Italian tax court dismissed appeal; process extinguished by deadline lapse under Art. 6 D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against a regional tax commission decision, ruling that the tax proceeding had legally extinguished. The taxpayer failed to submit a request for simplified settlement by the December 31, 2020 deadline, while the tax authority did not issue a denial. Consequently, the court applied Article 6 of Legislative Decree 119/2018 to declare the process terminated due to the expiration of the statutory term.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When the statutory deadline for requesting a simplified tax settlement expires without a request or a denial, the proceeding extinguishes by operation of law.
Parole chiave
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RETO sul ricorso iscritto al n. 13936/2015 R.G. proposto da Gatto Antonino Giuseppe Pantaleo, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Montecamozzo Lucia e Fantozzi Augusto, con domicilio eletto in Roma, via Sicilia, n. 66, presso lo studio Fantozzi & Associati; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 2338/4/14, pronunciata con riferimento All' atto impositivo n. TD301010708/10 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. 2Z...., ICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma i ( DEPOSITATO IN CA oggi, 18.1116202 •n• nn•••••••n••• Il