 129/11 aveva annullato l’avviso di accertamento, senza indicare in concreto l’ammontare dovuto, per la cui determinazione aveva fatto rinvioall’Ufficio, il quale si era limitato ad emettere cartella ex art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992 per i due terzi dell’ammontare originario, precisando l’entità del maggior reddito dovuto in relazione a quanto disposto dalla sentenza n. 48/2010 della CTP di Venezia.
Eccepiva, pertanto, la nullità dell’atto impositivo per difetto di motivazione in quanto omissivo dei calcoli del nuovo ammontare. La CTP di Venezia, con sentenza n. 108/1/12, accoglieva il ricorso, ritenendo la cartella carente di motivazione. Su ricorso dell’Ufficio, la CTR del Veneto, con sentenza n. 1656/14 del 28 ottobre 2014, confermava la decisione di primo grado sul rilievo che la sentenza della CTP (n. 129/11) aveva annullato l’avviso.L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con due motivi,cui resiste Lazzarin Salvatore con controricorso.
CONSIDERATO CHE 1. Il primo motivo del ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. Rileva l’Ufficio che la CTP aveva sì annullato la cartella, accogliendo il ricorso del contribuente, per l’asserito difetto di motivazione della stessa, ma, al contempo, interpretando la sentenza n. 129/11 della CTP di Venezia, aveva escluso la necessità dell’emissione di un nuovo avviso non essendovi «alcun obbligo in capo all’Ufficio di emettere un nuovo atto che evidenzi i calcoli eseguiti».
La CTR, per contro, nonostante tale statuizione ed in assenza di un motivo di gravame da parte del contribuente, aveva ritenuto che la suddetta decisione avesse «annullato l’accertamento e prescritto che l’Ufficio provvedesse alla determinazione del reddito», per cui «evidentemente richiedeva l’emissione di un provvedimento, di un accertamento», la cui assenza comportava che la cartella non «era sostenuta da un atto presupposto». La CTR, pertanto, aveva statuito in base ad una questione su cui si era formato un giudicato interno, attesa l’espressa pronuncia sul punto da parte del giudice di primo grado non oggetto di impugnazione con gli atti di gravame. 1.1.
Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992 per aver la CTR ritenuto che fosse necessario adottare un nuovo avviso di accertamento.
2. Il primo motivo è fondato, restando assorbito il secondo. 2.1. Va escluso, in primo luogo, che la censura sia inammissibile per non esser stata denunciato il vizio di ultrapetizione.La doglianza dell’Ufficio, infatti, denuncia il diverso vizio per cui, una volta introdotta dalla parte con l’originario ricorso una specifica censura su cui il giudice di primo grado si sia espressamente pronunciato, rigettandola, la questione, per essere suscettibile di disamina in appello, deve essere espressamente riproposta con appello incidentale, in mancanza del quale si forma il giudicato interno (esplicito) con preclusione per il giudice del gravame di nuovo riesame della stessa.
La circostanza chetale condotta possa anche, in ipotesi, integrare un ulteriore vizio in procedendo non determina, in sé, l’inammissibilità della doglianza per come proposta. 2.2. Nella vicenda in giudizio, invero, è pacifico, e risulta dallo stesso controricorso, che la sentenza n. 129/11 della CTP di Venezia, relativa all’avviso emesso nei confronti del contribuente, aveva statuito «La Commissione in parziale accoglimento del ricorso annulla l’avviso di accertamento impugnato e dispone perché l’Agenzia delle entrate Ufficio di Venezia 2 ridetermini il maggior reddito di capitali del ricorrente tenendo conto di quanto disposto con sentenza 15.4.2010 n. 49 di questa Commissione».
Il contribuente, con l’atto di impugnazione della cartella(riprodotto per autosufficienza), poi, aveva specificamente dedotto che «e) in ogni caso l’avviso di accertamento in questione è stato annullato dalla predetta sentenza; sicché l’ammontare delle imposte e della sanzione in esso contenute non era più invocabile». Il giudice di primo grado (CTP Venezia n. 108/12) aveva quindi affermato «Rileva l’Organo adito come non vi sia alcun obbligo in capo all’Ufficio di emettere un nuovo atto che evidenzi i calcoli eseguiti, tuttavia esiste l’obbligo per l’Amministrazione di motivare i propri atti e – con riferimento alla cartella, primo atto successivo all’ordine impartito dalla CTP all’Agenzia di rideterminazione del maggior reddito del contribuente –tale obbligo appare rilevante …». 2.3.
La decisione di primo grado, dunque, da un lato ha escluso che dovesse essere emesso un nuovo avviso e, dall’altro, ha considerato validamente emessa la cartella (salva la dichiarata illegittimità in punto di motivazione), nel quale doveva essere operata la rideterminazione concreta del maggior reddito residuo. Ne deriva, in termini univoci, che per la CTP l’avviso era tuttora esistente per la parte di maggior reddito: la declaratoria di nullità non investiva l’atto impositivo tout courtma solo la parte eccedente, ossia quella venuta meno per effetto della pregressa decisione n. 48/2010.
Non a caso, del resto, la stessa sentenza n. 129/11 aveva statuito «in accoglimento parziale del ricorso …», formula incompatibile con un annullamento integrale dell’avviso. 2.4. Va sottolineato, sul punto, che la conclusione della CTP appare coerente con la natura del processo tributario di impugnazione-merito, per cui spetta al giudice di merito rideterminare l’entità concreta della pretesa alla stregua delle risultanze processuali, tra le quali, nella specie, ha assunto specifico rilievo il giudizio avverso gli avvisi emessi nei confronti delle società. 2.5.
In sede di gravame, infine, come emerge dall’atto d’appello riprodotto per autosufficienza dall’Agenzia, l’esplicita statuizione della CTR non è stata oggetto di appello incidentale da parte del contribuente, sicché la relativa statuizione –sull’esistenza dell’avviso, in via parziale –doveva ritenersi definitiva e consolidata.
3. Ne deriva chela sentenza della CTR, nell’interpretare la sentenza della CTP n. 129/11 e la portata del comando giudiziale in essa contenuto, concludendo per l’integrale annullamento dell’avviso, si è posta in contrasto con l’esplicita statuizione del giudice di primo grado, sulla quale, per le ragioni esposte, si era formato un giudicato interno.4. In accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza va pertanto cassata con rinvio, anche per le spese, alla CTR del Veneto in diversa composizione per l’ulteriore esame.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impu