Italian tax court process extinguished due to failure to request settlement within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a settlement within the deadline set by the 2018 tax reform law. The Regional Tax Commission had issued a decision in 2015, but no formal request for settlement was filed before December 31, 2020. Consequently, the court ruled that the procedural timeline expired, terminating the case and assigning any advanced costs to the party responsible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax procedure extinguishes automatically if neither party requests a settlement within the prescribed period, unless an urgent hearing is subsequently fixed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
sul ricorso iscritto al n. 11372/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Thermo Fisher Scientific S.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonino Palmeri e Uberto Gasperini Zacco, con domicilio eletto in Roma, viale Gorizia, n. 22, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 619/11/2015, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. R1L033B00239.
Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevoe."--"I della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma DEPOSITATO IN CA LeRIA ne.•••••••••