Italian tax court dismisses taxpayer appeal, ruling late filing of objections precludes challenging final tax assessment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Anna Durizia Scavone's appeal against a tax assessment, accepting the Revenue Agency's argument that her late filing of objections was procedurally barred. The taxpayer had previously challenged a notice of irregularity but failed to contest the subsequent tax assessment, which became definitive under established legal principles. Consequently, the court rejected her new claims regarding the substitute tax and land valuation, ordering her to pay the procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.; Art. 19, comma 3 D.Lgs. n. 546/1992; Art. 384 c.p.c.: Where a taxpayer fails to challenge a tax irregularity notice within the prescribed period, the resulting tax assessment becomes definitive and cannot be re-litigated in a subsequent appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2681-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore elettivamente domiciliate in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis -ricorrenti – contro SCAVONE ANNA DURIZIA, elettivamente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato VITTORIO DE BONISgiusta procura speciale in atti -resistente– avverso la sentenza n. 563/02/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della BASILICATA, depositata l’8/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/6/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Agenzia delle entrate ed Agenzia delle entrate riscossione propongonoricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Basilicata aveva respinto l’appello erariale avverso la sentenza n. 347/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Potenza, in accoglimento del ricorso proposto da Anna Durizia Scavone avverso cartella esattoriale; la contribuente si è tardivamente costituita in giudizio depositando memoria difensiva ex art. 378 c.p.c CONSIDERATO CHE 1.1. con il primo motivo di ricorso partericorrenteavanza censura ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. di nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente, avendo la Commissione Tributaria Regionale respinto il gravame dell’Ufficio senza esaminare le censure relative all’inammissibilità delle doglianze formulate dalla contribuente circa la debenza dell’imposta sostitutiva, applicata dall’Ufficio; 1.2. con il secondo motivo parte ricorrente avanza censura ex art.360, co. 1, n. 4 c.p.c. di nullità della sentenza per omessa motivazione circa le doglianze formulate dall’appellante in merito alla rivalutabilità dei terreni agricoli, al termine entro cui deve essere rideterminato il valore dei terreni ed alla facoltà per il contribuente di modificare la scelta di optare per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni; 1.3. con il terzo motivo si denuncia violazione di norme di diritto (art. 2 DPR n. 332/1998) avendo la Commissione Tributaria Regionale affermato l’emendabilità della dichiarazione dei redditi, nonostante nel caso di specie essa avesse carattere di dichiarazione di volontà e non di scienza; 2.1.
è fondato il primo motivo, con assorbimento delle rimanenti censure; 2.2. la Commissione Tributaria Regionale - pur avendo segnalato nell'incipit della motivazione la presenza di thema decidendum , strettamente inerente alla violazione dell’art. 19 comma 3 D.Lgs. n. 546/1992, con riguardo all’inammissibilità dell’impugnazione della cartella avente ad oggetto il solo recupero delle somme, recate da precedente comunicazione di irregolarità, che la contribuente aveva deciso di rateizzare, come illustrato nei motivi di gravame ritualmente trascritti in ricorso, in ossequio al principio di specificità ex art. 366 c.p.c.-, ha inopinatamente pretermesso ogni determinazione al riguardo, 2.3. va in primo luogo richiamato l’insegnamento di questa Corte secondo cui, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (cfr.
Cass. nn. 21968/2015, 21257/2014); 2.3. la questione posta con il primo motivo dell'odierno ricorso va quindi esaminata per verificare se possa essere decisa in astratto, prescindendo da riscontri fattuali; 2.4. nella specie, esaminato in tale prospettiva, va dunque accolto il primo motivo; 2.5. nel caso in esame, la cartella di pagamento impugnata è stata emessa a seguito della notifica della comunicazione di irregolarità circa il pagamento delle rate relative ad imposta sostitutiva, con iscrizione a ruolo e notifica di una precedente cartella esattoriale, a seguito della quale la contribuente aveva optato per un’ulteriore rateizzazione della pretesa debitoria recata dalla comunicazione di irregolarità, effettuando il primo pagamento ed omettendo ulteriori versamenti, con conseguente iscrizione a ruolo dell’importo non versato, oltre sanzioni ed interessi, e notifica della cartella esattoriale impugnata nella presente sede; 2.6. in punto di diritto va ribadito che, in tema di contenzioso tributario, l'impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, ma cionondimeno avente natura di atto impositivo, rappresenta una facoltà e non un onere, il cui mancato esercizio non preclude la possibilità d'impugnazione con l'atto successivo, in quanto costituisce orientamento ormai consolidato e condivisibile della giurisprudenza di legittimità, cui s'intende, pertanto, assicurare continuità, il principio secondo cui l'impugnazione da parte del contribuente della comunicazione di irregolarità, trattandosi di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del1992, è una facoltà volta ad estendere gli strumenti di tutela del contribuente e non un onere, con la conseguenza che, in mancanza di essa, la pretesa tributaria non si cristallizza e, pertanto, non è preclusa la successiva impugnazione di uno degli attitipici previsti dalla predetta disposizione normativa (cfr.
Cass. nn. 11471/2018, 26129/2017; con riguardo all’impugnabilità della comunicazione di irregolarità ex art. 36 bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 - cd. avviso bonario -, cfr. Cass. nn. 22356/2020, 3315/2016, 1595/2015, 15957/2014); 2.7. la contribuente, a seguito della notifica della comunicazione d’irregolarità, non risulta aver tuttavia impugnato la successiva cartella esattoriale (precedente rispetto a quella impugnata nella presente sede), relativa alla pretesa tributaria oggetto anche della presente impugnazione, con conseguente preclusione per la formulazione di ogni eccezione relativa all’atto impositivo divenuto definitivo secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato; 2.8. con il ricorso originario la contribuente ha, infatti, dedotto vizi relativi alla debenza dell’imposta sostitutiva ed all’iscrizione a ruolo conseguente al controllo automatizzato, e non vizi propri della cartella in questa sede impugnata, sicché il ricorso originario della contribuente avverso la cartella esattoriale, da ultimo notificata, emessa successivamente a precedente comunicazione di irregolarità e cartella esattoriale non impugnate, risulta essere inammissibile, avendo ad oggetto una pretesa tributaria, divenuta definitiva;
3. quanto sin qui illustrato comporta l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata;
4. inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art.384 c.p.c., comma 1, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente;
5. poiché l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in base al quale si è decisa la causa, s'è consolidato dopo la proposizione del ricorso per cassazione, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali delle fasi di merito, con condanna della contribuente al pagamento delle spese del presente grado, con liquidazione come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente, compensando tra le parti le spese processuali dei gradi di merito; condannala contribuente al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 2.300,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovut