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Ordinanza — n. 22407/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal claiming nullity for missing tax rate explanation and underbilling pronouncement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22407/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a regional court decision that denied tax deductions and upheld an assessment. The taxpayer argued the tax authority's notice was null due to a lack of explanation regarding the applied tax rate and a failure to address underbilling claims. The court ruled that the absence of a specific rate explanation is a formal defect without substantive impact since the rate remained clear, and the underbilling claim lacked documentary evidence.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: The omission of the applied tax rate in a tax assessment notice constitutes a mere formal violation lacking substantive relevance and does not render the act null, provided the rate and tax amount are identifiable from the document.

Parole chiave

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tax assessment nullity omitted tax rate explanation formal vs substantive defect underbilling tax claim Italian tax procedure spese del veicolo a motore spese professionali deducibili costo d'esercizio

Disposizioni normative citate

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Art. 112 cod. proc. civ.
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art.
Art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.
civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 13, comma 1 – quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater , d.P.R.
art. 112 cod. proc. civ
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass.21/04/2011, n. 9196
Cass.12/07/2006, n. 15834
Cass.11/01/2008, n. 430
Cass.24/07/2009, n. 17362
430, Cass.24/07/2009, n. 17362, Cass.
Cass.07/06/2016, n. 11682
Cass.22/02/2022, n. 5704
Cass.24/06/2021, n. 18115
Cass.14/12/2021, n. 39808
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25354/2015 R.G. proposto da: SOCIETA’ MONDO AUTO S.R.L., in persona del legale rappresentate pro tempore, domiciliat a per legge in Cassazione ancorché elettivamente domiciliata in Palermo Piazza V.E. Orlando n. 41, presso l’avvocato Antonio Zanghì che la rappresenta e difende. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA n. 1049/29/15, depositata in data 16 marzo 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 maggio 2022 dal consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Oggetto: avv. accer. IRESR.G.N. 25354/2015 UC –05/05/2020 Rilevato che:

1. Con sentenza n. 512/6/10 del 4/11/2010, la C.t.p. di Palermo ha rigettato il ricorso presentato da Mondo Auto srl avverso l’avviso di accertamento numero RJP03A3004262009 relativo all’IRES 2004 emesso dall’Agenzia delle Entrate di Palermo con il quale veniva contestata un’omissione di ricavi per € 13.808,00, costi non inerenti per € 62.000,00 e costi non di competenza per € 6.238,00 affermando come la doglianza sulla mancata motivazione dell’avviso di accertamento fosse infondata e che i costi relativi al distacco di personale verso altrasocietà - che fatturava poi i propri servizi alla società ricorrente - non potessero essere riconosciuti mancando i parametri oggettivi di riferimento che rendevano l’operazione giustificabile in termini di costi/ricavi oltre a mancare elementi sul pianodocumentale e quindi probatorio.

2. Avverso la citata sentenza ha proposto appello la società contribuente riproponendo i motivi addotti in primo grado e si è costituita in giudizio l’Agenzia delle Entrate instando per il rigetto dell’appello.

3. Con sentenza numero 1049/29/15 del 16/3/2015 la C.t.r. ha rigettato l’appello. Avverso la sentenza della C.t.r. ha proposto ricorso la Mondo Auto s.r.l.sulla scorta di due motivi. Si è costituita con controricorso l’Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso. Considerato che: 1.1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ritenendo che la sentenza sia nulla per omessa pronuncia con riferimento alle eccezioni relative all’applicazione delle aliquote per la determinazione delle imposte e con riferimento alla totale nullità dell’atto impugnato in seguito al provvedimento di annullamento parziale in autotutela. 1.2.

Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ritenendo che la sentenza sia nulla per omessa pronuncia con riferimento alla sotto-fatturazione per la vendita dei veicoli. 2.Il primo motivo di ricorso è infondato. Con esso, la ricorrente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui nella sentenza impugnata non vi è pronuncia sulla mancata indicazione dell’aliquota applicata nell’avviso di accertamento. Sul punto, la C.t.r., dopo aver affermato la correttezza argomentativa della decisione della C.t.p., evidenzia la mancanza di un reale interesse da parte della società che, in relazione all'IRAP, era stata destinataria di un provvedimento di annullamento in autotutela, con sostanziale accoglimento, da parte dell'Ufficio, di detto motivo.

Vieppiù che la medesima C.t.r. si è conformata al filone giurisprudenziale ribadito da molteplici arresti (come Cass.21/04/2011, n. 9196) secondo cui, laddove l'aliquota applicata sia desumibile dal contribuente in forza degli elementi in suo possesso, è onere del contribuente medesimo indicare le ragioni per le quali, sulla base dei dati riportati nell'atto, egli non sarebbe pervenuto all'immediata ed agevole individuazione dell'aliquota stessa (Cass.12/07/2006, n. 15834, Cass. 11/01/2008, n. 430, Cass.24/07/2009, n. 17362, Cass. 07/06/2016, n. 11682) e del consequenziale quantum della pretesa erariale (Cass. 22/02/2022, n. 5704), senza che rilevi la riduzione della medesima aliquota operata in via di autotutela (Cass. 24/06/2021, n. 18115), risolvendosi in una mera riduzione di quella originaria, non integrante di per sé una nuova pretesa (Cass. 14/12/2021, n. 39808).

Costituisce, quindi, principio reiterato e recepito da questa Corte quello secondo cui l'omessa indicazione nell'avviso d'accertamento dell'aliquota applicata, costituisce una violazione meramente formale, priva di rilievo sostanziale, che non implica la nullità dell'avviso d'accertamento, rimanendo, comunque, indicata nell'atto impugnato l'aliquota applicata e del consequenziale quantum della pretesa erariale (Cass. 22/02/2022, n. 5704).

3. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Con esso, la ricorrente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui nella sentenza non vi è pronuncia sulla ripresa a tassazione di € 13.808,00 derivanti dalla sottofatturazione di operazioni imponibili rispetto a quanto pagato e dichiarato dai clienti in seguito ad apposito questionario. Invero, la pretesa omessa pronuncia sulla ripresa a tassazione di € 11.140,00, derivanti dalla sotto-fatturazione di operazioni imponibili, rispetto a quanto pagato e dichiarato dai clienti in seguito ad apposito questionario, è assolutamente insussistente siccome chiarito, sia dal giudice di prime cure che dal giudice di appello, che non vi è alcun riscontro documentale sulla circostanza che la differenza, fra quanto dichiarato dai clienti, quale somma corrisposta alla "Mondo Auto S.r.l.", e quanto realmente fatturato, fosse da addebitare ad altri costi, quali spese di assicurazione, interessi e spese di finanziamento, acquisto di accessori.

Vieppiù che la C.t.r. ha ritenuto generica e in ammissibile ogni censura diversa da quella sull’aliquota e tale ratio decidendi non è stata impugnata col ricorso.

4. In conclusione il ricorso è infondato.

5. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in € 2.300,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater , d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma