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Ordinanza — n. 22526/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses tax appeal as inadmissible due to improper procedural grounds and lack of merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22526/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the taxpayer's cassation appeal inadmissible for failing to properly frame procedural objections under the Civil Procedure Code. The lower court had already ruled that the appeal was inadmissible because it challenged merits of prior tax assessments rather than formal defects of the collection notice. Consequently, the Supreme Court rejected the claim for violation of civil code articles regarding evidence and presumptions.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 and n. 5 c.p.c.; Art. 2697 and 2729 c.c.: Appeals challenging the merits of underlying tax assessments are inadmissible when the contested act is a collection notice, as such issues belong to separate pending litigation.

Parole chiave

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tax collection notice inadmissible appeal procedural grounds merits of prior acts Civil Procedure Code tax liability evidence burden sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 c.p.c.
La censura, inoltre, ove debba essere intesa come omessa pronuncia,è comunque inammissibile in quanto irritualmente proposta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. anziché ai sensi dell’art.
Art. 360 n. 5 c.p.c.
La doglianza, in primo luogo, è diretta a far va le re un vizio sulla sufficienza della motivazione, in quanto tale non più proponibile ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. ratione temporisapplicabile trattandosi di sentenza pubblicata nel dicembre 2013.
Art. 2697 c.c.
Art. 2729 c.c.
Art. 295 c.p.c.
Il giudizio avverso il conseguente avviso emesso nei confronti di Lazzarin Salvatore, invece, veniva sospeso ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione delle controversie relative alle società.
art. 68 d.lgs. n. 546/92
RILEVATO CHE L’Agenzia delle entrate emetteva avvisi di accertamento per Ires e Irap per il 2005 nei confronti delle società Mondial Srl e Lazzarin Srl, nonché, in conseguenza, avviso nei confronti di Lazzarin Salvatore per Oggetto: Cartella ex art. 68 d.lgs.
art. 295 c.p
Il giudizio avverso il conseguente avviso emesso nei confronti di Lazzarin Salvatore, invece, veniva sospeso ex art. 295 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Ordinanza n. 994 del 20/01/2016
49/06/2013), ma la relativa sentenza era cassata dalla Suprema Corte con ordinanza n. 994 del 20/01/2016, che rinviava al giudice di merito.
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Testo completo

to la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 15795/2014R.G. proposto da Lazzarin Salvatore, rappresentata e difes a dagli Avv.ti Emilio Rosso e Leonardo Gnisci, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma via Pisanelli n. 2, giusta procura a margine del ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 105/7/13, depositata l’11 dicembre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del17 maggio 2022 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli. RILEVATO CHE L’Agenzia delle entrate emetteva avvisi di accertamento per Ires e Irap per il 2005 nei confronti delle società Mondial Srl e Lazzarin Srl, nonché, in conseguenza, avviso nei confronti di Lazzarin Salvatore per Oggetto: Cartella ex art. 68 d.lgs. n. 546/92 i maggiori redditi percepiti attesa la natura di società a ristretta base azionaria delle prime. Le società e il contribuente presentavano ricorso avverso i rispettivi atti impositivi.

L’impugnazione avverso l’avviso emesso nei confronti della società Lazzarin Srl era rigettato dalla CTR del Veneto (n. 49/06/2013), ma la relativa sentenza era cassata dalla Suprema Corte con ordinanza n. 994 del 20/01/2016, che rinviava al giudice di merito. L’impugnazione della società Mondial Srl era, a sua volta, rigettata sia dal giudice di primo grado che dalla CTR del Veneto, avverso la cui decisione la contribuente ha proposto ricorso per cassazione. Il giudizio avverso il conseguente avviso emesso nei confronti di Lazzarin Salvatore, invece, veniva sospeso ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione delle controversie relative alle società.

Nelle more, tuttavia, l’Agenzia delle entrate emetteva cartella di pagamento, a titolo provvisorio, per le somme dovute dal contribuente. Avverso tale cartella, oggetto del presente giudizio, Lazzarin Salvatore proponeva ricorso, che veniva rigettato dalla CTP di Venezia. La sentenza era confermata dalla CTR in epigrafe. Lazzarin Salvatore propone ricorso per cassazione con un motivo, cui resiste l’Ufficio con controricorso. CONSIDERATO CHE 1. L’unico motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., nonché omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Lamenta il ricorrente l’errore di giudizio della CTR che non ha considerato la doglianza, formulata in appello,sulla carenza di prova degli utili extrabilancio attesa la non definitività degli avvisi di accertamento nei confronti delle società, i cui giudizi erano ancora pendenti, e del contribuente, il cui giudizio era invece sospeso in attesa della definizione dei primi, decidendo dunque in violazione dei principi in materia di riparto dell’onere della prova e di presunzioni.

2. Il motivo- e, quindi, il ricorso - è inammissibile per più ragioni. 2.1. La doglianza, in primo luogo, è diretta a far va le re un vizio sulla sufficienza della motivazione, in quanto tale non più proponibile ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. ratione temporisapplicabile trattandosi di sentenza pubblicata nel dicembre 2013. 2.2. La censura, inoltre, ove debba essere intesa come omessa pronuncia,è comunque inammissibile in quanto irritualmente proposta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. anziché ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.; in tale ipotesi, peraltro, la stessa sarebbe infondata posto che la CTR ha espressamente statuito che «i motivi di impugnazione dell’appello nel caso di iscrizione a ruolo derivante da atto prodromico regolarmente notificato devono riguardare solo i vizi formali dell’iscrizione a ruolo della cartella stessa.

L’appellante contesta gli elementi assunti e sfociati negli avvisi di accertamento nei confronti delle due società già oggetto di impugnazione. Da ciò l’inammissibilità dell’appello». La CTR, dunque, non ha omessodi valutare o di pronunciare sulle doglianze, che ha, semplicemente, ritenuto inammissibil i perché involgenti questioni di merito dell’atto presupposto (e pertinenti ai relativi giudizi), estraneealla procedura di riscossione. 2.3. Ciò rende inammissibile anche la lamentata violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., attesa l’estraneità delle relative questioni alla ratio decidendidella sentenza impugnata.

3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, sono regolate per soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna Lazzarin Salvatore al pagamento delle spese a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in complessive € 13.200,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bi