Decreto — n. 22367/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAnte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8378-2016 /R.G., proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Ipercoop Tirreno Spa, rappresentata e difesa dall'Avv. Livia Salvini, con domicilio eletto in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 11, presso il suo studio; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, sez. stacc. Livorno n. 357/10/15; pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. R5Q030200169/2008.
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 22367/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 8378-2016 /R.G., proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Ipercoop Tirreno Spa, rappresentata e difesa dall'Avv. Livia Salvini, con domicilio eletto in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 11, presso il suo studio; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, sez. stacc. Livorno n. 357/10/15; pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. R5Q030200169/2008.
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nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8378-2016 /R.G., proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Ipercoop Tirreno Spa, rappresentata e difesa dall'Avv. Livia Salvini, con domicilio eletto in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 11, presso il suo studio; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, sez. stacc. Livorno n. 357/10/15; pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. R5Q030200169/2008.
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; considerato che alla luce di tale richiesta dell'Agenzia delle entrate non residuano ragioni per non realizzare immediatamente la ratio legislativa che nella specie è quella di pervenire all'estinzione del processo pendente, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. :L19 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma il LC Z DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi.. 1 5 LUG 21122 IL CANCEL