Tax court process extinguished due to failure to request simplified procedure within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe tax court declared the proceedings extinguished because neither party requested the simplified procedure defined in Article 6 of Legislative Decree 119/2018 by December 31, 2020. The plaintiff argued for the simplified process to resolve the tax dispute, while the tax authority did not contest the procedural timeline. The court ruled that without a formal request within the specified period, the process automatically terminated, leaving the plaintiff to bear the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure for simplified definition extinguishes automatically if the request is not filed within the statutory deadline, unless the parties subsequently request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
corso iscritto al n. 12930/2015 R.G. proposto da Mari & Monti Sri, rappresentata e difesa dalli Avv. Laurenti Nicola, con domicilio eletto in Roma, via Denza, n. 50/A, presso lo studio di quest'ultimo; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia sez. staccata di Brescia n. 5890/64/14, pronunciata con riferimento alli atto impositivo n. T9F03B301016/13 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma « - Zn2/ DEPOSITATO IN CAN LERIA oggi, 18 LUG 20/ li Ca gia