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Ordinanza — n. 22447/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal upholding presumption of undistributed profits for closely held companies. The court rejects the argument that this presumption is illogical for family groups. The decision affirms the lower court's application of tax law principles. The ruling confirms the legal basis for attributing corporate profits to shareholders. The outcome validates the tax authority's assessment of income distribution. The judgment upholds the principle of profit attribution in specific corporate structures. The decision clarifies the scope of the presumption regarding family-owned entities. The court finds no error in the application of the relevant tax statutes. The ruling maintains the established legal framework for closely held corporations. The judgment affirms the lower court's reasoning on profit distribution presumptions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22447/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision regarding undistributed profits. The taxpayer argued that applying a presumption of profit distribution to a closely held family company was illogical and lacked explicit statutory support. The court rejected this claim, affirming that the presumption is legally sound due to the typical family control and shared management within such corporate structures. Consequently, the court upheld the lower court's finding that the tax authority correctly attributed corporate profits to the individual shareholders.

Regesto Legislator

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Art. 47 comma 1 t.u.i.r.; Art. 5 comma 1 DPR 917/1986: The presumption of undistributed profit distribution applies to closely held companies, reflecting the factual reality of family control and shared management, thereby justifying the attribution of corporate profits to shareholders even without explicit statutory provision.

Parole chiave

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closely held company presumption of distribution undistributed profits family control tax attribution corporate profits tax assessment rimborso dei contributi agli stranieri

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 47 comma 1 t.u.i.r.
Art. 5 comma 1 DPR 917/1986

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., 31/03/2021, n. 8903
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Testo completo

ppresentat a e difes a , in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’avv.to Marino Marinelli e dall’avv.to Manuele Coglitore,elettivamente domiciliata in Roma, Via Confalonieri n. 4, presso lo studio dell’avvocato Coglitore. Ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, i n persona del direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis Controricorrente Oggetto: società ristretta base avverso la sentenza n . 459 /29 / 1 5 della Com mis sione t ributaria regionale delVeneto, depositata in data 4 marzo 201 5 , non notificata; udita la relazione svolta dal ConsigliereRosita D’Angiolella nella camera di consiglio del 22 giugno2022.

RILEVATO CHE 1. Dalla sentenza impugnata risulta che, in data 27 settembre 2006, la società Apinox s.r.l. stipulò con la società statunitense Woodrow Mckinney C. LLC un contratto denominato “impegno irrevocabile allo sconto pro soluto di crediti commerciali” ( irrevocable commitment to purchase without recourse contract), per il quale la società Apinoxs.r.l. contabilizzava, per l'anno di competenza 2006, un costo di euro 134.904,00 a fronte di un versamento conseguente all'impegno irrevocabile dello sconto pro-soluto per euro 59.976,17. Nella stessa annualità la società Woodrow Mckinney C.

LLC retrocesse alla società Apinox s.r.l., la somma di euro 37.826,00 su conto corrente cifrato presso una banca di Lugano intestato a Zanchettin Sergio, legale rappresentante e socio di Apinox.L’Agenzia delle entrate notificò a Zanchettin Sergio, avviso di accertamento, per l’anno 2006, per dividendi non dichiarati recuperando a tassazione maggiore imponibile Irpef di euro 23.990 , 46 . Successivamente l'Agenzia delle entrate emise avviso di accertamento nei confronti dell'altro socio di Apinox s.r.l., Cinzia Zanchettin, un maggior reddito relativo al 2006,pari a € 5.394,80 in ragione della quota di proprietà detenuta nella società A pinox indirettamente , per il tramite della società Castellana s.a.s. Intanto, l a società Apinox s.r.l. aderiva ai rilievi contenuti nel p.v.c.con atto di definizione n. T6XA3PA00715 del 2011.

2. Cinzia Zanchettin impugnò l’avviso di accertamento emesso nei suoi confrontiinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Treviso che, con sentenza n. 45/ 20 13, accolse in parte il ricorso, rideterminandoil maggior reddito accertato al netto dell’imposta Ires già versata dalla Apinox s.r.l.

3. Lacontribuente propose appello avverso tale sentenza ed anche l’Ufficio, con autonomo ricorso, propose appello innanzi alla CTR del Veneto. Con la sentenza in epigrafe, i giudici di appello dopo aver riunito i ricorsi, respingevano l’appello di Cinzia Zanchettin rilevando che a seguito del l’atto di adesione della società Apinox s.r.l., trattandosi di società a ristretta base azionaria,operava la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai suoi soci.

4. Cinzia Zanchettin ha proposto ricorso in cassazione avverso tale sentenza affidato a duemotivi.

5. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

6. Il ricorso veniva fissato all’udienza camerale del 22/06/2022.

7. La società contribuente ha depositato istanza telematica di partecipazione all’udienza pubblica. RILEVATO CHE 1. Col primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 , primo comma,n. 3) , cod. proc. civ. , la violazione e falsa applicazione degli artt. 62 del d.lgs. 31/12/1992 n. 546, 2727-2729 cod. civ., 2697 cod. civ., 145 t.u.i.r. là dove la CTR si è limitata ad affermare “laconicamente ed apoditticamente” la validità della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci, nonostante la diversa destinazione di tali utili «fosse stata offerta dallo stesso accertamento fiscale condotto nei confronti di Sergio Zanchettin».

2. Ilsecondo motivo di ricorso è articolato sotto un duplice profilo di censura, denunciandosi,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4),cod. proc. civ., la nullit à della sentenza per violazione dell'art. 1 12 cod.proc. c iv . , nonché degli artt. 53 e 56 d.lgs. n. 546 del 1992 , poiché «una cospicua parte dei motivi di appello»dedotti da ella ricorrente sarebbero rimasti del tutto privi di decisione; inoltre , si denunc ia la nullitàdella sentenza per violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. n. 546 del 1992,in combinato disposto con l’art. 156, comma 2, cod. proc. civ., in quanto carente di motivazione sulle eccezioni proposte.

La ricorrente così precisa i motivi di appello non esaminati: «Carenza di prova che le somme retrocesse dalla Woodrow M ckinney C ompany L L C siano affluite nella disponibilità dei soci ( motivo A - 2 del ricors o in appello di Z anchettin, allegato 6 pagina 6 - 8 ), - il dividendo che avrebbe potuto rifluire dall'Apinox ai soci non sarebbe mai stato pari all'importo dei costi sostenuti per l'operazione inesistente e cioè €134.904 in quanto la retrocessione da parte della WoodrowMckinney C ompany L L C avveniva per ammontar e inferior i , cioè depurati dalle feestrattenute dalla società estera (motivo B-1 dei ricorsi in appello di Zanchettin,all. 6, pagina 8 - 10 ) » .

3. Considerato il carattere pregiudiziale del secondo motivo di ricorso, esso va esaminato prioritariamente. Le censure ivi proposte devono essere disattese. 3.1. In primo luogo, va evidenziato che il mezzo, in entrambi i profili di censura,risente di un vulnus di generale inammissibilità, non avendo la ricorrente assoltol’onere di riportare in ricorso, nella loro integralità, le doglianze formulate sia nel primo grado che nel giudizio di appello,sì da consentire a questa Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano “nuove” e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedereall’esame dei fascicoli di ufficio o di parte (principio consolidato:

Cass., 20/08/2015, n.17049; Cass.n.7536/2019; n. 545/2020, in motiv.). Va, altresì, considerato che l’esposizione delle censure pecca di eccessiva genericità anche in quanto l’indicazi one delle eccezioni proposte (v. i nfra § 2) , non è accompagnatadall’elaborazione critica al contenuto della sentenza di primo grado(cui le relative eccezioni si riferivano) e prescinde del tutto dall'analisi del decisum impugnato(Cass., 21/07/2020 , n. 15517 ) .3.2. Peraltro, dalla lettura della sentenza, tanto nella parte in fatto quanto in quella in diritto, non si evince alcuna omissione di pronuncia corrispondente alle istanze delle parti.

Ed invero, per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia è necessario la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione. Secondo i principi consolidat i di questa Corte –che qui si condividono e si fa nno propri - non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione sul punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (cfr., ex plurimis, Cass.,06/12/2017, n. 29191).

4. Il primo motivo di ricorsonon supera il vaglio di ammissibilità di cui all’art. 360 bis n. 1, cod. proc. civ. avendo la CTR fatto corretta applicazione dei principi, assolutamente pacifici, affermati da questa Corte, in tema di distribuzione degli utili ai soci di società a ristretta base.Ed infatti, l'applicazione della presunzione distribuzione degli utili extracontabili a i soci, pure in assenza di un'espressa previsione normativa a riguardo, quale quella contenuta nell'articolo 5,comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986 n . 917 per le società di persone , non può ritenersi «illogica[…] stante la complicità che normalmente ha av vince un gruppo così composto e l'appartenenza del patrimonio sociale degli stessi utili, come per tutte le società, proporzionalm ente soci » (così, Cass., 31/03/2021,n. 8903 ).

L a ratio di tale principio si fonda , infatti , sulla circostanza del dato di esperienza che nella generalità dei casi a tali società di capitali sono composte da soci legati da rapporti di coniugio o di stretta parentela venendosi in tal modo a generare un elevato grado di compartecipazione degli stessi alla gestione della società e al reciproco controllo tra i soci medesimi. 4.1. Nella specie,non sussiste l’error in iudicandoimputato alla CTR la quale ha rettamente affermato la operatività della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di società a ristretta base [«Come giustamente dedotto dall'ufficio in sede di impugnazione, seguito dell'atto di definizione della società Apinox s.r.l. in ordine alle risultanze del pc del 09/09/2011, lo stesso, trattandosi di società a ristretta base azionaria, ha attribuito a i soci , in base alla percentuale di quota in proprietà, l'utile conseguente al disconoscimento dei costi accertati in capo alla società per € 134.904,00.

Tale attività ormai è pacificamente ritenuta legittima della Suprema Corte operando una presunzione di distribuzione ai soci (ovviamente relativa) degli utili extrabilancio in capo ad una società di capitali a ristretta base proprietaria o virgola che in questo caso familiare»] e poi, - in accoglimento dell’appello incidentale dell’Ufficio – ha ridetermina t o il maggior reddito in capo a Cinzia Zanchettin al netto dell'imposta Ires già avversata da Apinox s.r.l. ( « […] dall'esame della documentazione prodotta a sostegno della legittima e corretta quantificazione del maggior reddito in capo al contribuente appare evidente che lo stesso aveva già provveduto a distribuire i maggiori utili accertati in capo alla società limitatamente al 40% del loro ammontare come previsto dall'articolo 47 comma 1del t.u.i.r.»).

5. Per il principio della soccombenza, Cinzia Zanchettin va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell’Agenzia delle entrate, liquidatecome da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.Condanna Cinzia Zanchettin al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in complessivi euro1415,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso, nella cameradi consiglio della Quinta S ezione civile della Cortedi Cassazione, in data 22 giugno 2022. Il Presidente Andreina Giudicepietro