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Decreto — n. 22467/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax court process extinguished due to expiration of deadline for settlement request under D.L. 119/2018 Article 6.

Numero d'incarto Decreto — n. 22467/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party filed a settlement request by December 31, 2020. The taxpayer and the tax authority failed to utilize the specific procedural window established by Article 6, Paragraph 13 of D.L. 119/2018 to finalize the dispute. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically upon the deadline's passage, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119: The tax procedure regarding simplified settlement extinguishes automatically if the statutory deadline for filing a settlement request expires without a request for hearing being made.

Parole chiave

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tax procedure extinction simplified settlement deadline D.L. 119/2018 Article 6 automatic process termination tax litigation expiration differimento dell'imposizione procedura di tassazione fiscale contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, commi 8, 9 e 10 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 6, comma 13 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, terzo comma del cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 354/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Super Immobiliare S.r.l. unipersonale in liquidazione, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandra Militerno e Francesco Napolitano, con domicilio eletto in Roma, via Po, n. 9, presso lo studio di quest'ultimo; 1/ avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 932/8/14, /\.t) pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T8R030100495.

Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 22n DEPOSITATO IN CA LE'RIA oggi, _i A.