Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22444/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows taxpayer appeal, ruling tax audit terms double only upon criminal reporting obligation, not actual report submission.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22444/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court allowed the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision that rejected a claim for doubled audit terms. The taxpayer argued that the tax authority illegally failed to report a crime, triggering the statutory term extension, while the authority contended that the crime was time-barred and no report was ever filed. The court ruled that the term extension depends solely on the legal obligation to report, not the actual submission of the report, and remanded the case for a new examination.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 43, comma 3, d.P.R. 29/09/1973 n. 600; Art. 331 c.p.p.: The doubling of tax audit terms requires only the legal obligation to report a crime, not the actual presentation of the report, and the tax judge cannot rule on the existence of the crime itself.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax audit terms criminal reporting obligation doubled time limits tax fraud indicators procedural deadline extension indagine su reati finanziari irregolarità finanziarie misure per il settore finanziario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 43, comma 3, d.P.R. 29/09/1973 n. 600
25, presso lo studio dell’avv.to Luigi Valensise Resistente Oggetto: art. 43 d.P.R.
Art. 331 c.p.p.
L’Agenzia delle entrate propos e appello avverso tale decisione che, con la sentenza di cui in epigrafe , veniva respinto dalla CTR la quale riteneva che non vi erano i presupposti per il raddoppio dei termini non essendo stata prodotta copia delle notizia di reato di cui all’art. 331 cod.
d.lgs. n. 74 del 2000
p en ., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione ( come chiarito dalla Corte Cost.
Art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE 1.Col primo motivo di ricorso , l’A mministrazione erariale denuncia , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione dell'articolo 43 , comma 3 , d.P.R.
art. 43 d.P.R. n.600/73
25, presso lo studio dell’avv.to Luigi Valensise Resistente Oggetto: art. 43 d.P.R. n.600/73 raddoppio termini avverso la sentenza n.
art. 331 cod. proc. pen
L’Agenzia delle entrate propos e appello avverso tale decisione che, con la sentenza di cui in epigrafe , veniva respinto dalla CTR la quale riteneva che non vi erano i presupposti per il raddoppio dei termini non essendo stata prodotta copia delle notizia di reato di cui all’art. 331 cod.
art. 331 c.p
L’Agenzia delle entrate propos e appello avverso tale decisione che, con la sentenza di cui in epigrafe , veniva respinto dalla CTR la quale riteneva che non vi erano i presupposti per il raddoppio dei termini non essendo stata prodotta copia delle notizia di reato di cui all’art. 331 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sentenza n. 247 del 2011
Cass., Sez. 5, 08/02/2022, n. 3887
Cass., Sez. 5, 02/07/2020, n. 13481
3887; id.,Cass., Sez. 5, 02/07/2020, n. 13481 ).
Cass., Sez. 5, 28/04/2021, n. 11156
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis. Ricorrente contro BERICA FINANZIARIA s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’avv.to Gloria Bizzotto, elettivamente domiciliata in Roma, Viale dei Santi Pietro e Paolo, n. 25, presso lo studio dell’avv.to Luigi Valensise Resistente Oggetto: art. 43 d.P.R. n.600/73 raddoppio termini avverso la sentenza n. 877 / 17 / 1 5 della Com mis sione t ributaria regionale del Veneto , de positata in data 19 maggio 2015 , non notificata; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rosita D ’Angiolella nella camera di consiglio del 22 giugno2022.

RILEVATO CHE 1. La controversia trae origine dall’emissione di due avvis i di accertamento, per gli anni d'imposta 200 3 e 2004 , con i qual i l' U fficio contestava alla società Berica Finanziaria s.r.l. il mancato pagamento di imposte dovute in relazione a dividenti distribuiti dalla controllata Trasfin SA, con sede in Lussemburgo, nonchél'indebita sottrazione a tassazione di una plusvalenza generatasi in capo alla medesima Trasfin SA, il tutto nel contesto di una complessa operazione di cessione di azioni della Banca Antoniana Popolare Veneta.

2. L a società Berica Finanziaria s.r.l. i mpugn ò gli avvis i di accertamento deducendo, in via preliminare, la decadenza dei poteri di accertamento per avere l'Ufficio illegittimamente usufruito del raddoppio dei termini previsto dall'articolo 43 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, in presenza di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia penale. L’adita Commissione tributaria provinciale di Padova accolse il ricorso della società ritenendo che poiché il reato ipotizzato era già prescritto, al momento dell'emissione dell'avviso di accertamento, non vi era alcun obbligo di denuncia da parte dell'Ufficio e,quindi, alcun raddoppio dei termini per l'accertamento.

3. L’Agenzia delle entrate propos e appello avverso tale decisione che, con la sentenza di cui in epigrafe , veniva respinto dalla CTR la quale riteneva che non vi erano i presupposti per il raddoppio dei termini non essendo stata prodotta copia delle notizia di reato di cui all’art. 331 cod. proc. pen.,né il decreto di archiviazione.4. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso in cassazione affidato a quattro motivi.

5. La società contribuente ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1.Col primo motivo di ricorso , l’A mministrazione erariale denuncia , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione dell'articolo 43 , comma 3 , d.P.R. 29/09/1973 n. 600 , per aver la CTR ritenuto carenti i presupposti per il raddoppio dei termini di cui alla diposizione citata ignorando che tale disposizione prescinde del tutto dalle vicende del procedimento penale e, quindi , dalla presentazione della denuncia penale essend o, invece, sufficiente « la presa di cognizione di un fatto che fa sorgere l’obbligo di denuncia penale». 1.2.

Anche con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione di legge e, segnatamente dell’art. 7, comma 1, l. 27/07/2000 n. 212, là dove la CTR ha ritenuto che «l’Amministrazione finanziaria deve giustificare il ricorso al più ampio termine di cui all'articolo 43 così che il giudice tributario, possa, poi, controllare la sussistenza dell'obbligo di denuncia», ignorando che, invece, l’avviso di accertamento non deve contenere un’autonoma motivazione circa il raddoppio dei termini di decadenza del potere impositivo. 1.3.

Con il terzo, la violazione di legge è denunciata per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. laddove i secondi giudici non hanno considerato che gli elementi riguardanti la sussistenza del reato(dichiarazione infedele previsto dall’art. 4 d.lgs, n. 74 del 2000)erano stati allegati dall' Ufficio e non contestati dal la società contribuente che, anzi, ne aveva dato conto nel ricorso introduttivo spiegandonele ragioni della prescrizione.1.4. Con il quarto motivo, s i denuncia l’omess o esame di fatti decisivi e controversi per il giudizio quali i documenti prodotti dalla contribuente ovvero l’omesso esame del certificato del casellario giudiziale contenente tutte le informazioni relative al reato contestato di dichiarazione infedele , il suo supposto autore ( il signor Enrico Marchiorello), l'effettiva presentazione delladenuncia con l'indicazione del RGNR (n. 12/011552), il pubblico Ministero al quale era stat a affidatal'indagine (dottoressa Luisa Rossi) e infine la archiviazione per prescrizione del reato.

2. I motivi di ricorso, che si esaminano congiuntamente per connessione di censure, sono fondati per quanto di seguito esposto. 2.1. La questione che si pone, riguardante i presupposti per far scattare il raddoppio dei termini per l’esercizio del potere accertativo dell’Ufficioprevisto dall’art. 43, comma 3, del d.P . R . n. 600 del 1973 e, per l’Iva, dall’art. 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, è facilmente risolvibile alla luce del pacifico orientamento di questa Corte,che qui si condivide e si fa proprio, in base al quale, il raddoppio dei termini di cui alle disposizioni citate, nei testi applicabili ratione temporis, presuppone unicamente l’obbligo di denuncia penale, ai sensi dell’art. 331 cod.proc. p en ., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione ( come chiarito dalla Corte Cost. nella sentenza n. 247 del 2011), sicché, ove il contribuente denunci il superamento dei termini di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, deve contestare la carenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia, non potendo mettere in discussione la sussistenza del reato il cui accertamento è precluso al giudice tributario (cfr., ex plurimis , da ultimo Cass., Sez. 5, 08/02/2022, n. 3887; id.,Cass., Sez. 5, 02/07/2020, n. 13481 ). 2.2.

Quanto agli elementi necessari e sufficienti per far scattare l’obbligo di denuncia, è stato chiaritoche i termini sono raddoppiati, ai sensi delle disposizioni in parola, in presenza di seri indizi, con conseguente obbligo di denuncia penale, del reato di dichiarazione infedele, integrabile anche da condotte elusive a fini fiscali purché riconducibili a quelle previste dagli artt. 37, comma 3, e 37 bis, d.P.R. n. 600 del 1973, richiedendo la fattispecie di cui all'art. 4, d.lgs. n. 74 del 2000 la mera indicazione, anche senza l'uso di mezzi fraudolenti, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo ed elementi passivi fittizi quando ricorrano le altre condizioni ivi previste e si superino le relative soglie di punibilità(Cass., Sez. 5 , 28/04/2021 , n. 11156). 2.3.

La CTR, dunque,non ha fatto retta applicazione di tali superiori principi, ma ha commesso un duplice errore di diritto sia nella parte in cui haritenuto presupposto necessario la presentazione della denuncia penale - essendo necessario e sufficiente unicamente l'obbligo didenuncia penale, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000- sia nella parte in cui si è avocat a il potere di accertamento sulla sussistenza del reato, invece, precluso al giudice tributario. Ed invero, a fronte della contestazione del contribuentedel superamento dei termini di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, il giudice di merito è tenuto ad appurare, in base agli elementi indiziari emergenti dagli atti, la sussistenza dei presupposti dell'obbligo didenuncia, senza mettere in discussione la sussistenza del reato il cuiaccertamento è precluso al giudice tributario.

3. In conclusione, il ricorso va accolto per quanto esposto nella parte motiva, la sentenza impugnatava cassata con rinvi o alla C TR d el Veneto, in diversa composizione , per un nuovo esame della controversia nei termini indicati al paragrafo 2.3., cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Veneto, in diversa composizione,cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio. Così deciso, nella cameradi consiglio della Quinta s ezione civile della Cortedi Cassazione, in data 22 giugno 2022. Il Presidente And