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Decreto — n. 22465/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax court process extinguished due to failure to request simplified settlement within statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 22465/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure by the December 31, 2020 deadline. The Regional Tax Commission had previously rejected the taxpayer's request for simplified settlement, but no formal objection was filed to preserve the right to a full trial. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically under the specific provisions of the 2018 decree, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax proceeding is extinguished if neither party requests the simplified settlement procedure within the statutory deadline, unless a specific request for a hearing is filed to preserve the right to a full trial.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax proceeding extinction simplified settlement procedure statutory deadline failure tax dispute termination procedural time limit

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata )e della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.

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Testo completo

ETO sul ricorso iscritto al n. 25938/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Poste Vita Spa rappresentata e difesa dall' Avv. Maisto Guglielmo con domicilio eletto in Roma, Piazza D'Aracoeli, n. 1, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 4118/9/15, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TJBC00200064/11.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata )e della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; \3 rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma resi ente DEPOSITATO IN CAt4LLERIA Il