Tax court dismissed appeal as tax procedure extinguished by statutory time limit on 31 December 2020.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation extinguished because neither party requested a hearing extension before the statutory deadline of 31 December 2020. The taxpayer and the Revenue Agency failed to file the necessary request under Article 6, Paragraph 13 of Legislative Decree 119/2018 to continue the proceedings. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, para. 13 d.l. 119/2018; Art. 391, para. 3 c.p.c.: The tax procedure extinguishes by expiration of the time limit for requesting a hearing if no such request is filed, terminating the case automatically.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
te DECRETO sul ricorso iscritto al n. 888/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro pv Zia Sitindustrie Tubes & Pipes S.r.I.Y, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Eugenio Briguglio e Gianluca Boccalatte, con domicilio eletto in Roma, via Germanico n. 146, presso lo studio dell'avv. Ernesto Mocci; , avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale dellaimmbardlai n. 62/14/2012, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. R18080200088/2009.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere 2) 26/ l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
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