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Ordinanza — n. 22498/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court allows registration tax appeal, ruling collection valid after litigation extinction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22498/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the taxpayer's appeals against a registration tax assessment and subsequent collection notice. The court held that the tax authority could validly pursue collection only after the underlying litigation was extinguished, making the tax act definitive at that point. Consequently, the authority's actions were deemed lawful, and the taxpayer's procedural objections were rejected.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.; Art. 25 DPR n. 602/1973; Art. 78 DPR n. 131/1986: The tax administration may exercise collection rights only after the definitive extinction of the related litigation, at which moment the tax act becomes final and the ten-year prescription period applies exclusively.

Parole chiave

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registration tax collection procedure litigation extinction prescription period tax definitiveness administrative appeal tax collection authority inosservanza del termine perentorio

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.
con il primo motivo di ricorso l’Agenzia ricorrenteavanza censura ex art. 360, co.
Art. 19, co. 3, DPR n. 546/1992
per violazione di norme di diritto (art. 19, co. 3, DPR n. 546/1992) e lamenta che la Commissione Tributaria Regionale abbia accolto l’appello anche relativamente alla cartella esattoriale, avendo tuttavia la contribuente sollevato al riguardo vizi (prescrizione e decadenza ex art.
Art. 63 D.Lgs. n. 546/1992
con il terzo motivo si denuncia violazione di norme di diritto (art. 63 D.Lgs. n. 546/1992, art.
Art. 25 DPR n. 602/1973
546/1992) e lamenta che la Commissione Tributaria Regionale abbia accolto l’appello anche relativamente alla cartella esattoriale, avendo tuttavia la contribuente sollevato al riguardo vizi (prescrizione e decadenza ex art. 25 DPR n.
Art. 78 DPR n. 131/1986
131 del 1986, art. 78, non trovando applicazione né il termine triennale di decadenza previsto dall'art.
Art. 23 D.Lgs. n. 46/1999
46 del 1999, art. 23 (che ha esteso le disposizioni di cui al d.p.r.
art. 63 D.Lgs. n. 546/1992
con il terzo motivo si denuncia violazione di norme di diritto (art. 63 D.Lgs. n. 546/1992, art.
art. 384 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., 11 maggio 2018, n. 11555
Cass., 11 maggio 2018, n. 11555; Cass., 30 giugno 2016, n.
Cass., 30 giugno 2016, n. 13418
11555; Cass., 30 giugno 2016, n. 13418; Cass., 24 settembre 2014, n.
Cass., 24 settembre 2014, n. 20153
13418; Cass., 24 settembre 2014, n. 20153; Cass., 9 luglio 2014, n.
Cass., 9 luglio 2014, n. 15619
20153; Cass., 9 luglio 2014, n. 15619; Cass., 6 giugno 2014, n.
Cass., 6 giugno 2014, n. 12748
15619; Cass., 6 giugno 2014, n. 12748; Cass., 2 dicembre 2013, n.
Cass., 2 dicembre 2013, n. 27028
12748; Cass., 2 dicembre 2013, n. 27028);
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15962-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente – contro CASSANO EMILIA, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato ORNELLA NUCCI giusta procura speciale estesa a margine del controricorso -controricorrente– e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore -intimata– avverso la sentenza n. 3543/01/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 12/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/6/2022 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Calabria aveva accolto gli appelli, riuniti, di Emilia Cassano avverso le sentenze nn. 25/2017 e 5443/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, in rigetto dei ricorsi proposti avverso avviso di liquidazione per imposta di registro 1998 e successiva cartella esattoriale; la contribuente resiste con controricorso, la Concessionaria è rimasta intimata CONSIDERATO CHE 1.1. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia ricorrenteavanza censura ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. di nullità della sentenza per avere la Commissione Tributaria Regionale accolto l’appello relativo all’impugnazione dell’avviso di liquidazione sulla scorta di doglianze (maturazione del termine di prescrizione e decadenza per la richiesta di pagamento delle somme iscritte a ruolo) formulate dalla contribuente per la prima volta in sede di gravame; 1.2. con il secondo motivo l’Agenzia ricorrenteavanza censura ex art.360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione di norme di diritto (art. 19, co. 3, DPR n. 546/1992) e lamenta che la Commissione Tributaria Regionale abbia accolto l’appello anche relativamente alla cartella esattoriale, avendo tuttavia la contribuente sollevato al riguardo vizi (prescrizione e decadenza ex art. 25 DPR n. 602/1973) che potevano esseri fatti valere unicamente con riguardo all’avviso di liquidazione; 1.3. con il terzo motivo si denuncia violazione di norme di diritto (art. 63 D.Lgs. n. 546/1992, art. 25 DPR n. 602/1973) laddove la Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto essere maturata la decadenza di cui all’art. 25 DPR n. 602/1973 ritenendo che l’atto impositivo divenga definitivo, nel caso di estinzione del processo per omessa riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio, dal giorno della notifica del suddetto atto impositivo, oggetto del processo estintosi per mancata riassunzione; 2.1.

è fondato il terzo motivo, con assorbimento delle rimanenti censure; 2.2. sulla base degli esiti della giurisprudenza di questa Corte, che qui si riaffermano, va evidenziato che l’omessa riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio determina l’estinzione dell’intero processo, ai sensi dell’art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e la definitività dell’avviso di accertamento impugnato, giacché quest’ultimo non è un atto processuale, ma l’oggetto dell’impugnazione, con la conseguenza che il termine di prescrizione (come quello di decadenza) della pretesa tributaria, incorporata nell’atto impositivo, decorre dalla data di scadenza del termine utile per la non attuata riassunzione, momento dal quale l’Amministrazione finanziaria può attivare la procedura di riscossione (cfr. ex plurimis, Cass. nn. 5044/2012, 556/2016, 23922/2016, 9521/2017); 2.3.

è stato, altresì, precisato che, differentemente da quanto avviene nel giudizio ordinario, l’estinzione conseguente all’omessa o tardiva riassunzione del giudizio a seguito di rinvio dalla Corte di Cassazione è rilevabile anche d’ufficio, ex artt. 45, comma 3, e 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, e comporta il venir meno dell’intero procedimento, con conseguente definitività dell’avviso di accertamento (cfr. Cass. n. 32276/2018); 2.4. alla luce dei principi esposti, non v’è dubbio che l’Amministrazione erariale abbia ragione di dolersi per l’errore in cui è incorso il giudice di secondo grado, per non aver considerato che il termine di decadenza per la riscossione del credito tributario decorre dalla data di scadenza del termine utile per la non attuata riassunzione davanti al giudice di rinvio, e che, solo da tale momento, intervenuta la definitività dell’atto impositivo, l’Amministrazione può far compiutamente valere il proprio credito attraverso la procedura di riscossione; 2.5. l'avviso di liquidazione in oggetto è stato, infatti, notificato (luglio 2012) ben prima del decennio di prescrizione, decorrente quest'ultimo dalla data di estinzione del giudizio (ottobre 2010, per essere decorso inutilmente il termine di un anno e 46 giorni dalla pubblicazione della sentenza di rinvio dalla cassazione, avvenuta in data 21.7.2009); 2.6. quanto alla notifica della cartella esattoriale che si assume effettuata dalla Commissione Tributaria Regionale in violazione del termine di decadenza (biennale) previsto dal d.p.r. n. 602 del 1973, art. 25, c. 1, lett. c), le doglianze dell’Agenzia ricorrente sono parimenti fondate in quanto questa Corte, con consolidato orientamento interpretativo, ha rilevato che, in tema di imposta di registro, una volta divenuto definitivo l'avviso di rettifica e liquidazione per mancata impugnazione, ai fini della riscossione del credito opera unicamente il termine decennale di prescrizione di cui al d.p.r. n. 131 del 1986, art. 78, non trovando applicazione né il termine triennale di decadenza previsto dall'art. 76 di detto decreto, concernente l'esercizio del potere impositivo, né il termine di decadenza contemplato dal d.p.r. n. 602 del 1973, art. 25, in quanto l'imposta di registro non è ricompresa tra i tributi ai quali fa riferimento il d.lgs. n. 46 del 1999, art. 23 (che ha esteso le disposizioni di cui al d.p.r. n. 602 del 1973, art. 15, c. 1, quanto all'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio, e art. 25, c. 1, quanto ai termini di decadenza, solo all'IVA; cfr.

Cass., 11 maggio 2018, n. 11555; Cass., 30 giugno 2016, n. 13418; Cass., 24 settembre 2014, n. 20153; Cass., 9 luglio 2014, n. 15619; Cass., 6 giugno 2014, n. 12748; Cass., 2 dicembre 2013, n. 27028);

3. quanto sin qui illustrato comporta l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata;

4. inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, non essendo emerse, dall’esame del controricorso, ulteriori eventuali questioni, rimaste assorbite nella sentenza impugnata, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 1, con il rigetto dei ricorsiintroduttivi della contribuente;

5. poiché l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in base al quale si è decisa la causa, s'è consolidato dopo la proposizione del ricorso per cassazione, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali delle fasi di merito, con condanna della controricorrente al pagamento delle spese del presente grado, con liquidazione come da dispositivo

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta i ricorsi introduttivi della contribuente avverso l’avviso di liquidazione e la cartella esattoriale, compensando tra le parti le spese processuali dei gradi di merito; condanna la controricorrente al pagamento dellespese di questo giudizio che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Co